Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7795 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. III, 31/03/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 31/03/2010), n.7795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17969-2005 proposto da:

G.U., (OMISSIS), considerato domiciliato “ex

lege” in Roma, presso Cancelleria Corte di Cassazione, rappresentato

e difeso dall’avvocato AMATO ALFONSO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SERRE, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, Dott. C.P., elettivamente domiciliato in

Roma, presso Cancelleria Corte di Cassazione rappresentato e difeso

dall’Avvocato BORRIELLO GENNARO con studio in 84028 SERRE (Sa) Via

Roma n. 10, giusta delega a margine del controricorso;

MINISTERO DELL’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro in

carica, UFFICIO TERRITORIO SALERNO E PER L’AGENZIA DEL DEMANIO,

FILIALE DI SALERNO, in persona del Direttore pro tempore

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli

UFFICI AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge.

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 292/2004 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

Sezione Specializzata Agraria, emessa il 19/02/2004, depositata il

12/05/2004; R.G.N. 1068/2003.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/02/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per la inammissibilità del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’iter del giudizio può essere così ricostruito sulla base della sentenza impugnata.

Con citazione del 14 febbraio 2000 il Comune di Serre conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, G.U. e C.O. chiedendo il rilascio di terreni di sua proprietà dagli stessi indebitamente detenuti.

G.U., costituitosi in giudizio, contestava la domanda, instando, in via riconvenzionale, perchè, previa autorizzazione alla chiamata in causa del Ministero delle Finanze, venisse accertata l’esistenza di un rapporto di affitto agrario nonchè il suo diritto di riscattare il fondo, L. n. 590 del 1965, ex art. 8.

Con sentenza del 18 ottobre 2002 il Tribunale di Salerno, sezione specializzata agraria (cui la causa era stata rimessa per competenza), dichiarava improponibile la domanda di rilascio del Comune di Serre e rigettava la domanda riconvenzionale del convenuto.

Proposto gravame principale dal G., e incidentale dal Comune di Serre, la Corte d’appello, in data 12 maggio 2004, in riforma della decisione impugnata, accoglieva la domanda attrice, per l’effetto condannando il convenuto al rilascio della porzione di fondo da lui detenuta.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione G. U., formulando otto motivi e notificando l’atto al Comune di Serre, al Ministero dell’Economia (già Ministero delle Finanze), e all’Ufficio del Territorio di Salerno.

Il Comune di Serre e il Ministero dell’Economia hanno notificato controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminare, rispetto all’esame dei motivi, è il rilievo della tardività del ricorso.

La sentenza della Corte d’appello di Salerno, in questa sede impugnata, è stata depositata il giorno 12 maggio 2004.

Il ricorso avverso la stessa risulta presentato per la notifica il 27 giugno dell’anno successivo e cioè ben oltre la scadenza del termine di un anno previsto dall’art. 327 cod. proc. civ. nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17.

Si ricorda in proposito che non sono soggette al regime di sospensione feriale, di cui alla L. n. 742 del 1969, art. 3 tutte le controversie elencate nell’art. 429 cod. proc. civ., così come sostituito dall’art. 409 cod. proc. civ., a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 533 del 1973, e quindi non solo le controversie individuali di lavoro, ma anche le controversie indicate al n. 2 della predetta norma, ovvero quelle concernenti i rapporti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione agraria, affitto a coltivatore diretto, nonchè i rapporti derivanti da ogni altro contratto agrario (confr. Cass. civ., 3, 30 maggio 2003, n. 8772).

Ne deriva che il ricorso è inammissibile.

Resta assorbito l’esame della eccezione di nullità assoluta del mezzo per difetto di procura al difensore.

Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate per ciascuno dei controricorrenti in Euro 2.200 (di cui Euro 200 per spese), oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

 

 

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