Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7798 del 20/04/2016


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 7798 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA
sul ricorso 23873-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente Contro
CASTIGLIONE ANNA ROSA;
– intimata –

Data pubblicazione: 20/04/2016

avverso la sentenza n. 211/03/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di GENOVA del 5/02/2014,
depositata il 19/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA.

L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad un solo motivo, per la
cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con la quale la
Commissione Tributaria Regionale, rigettando l’appello dell’Ufficio,
ha confermato la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso
proposto dal contribuente avverso il diniego opposto
dall’Amministrazione ad istanza presentata in data 14-4-2009 e diretta
ad ottenere il rimborso del 50% dell’aliquota IRPEF operata dal
sostituto d’imposta per l’anno 2001 sulle somme corrisposte a titolo di
incentivo all’esodo per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro
dipendente.
La CTR, in particolare, nel rigettare l’eccezione di decadenza sollevata
dall’Ufficio, ha affermato la tempestività e la fondatezza dell’istanza,
precisando che l’inizio del termine decadenziale di quarantotto mesi di
cui all’art. 38 dpr 60271973 andava individuato con il momento in cui
il diritto poteva essere reclamato (e, cioè, dal 21-7-2005, data in cui era
stata pubblicata la sentenza della Corte di Giustizia Europea che aveva
dichiarato discriminatoria la differenza di età tra uomini e donne per la
riduzione alla metà dell’imposta dovuta).
Instauratosi regolarmente il contradditorio anche a seguito di
ordinanza di rinotifica del ricorso per Cassazione, il contribuente non
resiste.
In diritto

Ric. 2014 n. 23873 sez. MT
-2-

ud. 17-03-2016

In fatto

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia lamenta -ex art. 360 n. 3 cpcla violazione e falsa applicazione dell’art. 38 dpr 602/1973, in quanto la
CTR aveva fatto decorrere il termine decadenziale (48 mesi) di cui
all’art. 38 dpr 602/1973 non dal momento in cui era stata versata
l’imposta ma dalla data di pubblicazione della su citata sentenza

La questione di diritto proposta nella presente controversia è stata
risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 13676/2014,
che ha affermato il principio secondo cui “11 termine di decadenza per
il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dall’art. 38 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602 e decorrente dalla “data del versamento” o da
quella in cui “la ritenuta è stata operata”, opera anche nel caso in cui
l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente
dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea da una
sentenza della Corte di giustizia, atteso che l’efficacia retroattiva di
detta pronuncia – come quella che assiste la declaratoria di illegittimità
costituzionale – incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile
allorché sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi
di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle
situazioni giuridiche”.
Né, per giustificare la decorrenza del termine decadenziale del diritto al
rimborso dalla data della pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione,
piuttosto che da quella in cui venne effettuato il versamento o venne
operata la ritenuta, sono invocabili i principi elaborati dalla
giurisprudenza di legittimità in tema di “overruling”, in quanto, come
precisato dalle sezioni unite nella su citata sentenza, “allorché
un’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente
dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea, i principi
elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di “overmling” non
Ric. 2014 n. 23873 sez. MT – ud. 17-03-2016
-3-

La censura è fondata.

sono invocabili per giustificare la decorrenza del termine decadenziale
del diritto al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di
giustizia, piuttosto che da quella in cui venne effettuato il versamento o
venne operata la ritenuta, termine fissato per le imposte sui redditi
dall’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dovendosi ritenere

cogente nella materia delle entrate tributarie, che resterebbe vulnerata
attesa la sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi
rapporti”.
Alla luce di tali rilievi, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata
la sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in
fatto (è pacifica la tardività dell’istanza 14-4-2009 rispetto alla data in
cui sono state operate le ritenute concernenti l’anno di imposta 2001),
la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del
contribuente.
In considerazione dell’intervento della Corte a sezioni unite solo con la
su citata sentenza 13676/2014, si ritiene sussistano giusti motivi per
dichiarare compensate tra le parti le spese di lite relative ai gradi di
merito ed irripetibili le spese del presente giudizio di legittimità.

P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; dichiara
compensate tra le parti le spese di lite relative ai gradi di merito ed
irripetibili le spese del presente giudizio di legittimità.
Co d iso in Roma in data 17-3-2016
igliere est.

ano igna

Il Presi ente
dott. Marc

acobellis

prevalente una esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più

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