Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7799 del 03/04/2014
Civile Decr. Sez. 5 Num. 7799 Anno 2014
Presidente:
Relatore:
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si cow9ichi.
Roma,» /f //4
Il Presidente
Dott. Mario Adamo
DEPOSITA’TO IN CANCELLERIA
Data pubblicazione: 03/04/2014
Ct. 47127/10 (Avv. DE FEIS)
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n. 5630/11
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
agssm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
ricorrente
contro
il signor MARIANI FRANCESCO
resistente
in punto
annullamento della
sentenza n. 2/03/10
emessa
inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di PERUGIA
PREMESSO
Che con nota del 10.9.2012 Prot. 99595 la Direzione Provinciale di
Perugia ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di
definizione della controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n.
98/2011 (che richiama l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al
versamento di tutte le somme dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 8.11.2012
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale