Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7798 del 03/04/2014


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Civile Decr. Sez. 5 Num. 7798 Anno 2014
Presidente:
Relatore:

Ritenuto che tale norma è di immediata applicazione in quanto essa non
concerne le regole relative alla proposizione del ricorso per cassazione;
Ritenuto che ricorrono giusti motivi per compensare le spese in ragione
della definizione transattiva della controversia.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si conluri. i. t
Roma» I /fit
Il Presidente
Dott. Mario Adamo

tstirm
5-e

Data pubblicazione: 03/04/2014

Cont. 16656 / 2008 – Avv. D’Ascia

CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE V – R.G. 13237/2008
ATTO DI RINUNCIA
Per
L’Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato
(C.F. 80224030587), presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12

Contro
La Vezzola Metalli s r l , in persona del legale rappresentante
p.t.

Nel giudizio di cassazione n.r.g. 13237/2008
avverso
La sentenza n. 61/5/2007 della Commissione Tributaria
Regionale di Torino

premesso
– che con ricorso per cassazione, l’Agenzia delle Entrate
impugnava la sentenza n. 61/5/2007 della CTR di Torino;
– che con nota prot. 48008 del 7.7.2011, l’Agenzia delle Entrate
– Direzione Provinciale di Novara comunicava che in data
22.11.2010 la società in epigrafe aveva presentato proposta di
transazione fiscale ex art. 182 ter, comma 6, legge fallimentare,
che la stessa era stata oggetto di assenso dell’Amministrazione e
successivamente omologata dal Tribunale – sezione Fallimentare
di Novara con decreto cron. 241/11 rep. 120/11;

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

- che è dunque cessata la materia del contendere del presente
giudizio;

l’Agenzia delle Entrate dichiara
materia del contendere.
Roma, 8 gennaio 2014

di rinunciare al ricorso per cassazione, essendo venuta meno la

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