Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7797 del 14/04/2020

Cassazione civile sez. trib., 14/04/2020, (ud. 22/10/2019, dep. 14/04/2020), n.7797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

suL ricorso 1394-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

Z.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SICILIA 66,

presso lo studio dell’avvocato ERNESTO RUFFINI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROBERTO ESPOSITO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza e. 51/2013 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 15/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio del

22/10/2019 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE.

Fatto

RITENUTO

CHE:

L’Agenzia delle Entrate effettuava una verifica fiscale nei confronti delle società del gruppo Mythos, tra cui la società Ago s.s. cancellata dal registro delle imprese in data (OMISSIS). All’esito l’Ufficio notificava a Z.C., quale ultimo socio della società estinta Ago s.s., un avviso di accertamento per il periodo di imposta 2006 contestando che la società aveva indebitamente compensato una plusvalenza maturata nell’anno 2006 mediante l’utilizzazione di minusvalenze fittizie di pari importo generate nell’anno di imposta 2002. In conseguenza del disconoscimento della minusvalenza l’Ufficio determinava l’imposta sostitutiva dovuta dalla società e per essa dal socio (unico) personalmente responsabile delle obbligazioni sociali. Alla società Ago s.s. erano stati precedentemente notificati i provvedimenti di rigetto della istanza di condono automatico a norma della L. n. 289 del 2002, art. 9, (comprendente l’anno di imposta 2002) ed il provvedimento di annullamento della dichiarazione dei redditi presentata nell’anno 2002 per ritenuta inesistenza della società.

Contro l’avviso di accertamento Z.C. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano che lo rigettava con sentenza n. 108 del 2011.

Z.C. proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Lombardia che lo accoglieva con sentenza n. 51 del 15.5.2013.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Z.C. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175,1189,1375,2267,2312,2595,2697,2727 e 2729 c.c. sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 3”, nella parte in cui ha ritenuto che gli atti di diniego di condono e di annullamento della dichiarazione dei redditi anno 2002 notificati alla Ago s.s. (costituenti il presupposto della emissione dell’avviso di accertamento per l’anno di imposta 2006 notificato al socio Z.) sono privi di efficacia perchè sono stati emessi nei confronti di una società inesistente poichè cancellata dal registro delle imprese.

2. Il secondo motivo deduce: “Omessa motivazione su fatti decisivi,, controversi e dedotti in giudizio, sotto il profilo di cui agli artt. 360 c.p.c., n. 5”, nella parte in cui la C.T.R. è pervenuta alla declaratoria di inesistenza della società Ago al momento della notifica del diniego di condono richiesto dalla società a norma della L. n. 289 del 2002, art. 9, e di annullamento della dichiarazione dei redditi presentata per l’anno di imposta 2002 senza esaminare i fatti decisivi indicati nelle controdeduzioni dell’Ufficio.

I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, sono fondati nei termini di seguito indicati. Con riguardo agli effetti della cancellazione delle società dal registro delle imprese di cui all’art. 2495 c.c., questa Corte con la sentenza Sez. U. n. 6070 del 2013 ha stabilito che “la situazione delle società di persone si differenzia da quella delle società di capitali, a tal riguardo, in quanto l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto che le cancella ha valore di pubblicità meramente dichiarativa, superabile con la prova contraria…Per superare la presunzione di estinzione occorre la prova che la società abbia continuato in realtà operare – e quindi ad esistere – pur dopo l’avvenuta cancellazione dal registro”(pag. 4 sentenza cit.).

Il giudice di appello, ignorando tale differenza di regime tra la cancellazione della società di capitali e la cancellazione delle società di persone, ha erroneamente applicato la normativa in materia, attribuendo effetti estintivi definitivi alla cancellazione della società di persone, parificandola integralmente alla estinzione per cancellazione delle società di capitali.

Ugualmente fondata è la censura di cui al secondo motivo, sostanzialmente svolto dalla ricorrente come omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. L’Ufficio nelle proprie controdeduzioni (riportate nel ricorso) aveva specificamente dedotto che, nonostante l’avvenuta cancellazione dal registro delle imprese, la società Ago aveva continuato ad operare – e quindi ad esistere – sulla base dei seguenti fatti: la società, in data successiva alla cancellazione dal registro delle imprese, aveva comunicato all’Ufficio impositore il proprio domicilio, fiscale ed aveva regolarmente risposto ai questionari inviati dall’ufficio ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, presso il domicilio della società; gli atti di diniego di condono e di annullamento della dichiarazione dei redditi anno di imposta 2002 erano stati notificati presso il domicilio della società e al soggetto firmatario della dichiarazione; la società Ago s.s. con ricorso presentato alla Commissione tributaria provinciale in data 29.1.2008 aveva regolarmente impugnato gli atti di diniego di condono e di annullamento della dichiarazione dei redditi; il relativo giudizio era stato coltivato dalla società, asseritamente estinta, anche in grado di appello e si era concluso con la pronuncia della C.T.R. della Lombardia n. 11/6/2012, che aveva rigettato il ricorso ritenendo la ritualità della notifica e la legittimità degli atti impugnati. Tali circostanze di fatto sono state del tutto ignorate dal giudice di appello, peraltro senza considerare, sul piano giuridico, che la questione della validità della notifica del diniego di condono e della legittimità di tale provvedimento costituivano materia del contendere di altro giudizio e non potevano essere esaminati direttamente dal giudice adito con l’impugnazione dell’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2006, il quale, se richiesto dalla parte interessata, avrebbe dovuto semmai sospendere il proprio giudizio a norma dell’art. 295 c.p.c. nella pendenza del processo ritenuto pregiudicante avente ad oggetto il diniego di condono.

3. Il terzo motivo denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il terzo motivo è assorbito.

La sentenza deve pertanto essere cassata in accoglimento dei motivi primo e secondo, con assorbimento del terzo motivo; la causa è rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, alla quale è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2020

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