Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7796 del 27/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 27/03/2017, (ud. 19/01/2017, dep.27/03/2017),  n. 7796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5469/2015 proposto da:

UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.P.A., C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio degli avvocati

TIZIANA SERRANI e FRANCESCO GIAMMARIA, che la rappresentano e

difendono giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA SEBINO 11, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE CAIANIELLO,

che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10608/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/02/2014 r.g.n. 235/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2017 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito l’Avvocato TIZIANA SERRANI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 10608/2013 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia n. 164/2010 emessa dal Tribunale della stessa città con cui, in accoglimento parziale della domanda proposta da M.F., era stata dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 18.5.2005 con Capitalia Informatica spa condannando l’incorporante Unicredit Business Partner spa al ripristino del rapporto con riammissione del suddetto M. nell’esercizio delle mansioni in precedenza svolte e con ogni altra conseguenza di legge. La originaria pretesa del ricorrente di prime cure era fondata sul fatto di avere lavorato alle dipendenze della Capitalia Informatica spa dal 18.5.2005 al 30.6.2006 nonostante il rapporto fosse stato solo fittiziamente formalizzato attraverso l’assunzione da parte della TI – Telematica Informatica srl (d’ora in poi TI srl), società non autorizzata alla fornitura di lavoro temporaneo.

2. La Corte territoriale, rigettando tutte le censure mosse, ha condiviso le conclusioni del primo giudice con argomentazioni che possono così sintetizzarsi: a) si trattava di un appalto cd. endoaziendale in cui non era stato dimostrato che il personale della società appaltatrice, tra cui l’appellato, fornisse un quid pluris rispetto alla mera capacità professionale dei lavoratori impiegati nonchè che il capitale, il know how, il software ed in genere i beni immateriali aventi rilievo preminente nell’economia dell’appalto, fossero stati in concreto forniti dall’appaltatrice TI srl; b) quanto al rischio economico, la difesa appellante aveva svolto argomentazioni specifiche tardive mentre il gravame si riduceva ad alcune considerazioni di carattere generale; c) con riguardo all’esercizio del potere direttivo, dalle dichiarazioni testimoniali in atti era emerso che era Capitalia Informatica spa a fornire direttive ai dipendenti, a predisporre l’orario di lavoro e a coprire il servizio in caso di ferie; d) la questione sui limiti della responsabilità della committente, relativa ai contratti a progetto stipulati con l’appaltatrice dal M., era una questione nuova e, comunque, ciò che acquisiva rilevanza era lo schema del rapporto di lavoro venuto in essere con l’appaltante e che assumeva la natura di lavoro subordinato. In conclusione, pertanto, era stata ritenuta l’assenza, in capo all’appaltatrice TI srl, di una effettiva organizzazione della prestazione lavorativa resa dal M., rimessa integralmente alla committente salvo che per gli aspetti meramente amministrativi.

3. Per la cassazione propone ricorso la Unicredit Business Integrated Solutions Scpa, nuova denominazione sociale della UniCredit Global Information Services Scpa, incorporante della UniCredit Business Partner Scpa, a sua volta incorporante della Capitalia Informatica spa, affidato a quattro motivi.

4. Resiste con controricorso M.F..

5. La società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 e della L. n. 1369 del 1960 (art. 360 c.p.c., n. 3) nonchè la nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4). In particolare, deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui è stato ritenuto illegittimo il contratto di appalto pur deponendo le premesse in fatto per la sua genuinità in considerazione del servizio appaltato. Lamenta l’errore di diritto in cui sarebbero incorsi i giudici di seconde cure allorquando hanno appunto escluso il know-how oggetto di appalto, mentre questo era un dato accertato per cui non poteva operare la presunzione di illegittimità dell’appalto endoaziendale. Obietta che la legge Biagi, quanto alla titolarità dei mezzi di produzione, aveva abrogato la L. n. 1369 del 1960, rifiutando la presunzione relativa alla proprietà di tali mezzi e rendendo inutile la verifica di tale aspetto. In altri termini si duole che la Corte territoriale, disattendendo i principi di diritto vivente statuiti nella giurisprudenza di legittimità, pur avendo riconosciuto ed accertato l’oggettivo apporto personale dell’esperto informatico e del know-how della società appaltatrice ed essendo irrilevante la problematica sul rilievo giuridico dell’utilizzo di macchine e attrezzature fornite dall’appaltante, aveva poi ritenuto applicabile la cd. presunzione di non genuinità dell’appalto prevista per il caso di appalti endoaziendali. Nè poteva avere rilievo, secondo la società, il fatto che, in assenza del M., il servizio venisse svolto da dipendenti di Capitalia perchè non poteva incidere sulla genuinità e legittimità di un appalto di servizi la circostanza che, in ipotesi di temporanea assenza, l’appaltante “tamponasse” la situazione con altri collaboratori e consulenti.

2. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3); la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4). Si sostiene la erroneità della sentenza nella parte in cui è stato ritenuto non provato il know-how oggetto di appalto.

3. Con il terzo motivo si eccepisce la violazione dell’art. 112 c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4). La ricorrente deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui è stata ritenuta controversa l’assunzione di rischio economico della società appaltatrice quando, invece, era un dato processuale non contestato.

4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 e della L. n. 1369 del 1960 (art. 360 c.p.c., n. 3) e, specificamente, l’erroneità della sentenza nella parte in cui è stato ritenuto dimostrato l’esercizio di un potere direttivo di Capitalia Informatica spa nei confronti del M. mentre, invece, si trattava solo di espressione di un potere di coordinamento. Rileva, infine, che l’esercizio del potere direttivo era stato considerato dalla cd. legge Biagi come avente funzione solo eventuale in punto di differenziazione fra somministrazione e appalto.

5. I primi due motivi, per la loro connessione logico-giuridica, devono essere esaminati congiuntamente.

6. Entrambi sono infondati.

7. La Corte territoriale, partendo dalla premessa che si trattava di un appalto endoaziendale e tenuto conto della natura oggetto dell’appalto (gestione del servizio di posta elettronica e delle postazioni blackberry, attività di assistenza nell’area tecnologie-architetture web, attività di consulenza in ambito sistematico Microsoft) ha ritenuto che non era stato dimostrato che il personale della società appaltatrice (e, quindi, il M.) avesse fornito un “quid pluris” rispetto alla mera capacità professionale dei lavoratori impiegati: circostanza esclusa dal fatto che, in caso di assenza del citato M., il servizio veniva svolto da altri dipendenti della committente. Inoltre, i giudici di seconde cure hanno precisato che la società aveva omesso di allegare e dimostrare il capitale (diverso da quello impiegato in retribuzioni e, in genere, per sostenere il costo del lavoro) il know-how, il software e i beni immateriali, aventi rilievo preminente nell’economia dell’appalto, in concreto forniti dalla appaltatrice TI srl.

8. In primo luogo, quindi, va evidenziato che non è fondata la censura che i presupposti finalizzati a dimostrare la genuinità dell’appalto fossero stati provati essendo, invece, stata posta a base della ratio decidendi una prova contraria a tale assunto (risultanze dell’escussione del teste D.P. circa la sostituzione del M.) e un difetto di allegazione, sul punto, non contrastato in modo specifico con il motivo di cassazione: generico, infatti, anche in questa sede, deve considerarsi il mero richiamo all’oggetto del contratto di appalto, dianzi riportato, ai fini di provare l’elevato grado di professionalità rivestita dal M., senza alcuna concreta precisazione sulla effettiva sussistenza di competenze e conoscenze in capo al lavoratore superiori a quelle proprie dell’attività svolte.

9. Quanto, invece, alla problematica sulla illegittimità dell’appalto, giova sottolineare che, nell’appalto endoaziendale, si configura l’intermediazione vietata di manodopera quando al committente è messa a disposizione una prestazione meramente lavorativa: ciò anche se l’appaltatore non è una società fittizia, tuttavia si limiti alla mera gestione amministrativa della posizione relativa al lavoratore, senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa.

10. La giurisprudenza della Sezione lavoro di questa Corte (tra le altre cfr., Cass. 3.6.2014 n. 12357) ha costantemente affermato il principio, cui si intende dare continuità, secondo il quale il divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro, in riferimento agli appalti endoaziendali, caratterizzati dall’affidamento ad un appaltatore esterno di attività, ancorchè strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione meramente lavorativa, rimanendo in capo all’appaltatore – datore di lavoro – i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo.

11. Orbene, nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha applicato correttamente tale principio perchè ha, da un lato, confermato quanto già sostenuto nella sentenza di primo grado circa l’esistenza di un potere direttivo di Capitalia Informatica spa e non di TI srl nei confronti del M. (pag. 5 punto 2c della sentenza di appello); dall’altro, ha ritenuto non allegato e non provato, come si è detto, con valutazione non sindacabile in sede di legittimità, l’esistenza di un know-how da parte del lavoratore, inteso come fattore distinto dalla manodopera e consistente in un patrimonio di conoscenze e di pratiche di uso non comune, non brevettate, derivanti da esperienze e prove, che avrebbero costituito quel quid pluris rispetto alla mera capacità professionale dei lavoratori impiegati tale da rendere legittima l’utilizzazione della manodopera stessa.

12. Sotto questo profilo la gravata pronuncia si è conformata anche ad altro principio di questa Corte, in materia, statuito dalla sentenza del 19.3.2010 n. 6726.

13. Non è, pertanto, ravvisabile alcuna violazione del D.Lgs. n. 273 del 2003, art. 29, comma 1, che recita: “Ai fini dell’applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’art. 1655 c.c., si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione di mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonchè per l’assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio di impresa”.

14. Nè può essere indifferente la circostanza, anche in ipotesi di temporanea assenza, della avvenuta sostituzione del personale dell’appaltatore con collaboratori del committente.

15. I lavoratori dell’appaltatore, ai fini della genuinità dell’appalto, devono essere riconosciuti come tali e non vi può essere confusione o interferenza con i lavoratori dell’appaltante perchè, in caso contrario, sarebbe ravvisabile una inammissibile intromissione del committente nell’esecuzione dell’appalto che priverebbe quest’ultimo del carattere di liceità.

16. Il terzo motivo non coglie nel segno.

17. In ordine al “rischio economico” la Corte ha rilevato, in primo luogo, che relativamente a tale aspetto, si fosse argomentato per la prima volta in sede di appello. In secondo luogo, ha evidenziato la genericità delle doglianze senza specifici riferimenti agli accordi intercorsi con la TI srl; anzi, erano stati richiamati stralci di contratti di appalto stipulati tra soggetti diversi e che si riducevano a clausole generali di risoluzione del contratto per inadempimento.

18. Non è, pertanto, pertinente – a fronte di tali argomentazioni – la censura circa una presunta violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere ritenuto controverso un dato processuale (rischio economico) non controverso, in assenza, peraltro, di idonee specificazioni dirette a contrastare l’assunto dei giudici di merito.

19. Il quarto motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

20. La doglianza si sostanzia in una contestazione sulla ricostruzione del fatto (esercizio del potere direttivo da parte di Capitalia nei confronti del M.) sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata articolata su espressioni o argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi ed obiettivamente incomprensibili (Cass. Ord. 9.6.2014 n. 12928).

21. Ipotesi, queste, non ravvisabili nella fattispecie in esame ove vi è stata un’analisi completa delle dichiarazioni rese dai testi e, in particolare, di quelle di A., D.P. e Ma. (riportate in sentenza) ed un controllo attento della censura dell’appellante caratterizzata da genericità e da mancata contestazione, come sottolineato dai giudici di seconde cure, sugli elementi decisivi già posti a base della decisione del Tribunale.

22. Deve, poi, deve sottolinearsi che non è condivisibile l’assunto dell’odierno ricorrente secondo cui, con la legge cd. Biagi, il potere direttivo rivestirebbe una funzione solo eventuale in punto di differenziazione tra somministrazione ed appalto.

23. E’ chiaro che la norma fa riferimento al potere direttivo dell’appaltatore, quale criterio eventualmente sussidiario, unitamente al rischio di impresa, per valutare la genuinità dell’appalto rispetto ad una somministrazione irregolare (D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27), e non a quello del committente.

24. Nella fattispecie concreta, invece, è stato accertato, con verifica preclusa in questa sede – come si è detto – ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ragione temporis, la sussistenza di un potere direttivo nei confronti del M. da parte di Capitalia Informatica spa (nei cui uffici questi occupava una stanza unitamente ad altri dipendenti della Banca, utilizzandone le attrezzature, ricevendo indicazioni dai funzionari di quest’ultima cui si rapportava direttamente anche ai fini di concordare come organizzare il servizio in caso di sua assenza per ferie e venendo sostituito dai medesimi dipendenti di Capitalia) e, di contro, la mancanza di prova circa la esistenza di indicazioni, direttive o rapporti tra il M. stesso e la appaltatrice TI srl.

25. Si trattava, pertanto, relativamente a quelle emanate da Capitalia Informatica spa, di disposizioni riconducibili al potere direttivo e non di meri suggerimenti o indicazioni finalizzati ad ottimizzare il risultato del prodotto facente comunque capo all’organizzazione e gestione proprie dell’appaltatore.

26. In relazione a tale aspetto, per concludere, è opportuno anche evidenziare che, vertendosi in una fattispecie di appalto in cui la prestazione richiedeva esclusivamente l’impiego di manodopera, non può non riconoscersi che il criterio dell’effettivo esercizio del potere di organizzazione e di direzione, da parte dell’appaltatore o del committente, assumeva valore decisivo ai fini di valutare la genuinità o meno dell’appalto.

27. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

28. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017

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