Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7798 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. III, 31/03/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 31/03/2010), n.7798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21982-2006 proposto da:

L.B.A. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA EMILIO DE’ CAVALIERI 11, presso lo studio

dell’avvocato MELILLO MARIO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato LANA ANTON GIULIO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

TULLIO PIRONTI EDITORE SRL, T.E.A., P.T.;

– intimati –

sul ricorso 27473-2006 proposto da:

T.E.A. (OMISSIS), considerato domiciliato “ex

lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato VECCHIO FEDERICO, giusta delega

a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

L.B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

EMILIO DE’ CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato MELILLO

MARIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LANA

ANTON GIULIO giusta delega a margine del ricorso principale;

– controricorrente –

e contro

P.T., TULLIO PIRONTI ED SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 519/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, 4^

SEZIONE CIVILE, emessa il 18/1/2006, depositata il 20/02/2006, R.G.N.

5810/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/02/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato ritualmente nel settembre 2000, T.E.A., esponeva: di aver subito nel (OMISSIS) una dolorosa vicenda giudiziaria a seguito della denuncia presentata dalla moglie V.P.A., con la quale veniva accusato, tra l’altro, di aver commesso abusi in danno della figlia C.; con sentenza del Tribunale di Roma, del 27-2-1996, passata in giudicato, era stato assolto dai delitti ascrittigli perchè il fatto non sussiste; dalla motivazione della sentenza si evinceva la falsità delle accuse avanzate, così come anche evidenziato dalla sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Roma con addebito alla moglie, nonchè da altri procedimenti penali a carico della stessa; ciononostante, la Tullio Pironti Editore di (OMISSIS) aveva pubblicato, nel (OMISSIS), un libro (scritto dalla figlia C.) dal titolo ” (OMISSIS)”, con prefazione dell’avvocato L.B.T., in cui la minore esponeva una versione della vicenda del tutto falsa;

nonostante il libro non contenesse il cognome dell’attore, numerosi ed inequivoci erano i riferimenti in esso contenuti alle fasi del processo, tali da permettere l’identificazione di esso attore, anche per il richiamo ad un sito internet in cui, oltre alle foto della minore, erano contenuti ulteriori elementi, tra cui la controcopertina del libro, con una sintesi del racconto, e la prefazione dello stesso, a firma della L.B..

Venivano pertanto convenuti in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la Tullio Pironti Editore s.r.l. e L.B.A., per sentire accertare il carattere diffamatorio della pubblicazione in questione, con condanna degli stessi al risarcimento dei danni nella misura di L. 1.000.000.000 a titolo di danno patrimoniale e L. 1.000.000.000 a titolo di danno morale e biologico, nonchè al pagamento di una somma di L. 500.000.000 a titolo di riparazione pecuniaria della L. n. 47 del 1948, ex art. 12 nonchè, ancora, in via cautelare, sentir disporre la cessazione della pubblicazione e dell’ulteriore commercializzazione del libro ed il ritiro delle copie in commercio.

Si costituiva in giudizio la convenuta L.B., che deduceva, tra l’altro, la genericità della prefazione, priva di qualsiasi riferimento concreto, e la sussistenza nella specie del diritto di critica, per cui nessun effetto diffamatorio era stato posto in essere dalla predetta in danno dell’attore; concludeva quindi per il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, per la condanna del T. al risarcimento del danno dalla stessa subito, anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c., nella misura di L. 500.000.000;

si costituiva altresì la Tullio Pironti Editore s.r.l..

Il giudice istruttore, con ordinanza in data 18-10-2000, autorizzava l’attore a chiamare in causa P.T. e la convenuta L.B. a chiamare in causa T.C.; con altra ordinanza, in data 4-10-2001, dichiarava inammissibile l’istanza ex art. 700 c.p.c. ma il Tribunale, in accoglimento del reclamo proposto avverso tale provvedimento, in data 16-11-2001, inibiva a P. T. ogni ulteriore ristampa o nuova edizione del libro, nonchè la pubblicazione dello stesso con qualunque mezzo e la commercializzazione delle copie non ancora vendute o distribuite.

Con sentenza in data 24-4-2003, il Tribunale di Napoli condannava in solido la L.B., quale autrice della prefazione, e l’editore P. al risarcimento dei danni; secondo il Tribunale la prefazione aveva un contenuto diffamatorio in quanto era agevole identificare in essa il T., con riferimento alla vicenda in questione.

Avverso detta decisione proponevano appello, in via principale, L.B.A. e, in via incidentale, T.P.; si costituivano altresì la Tullio Pironti Editore s.r.l. e il T..

Con la sentenza in esame n. 519/2006, depositata in data 20-2-2006, la Corte d’Appello di Napoli così statuiva: “in parziale accoglimento dell’appello proposto da P.T., determina le somme dovute a titolo di risarcimento danni nella minor somma di euro 52.500,00 quanto al danno morale e di Euro 7.500,00 quanto all’equa riparazione liquidata ai sensi della L. n. 47 del 1948, art. 12 e per l’effetto condanna in solido P.T. e L.B. A. al pagamento in favore di T.A. della complessiva somma di Euro 60.000,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza di primo grado al saldo”.

Affermava, in particolare, la Corte territoriale che “la riconoscibilità dei personaggi nell’ambito del libro è peraltro incontrovertibile, in considerazione di dati compiutamente illustrati nella sentenza di primo grado e non contraddetti …”; che “come ritenuto in primo grado la prefazione in argomento, congiuntamente alla notorietà ed autorevolezza dell’avv. L.B., ha contribuito a fornire un alone di veridicità agli abusi narrati nel libro, ampliandone la portata denigratoria”; che “l’illecito civile, come quello penale, in materia di diffamazione, è escluso non solo dalla verità oggettiva dei fatti pubblicati, ma anche soltanto dalla mera verità soggettiva, che sussiste quando una diligente verifica della fonte sia stata effettuata, con esito positivo, per quanto erroneo. Ma nella specie, tale doverosa verifica, da effettuarsi almeno tramite la lettura delle motivazioni della sentenza, dandone poi atto, con resoconto anche critico, non fu effettuata …”.

Ricorre per cassazione la L.B. con 5 motivi, illustrati da memoria; resiste con controricorso il T. che, a sua volta, propone ricorso incidentale fondato su un unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorso principale:

con il primo motivo si deduce “nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in combinato disposto con l’art. 158 c.p.c., per violazione degli artt. 275, 276, 350 e 352 c.p.c. e art. 25 Cost.”. Si afferma in proposito che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge e che nella vicenda in esame la composizione originaria del collegio (sin dall’esame dell’istanza della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado) risulta modificata in sede di precisazione delle conclusioni e di successiva decisione;

con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 42 c.p., comma 3, e relativo difetto di motivazione, in quanto, contrariamente all’affermazione dei giudici di secondo grado, l’odierna ricorrente fu autrice della prefazione in oggetto non conoscendo i personaggi del libro;

con il terzo motivo si deduce difetto di motivazione in ordine all’asserita circostanza che l’odierna ricorrente avrebbe già potuto riconoscere nella figura del padre descritto nel libro in questione il T. a mezzo un sito internet;

con il quarto motivo si deduce violazione dell’art. 595 c.p., e relativo difetto di motivazione, in ordine all’affermazione della Corte territoriale secondo cui per configurare il reato di diffamazione non è richiesto il dolo specifico, essendo sufficiente il dolo generico;

con il quinto motivo si deduce violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., e relativo difetto di motivazione, in ordine al ritenuto intento diffamatorio dell’odierna ricorrente sulla base di mere presunzioni.

Ricorso incidentale:

con l’unico motivo si deduce violazione degli artt. 2059, 2056 e 1226 c.c. e L. n. 47 del 1948, art. 12 e relativo difetto di motivazione, là dove la Corte territoriale ha ritenuto di ridurre l’importo liquidato a titolo di danno morale in virtù della esclusione di un dolo specifico indipendentemente dalla gravità dell’illecito.

Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Fondato è il ricorso principale con riferimento al secondo, terzo, quarto e quinto motivo, da trattarsi congiuntamente, anche se limitatamente al medesimo thema decidendum della valenza non diffamatoria della prefazione in questione, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale; non meritevole di accoglimento è invece il primo motivo del ricorso principale.

In relazione a quest’ultimo, deve osservarsi, a parte la genericità e la mancanza di autosufficienza (in quanto il ricorrente non indica in modo specifico sia in che termini e sia in quale specifica fase del giudizio di secondo grado si è costituito un Collegio “diverso” rispetto a quello precostituito), che per consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (tra le altre, Cass. n. 9968/2005) ai sensi degli artt. 276, 240 e 237 cod. proc. civ., il principio della immodificabilità del collegio giudicante trova applicazioni dal momento in cui inizia la discussione vera e propria, sicchè solo la decisione della causa da parte di un collegio diverso da quello che ha assistito alla discussione può dare luogo a nullità della sentenza, non rilevando, invece, una diversa composizione del collegio che abbia assistito a precedenti udienze di trattazione.

Riguardo, invece, ai suddetti motivi dal secondo all’ultimo, gli stessi risultano fondati nella parte in cui censurano l’iter motivazionale della decisione impugnata che ha indotto la Corte territoriale a ritenere la prefazione in questione comunque lesiva della reputazione del T..

Non può, infatti, assolutamente condividersi l’erronea valutazione da parte dei Giudici di secondo grado dello “scritto” in esame, sulla base dei parametri di liceità della attività giornalistica (veridicità dei fatti,interesse pubblico alla notizia e continenza della forma), là dove in particolare si afferma che “appare evidente che, pur potendo nel caso in esame ritenersi la sussistenza di due delle componenti che inscindibilmente integrano l’esimente dell’esercizio della libertà di stampa e di libera manifestazione del pensiero, ed in particolare l’interesse pubblico alla conoscenza dei fatti e la continenza della forma comunicativa utilizzata, è tuttavia completamente assente quella della verità dei fatti ascritti al diffamato”, tra l’altro ritenendo sussistente, da parte dell’autrice della prefazione, l’elemento soggettivo del dolo (generico) e la “riconoscibilità” del T. come soggetto coinvolto nella vicenda delle violenze in questione (anche se poi assolto).

Va infatti rilevato che la prefazione redatta dalla L.B. rientra palesemente non nell’attività giornalistica ma in quella letteraria, per cui è evidente che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto come attività di critica giornalistica l’estrinsecazione di pensiero letterario.

Del resto, già questa Corte (tra le altre, Cass. n. 10495/2009) ha nettamente distinto tali tipi di forme di estrinsecazione del pensiero, affermando l’esistenza di una profonda diversità tra le notizie giornalistiche e le opere artistiche (letterarie, teatrali o cinematografiche), nel senso che le prime (che hanno la principale norma di riferimento nell’art. 21 Cost.) svolgono la funzione di “offrire” informazioni, notizie, fatti e vicende (cronaca), anche con valutazioni soggettive di ordine etico-politico (critica), mentre le seconde (fondate soprattutto sull’art. 9 Cost. e sulla configurazione del nostro ordinamento come dello “Stato di cultura”) sono connotate dalla creatività o comunque da un’ attività intellettiva tendente all’affermazione di ideali e valori, che l’autore, facendoli propri, intende trasmettere agli altri. Ed è per questo che l’attività letteraria, in quanto artistica, può avere toni a volte elegiaci, altre volte comici o drammatici, ed anche fortemente critici (come nel caso in esame); pertanto, perchè un opera letteraria (artistica in senso lato) sia effettivamente lesiva dell’altrui reputazione non basta (come ritenuto dalla decisione impugnata) ritenere e accertare che l’opera artistica non sia veritiera, perchè “l’arte” non deve svolgere la funzione di descrivere la realtà nel suo obiettivo e concreto verificarsi ma quella, come detto, della estrinsecazione di un modo di pensare e di essere dell’artista, in base ai suoi valori.

Da tenere anche presente, in proposito, che la stessa giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass. nn. 28411/2008 e 23314/2007), specificamente valutando la cosiddetta “satira”, ha affermato:

l’immagine artistica (come accade per la vignetta o la caricatura) può consistere nella consapevole e accentuata alterazione dei tratti somatici, morali e comportamentali delle persone ritratte e, diversamente dalla cronaca, è sottratta al parametro della verità (pur rimanendo assoggettata al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito); può, quindi, utilizzare “espressioni” di qualsiasi tipo, anche lesive dell’altrui reputazione, purchè strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall’opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un aggressione gratuita dell’onore del soggetto interessato.

La Corte di merito è dunque censurabile perchè non ha fatto corretta applicazione di tali principi, ritenendo detta prefazione, nell’ambito di un’attività di tipo giornalistico, lesiva dell’onore del T., senza rendersi conto che, indipendentemente dal dato fattuale (del tutto irrilevante per quanto esposto) della riconducibilità della vicenda allo stesso T., l’autrice, sulla base della sua notoria attività di impegno sociale contro la violenza sulle donne, ha inteso prendere “spunto” dal contenuto del libro – recante la narrazione di una vicenda della quale non era tenuta ad indagare la corrispondenza o meno alla verità – per un’ ulteriore affermazione e diffusione dei valori raffiguranti, la sua identità personale.

In proposito illogica, oltre che estremamente laconica, è su tale specifico punto la motivazione dell’impugnata decisione, nell’affermare che “il carattere meramente letterario ed astratto della prefazione è escluso dal fatto che, sia per la metodologìa espositiva, sia per i concreti contenuti, lo scritto si riferisce, dichiaratamente, al concreto caso giudiziario”: infatti, non possono di certo essere la forma dell’esposizione e il riferimento a un caso giudiziario realmente avvenuto elementi valutativi di per sè sufficienti ad escludere la natura letteraria di uno scritto.

Inammissibili sono, poi, gli ulteriori profili di censura di cui ai motivi in esame, comportanti circostanze di fatto non esaminabili nella presente sede di legittimità (come la riconoscibilità del T. anche mediante un sito internet).

Assorbito è il ricorso incidentale.

A seguito dell’accoglimento del ricorso nei termini indicati e sussistendo i presupposti di cui all’art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto (rispetto a quanto già effettuato in sede di gravame), la Corte, pronunciando nel merito, rigetta la domanda risarcitoria del T..

In relazione alla particolare natura della controversia, sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti in causa le spese processuali dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale nei termini di cui in motivazione (rigettando il primo motivo di detto ricorso principale) e dichiara assorbito il ricorso incidentale;

cassa l’impugnata decisione e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda di T.E.A.. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

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