Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7798 del 05/04/2011

Cassazione civile sez. I, 05/04/2011, (ud. 05/10/2010, dep. 05/04/2011), n.7798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in Roma, viale delle

Milizie 38, presso l’avv. Liguori Michele, che lo rappresenta e

difende per procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma in data 15 dicembre

2008, nel procedimento n. 58453/06 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 5 ottobre 2010 dal relatore, cons. Dott. Stefano Schiro’;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. PATRONE Ignazio, che nulla ha osservato.

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che e’ stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore del ricorrente:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. B.S. ha proposto ricorso per cassazione con un motivo avverso il decreto della Corte di appello di Roma in data 15 dicembre 2008 in materia di equa riparazione L. 24 marzo 2001, n. 89, ex art. 2;

1.1. il Ministero della Giustizia ha depositato atto di costituzione;

OSSERVA:

2. l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia considerato il termine semestrale di decadenza della domanda di equa riparazione come termine sostanziale e non processuale e quindi non soggetto alla sospensione del termini processuali nel periodo feriale, appare manifestamente fondato;

infatti, poiche’ fra i termini per i quali la L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorche’ l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4 per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (Cass. 2009/ 5895);

3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c”;

B) osservato che il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni esposte nella relazione, ritenuto pertanto che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso merita accoglimento, con conseguentemente annullamento del decreto impugnato, e che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2; rilevato, a tale riguardo, che il giudizio svoltosi davanti al Giudice di pace di Napoli dal 14 ottobre 2002 al 21 gennaio 2005, data di deposito della sentenza, comunicata all’interessato l’8 settembre 2005, si e’ protratto per una durata inferiore a tre anni e quindi nel rispetto del termine ragionevole di durata del giudizio di primo grado, stabilito in tre anni, secondo i parametri cronologici elaborati dalla Corte europea e dalla giurisprudenza di questa (cfr. Cass. 2004/3143; 2004/4207;

2005/8600); che pertanto, non essendovi stata nella specie violazione del termine ragionevole di durata del processo, l’originaria domanda del ricorrente non merita accoglimento;

che l’esito del giudizio giustifica la compensazione totale tra le parti delle spese del giudizio di merito e di quello di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da B.S. nei confronti del Ministero della giustizia. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di merito e di quello di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 5 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

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