Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7796 del 20/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 7796 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CIGNA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 3448-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
ELENA AMALIA ANTONIETTA, ELIODORO ALFANO,
MARCELLA BARCALI, ENNIO CANAZZA, ERNESTA
GIOVANNA MOLINARI, PIERO NOVERO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 12, presso lo
studio dell’avvocato SERGIO SMEDILE, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato DANIELE MAMMANI giusta procura a
margine del controricorso;

Data pubblicazione: 20/04/2016

- controrkorrente non chè contro
MURATORI AIDA ARGIA GIUDITTA;

– intimata –

TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO del 14/05/2014,
depositata il 13/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA;
uditi gli Avvocati Sergio Smedile e Daniele Mammani difensore dei
controricorrenti che si riportano agli scritti.
L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la
cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria
Regionale Lombardia, in accoglimento dell’appello dei contribuenti, ha
riformato la decisione di primo grado con cui la CTP di Milano aveva
rigettato i (riuniti) ricorsi proposti avverso avvisi di liquidazione con i
quali l’Agenzia delle Entrate aveva richiesto il pagamento di curo
70.250,72 a titolo di imposta registro, ipotecaria e catastale, oltre oneri
accessori e sanzioni; tanto in base all’omesso pagamento di dette
imposte correlate alla sentenza 13324/2009 con cui il Tribunale di
Milano, in accoglimento della domanda dei contribuenti (prornissari
acquirenti di alcuni immobili siti in Milano), aveva disposto ex art.
2932 cc il trasferimento in loro favore della proprietà dei detti
immobili, subordinando l’effetto traslativo al pagamento del prezzo; la
CTR, in particolare, ha evidenziato che, ai sensi dell’art. 27, comrna 4,
dpr 131/86, all’atto in questione, sottoposto alla condizione sospensiva
(e non meramente potestativa) del pagamento del residuo prezzo,
doveva applicarsi l’imposta in misura fissa, applicabile solo al
Ric. 2015 n, 03448 sez. MT ucl, 02-03-2016
-2-

avverso la sentenza n. 3130/2014 della COMMISSIONE

momento del verificarsi della condizione, atteso che solo in tale
momento l’atto produce effetti traslativi..
I contribuenti resistono con controricorso.
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia, denunziando -ex art 360 n. 3
cpc- violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 1, lett. a) parte

prima allegata al dpr 131/86, nonché dell’art. 27 stesso dpr in
combinato disposto con l’art. 2932 cc, sostiene che il Giudice,
nell’adottare ex art. 2932 cc una sentenza in cui è imposto al
promissario acquirente di corrispondere il prezzo per ottenere il
trasferimento del diritto, non dà luogo alla formazione di un contratto
condizionato (come ritenuto dalla CTR) ma realizza la sinallagmaticità
della prestazione voluta dalle parti nel contratto preliminare; ad essere
condizionato non è, quindi, il contratto, ma gli effetti della sentenza
(nel senso che essi si dovranno produrre l’uno in conseguenza
dell’altro), sicchè non è possibile equiparare la sentenza -che tiene
luogo al definitivo imponendo il pagamento del prezzo- ad un
contratto sottoposto a condizione potestativa; a seguito della
pronuncia giudiziale non vi è un contratto condizionato ma un
contratto nel quale le prestazioni sono collegate dal vincolo di
sinallagmadcità.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha, invero, chiarito che “in materia di imposta di
registro, la sentenza che, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., abbia disposto
il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente,
subordinatamente al pagamento da parte sua del corrispettivo pattuito,
è di per sé soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa,
dovendo trovare applicazione, in via estensiva, il terzo comma dell’art.
27 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, alla stregua del quale non sono
considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti sottoposti a
Ric. 2015 n. 03448 sez. MT – ud. 02-03-2016
-3-

\\

condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà
dell’acquirente.” (Cass. 8544/2014; conf. Cass. 16818/2014 e
21625/2015; con particolare riferimento alla applicazione dell’art. 27,
comma 3, in via estensiva, v. Cass. 4627/2003, secondo cui “in tema
di imposta di registro, qualora il promissario acquirente richieda ed

contratto, non concluso, di trasferimento oneroso della proprietà di un
immobile, la sentenza, ancorché non ancora divenuta definitiva, è
legittimamente assoggettata ad imposta proporzionale, ai sensi dell’art.
37 del d.P.R. 26 aprile 1986, a 131, senza che l’acquirente possa
eccepire il mancato pagamento del prezzo da parte sua,
conformemente ad una condizione potestativa originariamente
contenuta nel contratto. Infatti, anche laddove l’effetto traslativo fosse
stato condizionato alle determinazioni unilaterali affidate alla mera
volontà dell’acquirente, le ragioni di convenienza o meno ad effettuare
il detto pagamento sono già state oggetto di valutazione prima
dell’iniziativa giudiziaria e sono pertanto divenute irrilevanti, con la
conseguenza che il versamento del prezzo è ormai assimilabile ad una
condizione meramente potestativa, come tale ininfluente ai fini fiscali,
ai sensi dell’art. 27, terzo comma, del citato d.P.R. n. 131 del 1986″
(Cass. 4627/2003); in particolare, in ordine all’irrilevanza, ai fini del
pagamento dell’imposta, del passaggio in giudicato della sentenza
oggetto di imposta, è stato precisato che ” in tema
di imposta di registro, qualora il promissario acquirente richieda ed
ottenga, ex art. 2932 cod. civ., una sentenza produttiva degli effetti del
contratto non concluso di trasferimento oneroso della proprietà di un
immobile, la sentenza, ancorché non ancora divenuta definitiva, è
legittimamente assoggettata ad imposta proporzionale, ai sensi dell’art.
37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; a sua volta, l’eventuale riforma di
Ric. 2015 n. 03448 sez. MT – ud. 02-03-2016
-4-

ottenga, ex art. 2932 cod. civ., una sentenza produttiva degli effetti del

detta sentenza non incide sulla legittimità del correlato avviso di
liquidazione, ma integra un autonomo titolo per l’esercizio dei diritti di
conguaglio o di rimborso” (Cass. 17053/2013).
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, in accoglimento del ricorso,
va cassata l’impugnata sentenza (che ha deciso in modo non conforme

composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese
del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M..
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla
CTR Lombardia, diversa composizione, che provvederà anche alla
regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 2-3-2016
Il P ‘dente

ai su esposti principi), con rinvio alla CTR Lombardia, diversa

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA