Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7796 del 03/04/2014


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Civile Decr. Sez. 5 Num. 7796 Anno 2014
Presidente:
Relatore:

Data pubblicazione: 03/04/2014

Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si co unichi.
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Il Presidente
Dott. Mario Adamo

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DEPOSITATO
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Ct. 13506/09
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n. 7584/09
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del

dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
ricorrente
contro
GENOTTI ROSA MADDALENA
resistente
in punto
annullamento della sentenza n. 58/28/07

emessa inter partes dalla

Commissione Tributaria Regionale di Torino depositata il 7.2.2008
PREMESSO
che con nota prot. n. 150699/12 la Direzione Provinciale di Torino ha
comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della
controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama
l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al versamento di tutte le somme
dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazioni di regolarità.
Roma, 4 marzo 2014

Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale

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