Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7797 del 27/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 27/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.27/03/2017),  n. 7797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 960/2011 proposto da:

P.G., C.F. (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli

avvocati MARIA TERESA NICO e LEONARDO GOFFREDO, domiciliato in ROMA

PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,

presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso

dagli avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, CLEMENTINA PULLI, ANTONELLA

PATTERI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4237/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 22/12/2009 R.G.N. 3479/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito l’Avvocato ANTONELLA PATTERI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata 1’11 dicembre 2009 e pubblicata il 22 dicembre 2009, la Corte d’appello di Bari accoglieva il gravame proposto dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede e respingeva la domanda di P.G. di ricalcolo della pensione in godimento quale operaio agricolo a tempo determinato (c.d. giornalieri di campagna) sulla base delle retribuzioni giornaliere medie relative ai 5 anni precedenti il pensionamento, come rilevate – ai sensi del D.P.R. n. 488 del 1968, art. 28 – con i decreti ministeriali pubblicati, per ciascuno dei predetti cinque anni, nell’anno immediatamente successivo, con condanna dell’INPS a pagare i ratei differenziali di pensione maturati.

2. Per la cassazione di tale sentenza l’assicurato ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo. L’Inps resiste con controricorso, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso P.G. denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, artt. 5 e 28; L. 8 agosto 1972, n. 457, art. 3; L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 21; L. n. 153 del 1962, art. 14; L. n. 160 del 1975, art. 26, comma 3; D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, art. 4 tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostiene che erroneamente la Corte territoriale ha escluso che la liquidazione della pensione di vecchiaia per gli operai agricoli a tempo determinato debba essere calcolata sulla base della determinazione operata anno per anno dai D.M. sulla media delle retribuzioni fissate dalla contrattazione provinciale dell’anno successivo, ritenendo che la L. n. 457 del 1972, art. 3, comma 3, come interpretato autenticamente dalla L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 21, si riferisca solo ai compensi per le prestazioni temporanee degli operai agricoli a tempo determinato, con esclusione della liquidazione del trattamento pensionistico, laddove correttamente l’Inps aveva operato il calcolo con riferimento alla determinazione operata anno per anno da apposito decreto ministeriale sulla media delle retribuzioni fissate dalla contrattazione provinciale nell’anno precedente.

2. Preliminarmente, il ricorso per cassazione deve ritenersi tempestivo alla luce dei principi statuiti dalla recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte (del 22/9/2016, n. 18569) con cui è stato affermato che ove risultino impropriamente scissi i due momenti del deposito e della pubblicazione della sentenza il giudice – ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione proposta nel termine “lungo” – deve accertare il momento in cui la sentenza è divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria e l’inserimento di essa nell’elenco cronologico delle sentenze con attribuzione del relativo numero identificativo.

Invero, la sentenza impugnata risulta depositata 1’11.12.2009 e pubblicata il 22.12.2009, data nella quale deve presumersi apposto il numero di cronologico alla sentenza. Il ricorso per cassazione è stato notificato il 21.12.2010, dunque, tempestivamente.

3. Il ricorso non è fondato.

Questa Suprema Corte, rimeditando il precedente orientamento espresso con sentenza n. 2377 del 2007, è ormai più volte pervenuta alla conclusione (v., da ultimo, Cass. n. 13113 del 2015, Cass. n. 5723 del 2015 (ord.), Cass. n. 2814 del 2015 (ord.), Cass. n. 15569 del 2014 (ord.), Cass. n. 11732 del 2014, Cass. n. 12639 del 2014, Cass. n. 1146 del 2013 e Cass. n. 22547 del 2013) che, in tema di pensione di vecchiaia degli operai agricoli a tempo determinato, la retribuzione pensionabile per gli ultimi anni di lavoro va calcolata applicando il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 28 e, dunque, in forza della determinazione operata anno per anno da apposito decreto ministeriale sulla media delle retribuzioni fissate dalla contrattazione provinciale nell’anno precedente.

5. Tale conclusione, cui occorre dare continuità, trova conferma – oltre che nell’impossibilità di rinvenire un diverso e più funzionale sistema di calcolo, che non pregiudichi l’equilibrio stesso della gestione previdenziale di settore – anche nella disposizione di cui alla L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 21, che nell’interpretare autenticamente la L. n. 457 del 1972, art. 3, concernente le prestazioni temporanee in favore dei lavoratori agricoli, ha inteso estendere ai lavoratori agricoli a tempo determinato l’applicazione della media della retribuzione prevista dai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell’anno precedente prevista per i salariati fissi, così da ricondurre l’intero sistema ad uniformità, facendo operare, ai fini del calcolo di tutte le prestazioni, le retribuzioni dell’anno.

6. Come rilevato dalle sentenze sopra richiamate, deve poi aggiungersi che risulta superato il dubbio che il richiamo all’interpretazione autentica data dalla L. n. 144 del 1999, cit. art. 3, non sia pertinente, in quanto l’interpretazione stessa è testualmente riferita alla “determinazione della retribuzione media da porre a base per la liquidazione delle prestazioni temporanee per gli operai agricoli a tempo determinato” e non anche delle prestazioni previdenziali: infatti, la L. 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 5, ha reiterato l’interpretazione autentica precisando che “la L. 8 agosto 1972, n. 457, art. 3, comma 3, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto alla citata L. n. 457 del 1972, art. 3, comma 2, per gli operai a tempo indeterminato”.

7. Le sentenze richiamate hanno infine escluso che sussistano margini per sollevare incidente di legittimità costituzionale della citata L. 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 5, atteso che con la sentenza n. 257/2011 la Corte cost. si è già pronunciata a riguardo, dichiarando non fondata la relativa questione proposta con riferimento all’art. 3 Cost., art. 111 Cost., commi 1 e 2, art. 117 Cost., comma 1, in relazione agli artt. 6 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848. Nè la questione potrebbe essere oggi riproposta in relazione agli ulteriori parametri degli artt. 3 e 24 Cost. (già in sostanza esaminati dalla cit. sentenza n. 257/2011) o degli artt. 38 e 53 Cost.. Infatti, l’art. 38 Cost., non vincola il legislatore ad un dato sistema di calcolo della retribuzione a fini pensionistici. Il richiamo all’art. 53 Cost., sarebbe, poi, inconferente, trattandosi di disposizione concernente la partecipazione dei cittadini alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva e i criteri di progressività del sistema tributario. Neppure potrebbe sollevarsi una questione che facesse leva su un contrasto con gli artt. 101, 102 e 104 Cost., in quanto ostativi a una norma di interpretazione autentica tale da snaturare l’originaria portata precettiva da interpretare, attribuendole un significato estraneo a quelli in origine autorizzati dal testo normativo ed intervenendo su un tema scevro da incertezze ermeneutiche, con conseguente violazione delle prerogative costituzionali del potere giudiziario. Ebbene, la cit. sentenza n. 257/2011 della Corte Cost. si è già pronunciata a riguardo con il dire che “l’opzione ermeneutica prescelta dal legislatore non ha affatto introdotto nella disposizione interpretata un elemento ad essa del tutto estraneo, ma si è limitata ad assegnarle un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario. Il che è reso evidente dai contrastanti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, di cui la medesima ordinanza di rimessione da conto e che sono anteriori alla norma censurata”. Il fatto, poi, che non esistesse contrasto interpretativo è smentito dal rilievo che la sopra ricordata sentenza 30.1.09 n. 2531 di questa S.C., che era andata in contrario avviso rispetto al precedente arresto costituito da Cass. n. 2377/07 (oltre che da Cass. n. 3212/07), è anteriore alla norma di interpretazione autentica contenuta nella citata L. n. 191 del 2009, art. 2, comma 5. Dunque, proprio a livello di legittimità esisteva una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo.

8. Ne consegue il rigetto del ricorso.

9. Il solo recente consolidarsi dell’interpretazione qui accolta determina la compensazione tra le parti delle spese processuali del presente giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA