Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7798 del 27/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 27/03/2017, (ud. 30/01/2017, dep.27/03/2017),  n. 7798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9640/2011 proposto da:

LA GRANDE HAI CHENG S.N.C., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELL’OCA 47, presso lo studio dell’avvocato SABRINA DE PAOLA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI DE PAOLA,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. 80078750587,

in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ENRICO MITTONI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO

SGROI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1585/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/04/2010 R.G.N. 102/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/01/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato DE PAOLA SABRINA;

udito l’Avvocato MARITATO LELIO.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

La Grande Hai Cheng s.n.c. propose opposizione avanti al Tribunale di Roma avverso l’accertamento ispettivo disposto dall’INPS nei suoi confronti nel luglio 2000. A seguito di tale accertamento l’INPS aveva contestato la natura subordinata dei rapporti intercorsi con taluni lavoratori con conseguente inosservanza dei connessi obblighi contributivi.

Il Giudice adito accolse in parte l’opposizione, dichiarando che tra la società ricorrente e C.L., P.Z. E H.X.M. non era intercorso alcun rapporto di lavoro subordinato in quanto non era stata fornita prova idonea dell’effettivo svolgimento di lavoro subordinato. Per altri tre lavoratori, Z.Z.S., F.J. e C.M., pure compresi nello stesso verbale, invece, non potevano sorgere dubbi sulla natura subordinata del rapporto lavorativo tanto che i medesimi lavoratori risultavano iscritti al libro matricola. Gli ispettori, dunque, avevano rilevato la mera discrasia tra l’orario indicato dai tre lavoratori e quello risultante dai libri matricola.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 16.2.2010 – 15.4.2010, rigettò il gravame proposto dalla Società, sul rilievo che il motivo d’appello si fondava su una affermata illogica distinzione tra i lavoratori e trascurava la effettiva motivazione addotta dal Tribunale relativa all’assenza di reale contestazione sulla natura subordinata del rapporto dei tre lavoratori formalmente iscritti al libro matricola ed alla contestazione nei riguardi degli stessi della sola discrasia tra l’orario di lavoro denunciato e quello accertato in sede ispettiva.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, la Grande Hai Chen s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione fondato su un solo motivo. L’Inps ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso La Grande Hai Cheng s.n.c. censura la sentenza della Corte d’appello di Roma imputandole la violazione dell’obbligo di corretta motivazione. (art. 360 c.p.c., n. 5). In particolare, la società ricorrente lamenta il mancato accertamento del vincolo di subordinazione anche con riferimento ai lavoratori Z.Z.S., F.J. e C.M., essendo insufficiente la valorizzazione della formale assunzione dei medesimi ed essendo stato omesso l’accertamento sul fatto controverso ed essenziale della subordinazione, con inevitabile negazione dei principi elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.

2. Il motivo è infondato. Le censure mosse dalla ricorrente ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo anteriore alla novella del 2012, applicabile ratione temporis (la sentenza impugnata è stata depositata il 15 aprile 2011) si risolvono sostanzialmente in una richiesta di riesaminare e valutare il merito della causa, e cioè in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura e alla finalità del giudizio di cassazione. Ed allora è bene ricordare che la dedotta denuncia di un vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte dal giudice di merito. Spetta infatti in via esclusiva a tale giudice il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllare l’attendibilità e la concludenza delle prove, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti. Conseguentemente per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza con un giudizio di certezza e non di mera probabilità (cfr., tra le altre, Cass. 15355/04; Cass. 9368/06; Cass. 9245/07; Cass. 14752/07).

3. Nella fattispecie in esame la sentenza impugnata, valutando nel complesso il materiale probatorio acquisito dal primo giudice ed in particolare le risultanze, riferite dagli ispettori e mai contestate dalla società, sulla registrazione dei tre lavoratori nel libro matricola della società e sulla loro presenza nell’ambiente di lavoro in orari diversi da quelli risultanti dagli atti di assunzione, ha dato sufficientemente conto della decisione adottata, con una motivazione congrua, coerente e priva di vizi logico-giuridici, pervenendo alla conclusione che, dagli elementi acquisiti, emergeva che quanto ai citati lavoratori l’INPS non aveva contestato la natura subordinata del rapporto ma la discrasia tra l’orario di lavoro denunciato e quello effettivo. Dunque, era il motivo d’appello ad essere eccentrico rispetto all’oggetto del giudizio ed alla motivazione.

4. In altri termini, è la spontanea iscrizione di Z.Z.S., F.J. e C.M. (trovati dagli ispettori intenti nell’attività lavorativa) nel libro matricola, a dimostrare in modo chiaro che la società aveva riconosciuto la natura subordinata del rapporto lavorativo, caratterizzato dall’obbligo esclusivo del datore di pagare interamente la contribuzione per l’intero orario di lavoro osservato dai dipendenti. Detta iscrizione assume indubbio valore confessorio e certamente è alla base della limitazione della contestazione ispettiva, con riferimento ai soli tre citati dipendenti, al solo aspetto della regolarità della contribuzione effettuata. Non ha quindi errato la sentenza impugnata nel ritenere che l’unico oggetto della contestazione ispettiva riguardasse l’omesso versamento dei contributi per l’intero orario di lavoro e che non gravasse sull’INPS altro onere probatorio.

5. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del contro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017

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