Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7797 del 20/04/2016


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 7797 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA
sul ricorso 2455-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente nonchè contro
ARGENTO GIANPAOLO; EQUITALIA SUD SPA 11210661002;
– intimati –

Data pubblicazione: 20/04/2016

avverso la sentenza n. 194/05/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE SEZIONE DISTACCATA di
SALERNO del 06/05/2013, depositata il 06/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA;

cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale
della Campania ha dichiarato cessata la materia del contendere, in
quanto considerava l’originaria pretesa tributaria estinta a seguito
dell’adesione, da parte del contribuente (mediante il versamento
dell’importo di curo. 2.582,50), alla definizione agevolata della lite
pendente ex art. 39, comma 12, del D.L. 98/2011.
La Commissione Tributaria Regionale sosteneva che la chiusura delle
liti fiscali pendenti, a seguito del pagamento (da parte del contribuente)
di una somma correlata al valore della causa, fosse sufficiente a
determinare, nel concorso di condizioni ed adempimenti prestabiliti, la
cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del
giudizio.
L’Agenzia delle Entrate fonda il proprio ricorso su un unico motivo,
riferito all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., con cui contesta la violazione
e l’erronea applicazione dell’art. 39, comma 12, del D.L. 98/2011,
nonché dell’art. 16, comma 3, della L. 289/2002 (con riferimento
all’art. 36 bis del D.P.R. 600/73); in particolare, secondo il ricorrente, il
giudice di seconde cure avrebbe erroneamente considerato definibileai sensi dell’art. 39, comma 12, del D.L. 98/2011- la controversia,
nonostante la lite avesse ad oggetto un mero atto di riscossione, e cioè
una cartella di pagamento relativa all’anno 2006 emessa a seguito di un
controllo automatizzato della dichiarazione con cui l’Agenzia aveva

Ric. 2014 n. 02455 sez. MT – ud. 17-03-2016
-2-

L’Agenzia delle entrate ricorre contro Gianpaolo Argento per la

proceduto al recupero di “somme dovute per omesso e/o carente
versamento”, e non un atto impositivo.
L’intimato contribuente non si costituisce in giudizio.
Con ordinanza 23-7-2015 è stata disposta ex art. 331 cpc l’integrazione
del contradditorio nei confronti di Equitalia, che, benché ritualmente

Il ricorso è fondato.
Come già precisato da questa Corte in tema di condono fiscale l’art. 16
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, richiamata dall’art. 39, comma 12,
d.l. 98/2011,

consente la definizione agevolata non di ogni

controversia tributaria, ma delle sole liti aventi ad oggetto un atto di
imposizione fiscale, con esclusione, quindi, di tutte le controversie
aventi ad oggetto la mera liquidazione di un’imposta (v. da ultimo,
Cass. Sez. V, sent. 1571/2015, secondo cui “in tema di condono
fiscale, Part. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, consentendo la
definizione agevolata delle sole liti aventi ad oggetto un atto impositivo
comunque denominato, non si applica alle controversie riguardanti la
cartella, emessa ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 29 settembre 1973,
n. 600 e dell’art. 54 bis del d.P,R. 26 ottobre 1972, n. 633, con cui
l’Amministrazione finanziaria richiede il pagamento di versamenti
omessi e delle conseguenti sanzioni, poiché tale atto non ha natura
impositiva, derivando, per quanto attiene ai versamenti, da una mera
liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente e, con riferimento
alle sanzioni, da un riscontro puramente formale dell’omissione, senza
alcuna autonomia e discrezionalità da parte dell’Amministrazione”)
In conclusione, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata
l’impugnata sentenza che si è discostata dal su esposto principio, con
rinvio alla CTR Campania, diversa composizione, che provvederà
anche alla regolamentazione delle spese di lite.
Ric. 2014 n. 02455 sez. MT – ud. 17-03-2016
-3-

intimata, non si è costituita.

P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla
CTR Campania, diversa composizione, che provvederà anche alla
lamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
oà deciso in Roma il 17-3-2016

I.

dott. I4ècello Iacobellis

Il Pesidente

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