Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7795 del 27/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 27/03/2017, (ud. 19/01/2017, dep.27/03/2017),  n. 7795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5441/2015 proposto da:

C.A.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA QUINTINO SELLA 41, presso lo studio dell’avvocato

CAMILLA BOVELACCI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CORRADO TARASCONI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C. S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO BASENGHI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 950/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 19/08/2014 r.g.n. 631/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2017 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito l’Avvocato CAMILLA BOVELACCI;

udito l’Avvocato FRANCESCA BONFRATE per delega verbale Avvocato

FRANCESCO BASENGHI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 950/2014 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia emessa il 26.4.2012 dal Tribunale di Reggio Emilia con cui era stata respinta la domanda proposta da C.A.M., nei confronti della C. srl, rivolta ad ottenere l’annullamento del recesso per giusta causa comminato nel marzo del 2010, con le conseguenze di cui all’art. 18 St. Lav. ratione temporis vigente.

2. A fondamento della decisione la Corte territoriale ha specificato che: 1) non era stato violato il principio di immediatezza della contestazione atteso che, da un lato, dalle condotte del 23/24 dicembre 2009 al recesso del 6 marzo 2010 erano intercorsi meno di tre mesi, dall’altro, che non era dato capire quale pregiudizio alle esigenze defensionali fosse scaturito; 2) la contestazione era specifica e non era necessaria l’affissione del codice disciplinare perchè la condotta contestata, integrante una insubordinazione, si poneva come violazione di un dovere fondamentale quale quello di diligenza; 3) era stato rispettato il termine complessivo di 45 giorni essendo stato il recesso intimato in data 6.3.2010 e non dovendosi computare il primo giorno ex art. 155 c.p.c., comma 1; 4) in caso di pluralità di contestazione, era sufficiente che la giusta causa fosse ravvisabile in alcuni inadempimenti o in uno di essi, senza che fosse necessario scrutinare l’intera condotta sub judicio: nel caso in esame, dalle deposizioni raccolte in prime cure, erano risultate comprovate le condotte di ingerenza espressive di uno specifico animus nocendi; 5) tenuto conto delle condotte contestate, dei precedenti, della previsione sanzionatoria prevista dal CCNL, dalla appartenenza alla categoria dei “quadri”, la comminazione del licenziamento doveva ritenersi giustificato.

3. Per la cassazione propone ricorso C.A.M. affidato a due motivi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

4. Resiste con controricorso la C. srl.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 2104, 2105, 1175, 1375, 2119 c.c., per avere la Corte di appello fatto una erronea applicazione dei precetti normativi che concorrono a definire la fattispecie della insubordinazione e della giusta causa di licenziamento nel valutare e valorizzare i fatti del (OMISSIS). In particolare, sostiene che la grave insubordinazione presuppone la violazione da parte del subordinato degli obblighi primari e costitutivi il suo rapporto di lavoro in relazione all’art. 2104 c.c. (che impone al lavoratore un obbligo di diligenza secondo la particolare qualità dell’attività dovuta e di osservare, altresì, tutti i comportamenti accessori e quelle cautele necessarie ad assicurare una gestione professionalmente corretta anche in difetto di direttive) e art. 2105 c.c. (che impone al lavoratore il dovere di fare tutto il possibile nell’interesse dell’impresa obiettivamente considerato). Deduce, inoltre, quanto all’elemento soggettivo, che la giurisprudenza di legittimità aveva escluso la giusta causa di licenziamento per insubordinazione in contesti di spiccata conflittualità ambientale e/o relazionale. Conclude, pertanto, ritenendo che il giudizio della Corte territoriale non era stato coerente rispetto agli standards conformi all’ordinamento esistenti nella realtà sociale per definire la fattispecie di licenziamento per giusta causa, dovuto a grave insubordinazione, anche in considerazione della non congruità della sanzione espulsiva rispetto al fatto addebitato con riguardo alla durata del rapporto e all’assenza di precedenti sanzioni.

2. Con il secondo motivo C.A.M. si duole, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dell’omesso esame circa due fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti e, cioè, della circostanza che la mattina del 24.12.2009, dopo le contestazioni circa la sua presenza in ufficio da parte di C.C., ella aveva provveduto ad interrompere l’attività di inserimento degli ordini al computer, che le era stata contestata, timbrando, a dimostrazione dell’interruzione dell’attività lavorativa, il cartellino segna ore e presenze in uscita (entrata 8:55 – uscita 9:06). Inoltre lamenta, con riferimento alla giornata del (OMISSIS), che non era stato preso in considerazione, dai giudici di merito, che le disposizioni date da essa ricorrente non erano state modificate successivamente da C.E. ed anzi erano state confermate dall’azienda.

3. Il primo motivo non è fondato.

4. La doglianza riguarda la sussunzione del fatto contestato ed accertato nella fattispecie del licenziamento per giusta causa dovuto a grave insubordinazione.

5. Ciò premesso il Collegio, in primo luogo, ritiene che la nozione di insubordinazione, nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, non può essere limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori ma implica necessariamente anche qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicare l’esecuzione ed il corretto svolgimento di dette disposizioni nel quadro della organizzazione aziendale (cfr. Cass. 2.7.1987 n. 3251).

6. La Corte territoriale ha accertato, nel caso in esame, conformemente al giudice di primo grado, che erano risultate comprovate le condotte di ingerenza indebita in attività esecutive del tutto avulse da quelle di competenza della lavoratrice: ingerenza che, in difetto di una credibile ed imperiosa esigenza aziendale, rivestiva natura emulativa ed espressiva di uno specifico animus nocendi, nel quadro di contrasti familiari ed economici pacificamente esistenti.

7. E’ opportuno sottolineare che, sia il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (che addirittura richiede fatti incontroversi) sia quello di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (ancor di più nella nuova versione ratione temporis applicabile), non conferiscono alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa per cui la valutazione delle prove, la loro attendibilità e concludenza nonchè la scelta di dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, spetta esclusivamente al giudice di merito.

8. Orbene, l’imporre di forza ai dipendenti nuove direttive impartite in merito alle modalità di gestione degli ordini dei clienti – senza che fossero discusse nè concordate con la Direzione aziendale, configura di certo una condotta idonea a realizzare una violazione del disposto dell’art. 2104 c.c., comma 2, perchè concretizza, specialmente se accompagnata da modalità comportamentali dirette a contestare pubblicamente il potere direttivo del datore di lavoro, un atto di insubordinazione suscettibile di legittimare il licenziamento del lavoratore.

9. Inoltre, i giudici di seconde cure hanno, in sostanza, correttamente escluso che la pregressa esistenza di contrasti familiari potesse costituire una forma di clausola di esclusione dell’antigiuridicità tale da legittimare condotte di palese insubordinazione costituenti, invece, per tutti gli altri lavoratori una giusta causa di licenziamento.

10. Analogamente la Corte territoriale ha giustamente operato per essersi attenuta ad un principio ripetutamente ribadito da questa Corte, secondo cui nell’indagine sulla legittimità del recesso ben possono essere prese in considerazione le precedenti mancanze del dipendente, quali circostanze confermative, sotto il profilo psicologico e con riguardo alla personalità del lavoratore, della gravità dell’inadempimento e della adeguatezza del provvedimento sanzionatorio (cfr. Cass. 27.11.1997 n. 11998; Cass. 25.10.1990 n. 10344).

11. I giudici del merito, oltre a valutare la gravità del fatto in relazione a tutti gli elementi del caso concreto (portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, circostanze nelle quali sono state commesse e intensità dell’elemento intenzionale, conformemente a quanto affermato da questa Corte Cass. 5.7.2016 n. 13676), hanno, altresì, accertato la proporzionalità tra tali fatti e la massima sanzione inflitta, sottolineando che la grave insubordinazione era sanzionata dal CCNL inter partes con la massima sanzione espulsiva, l’appartenenza della lavoratrice alla categoria dei quadri (ove in sostanza è più forte il vincolo fiduciario che si chiede con la parte datoriale) e appunto i pregressi precedenti: tutte circostanze di scuotere irrimediabilmente la fiducia del datore di lavoro e di giustificare la massima sanzione disciplinare.

12. Tale accertamento, condotto in concreto e sorretto da motivazione adeguata e logica, è riservate al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità (tra le altre Cass. 21.5.2002 n. 7462; Cass. 26.5.2001 n. 7193).

13. A tal uopo va ricordato che la giusta causa di licenziamento integra una clausola generale che richiede di essere concretizzata dall’interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l’accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici e giuridici (Cass. 26.4.2012 n. 6498; Cass 2.3.2011 n. 5095).

14. Nel caso in esame, la combinazione ed il peso dei dati fattuali, che hanno portato i giudici di merito a qualificarli condivisibilmente come grave insubordinazione (come sopra specificato), effettivamente consentono la riconduzione della fattispecie alla nozione legale della giusta causa e tutti i parametri indicati dalla ricorrente e, cioè, la qualificazione dell’episodio come lieve insubordinazione, la non ravvisabilità delle violazioni dell’obbligo di diligenza e di fedeltà nonchè l’assenza dell’elemento soggettivo, finiscono per essere una prospettazione di una rivisitazione del giudizio di merito non consentita in questa sede a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile in considerazione della data di pubblicazione della sentenza gravata.

15. Il secondo motivo è parimente infondato.

16. Invero, oltre ad essere state le due circostanze oggetto di causa contestate dalla controricorrente che ha obiettato, riportando allegazioni prospettate dalla stessa C. nel ricorso nonchè passi delle deposizioni dei testi escussi, la non veridicità delle stesse, in relazione ad esse non è ravvisabile l’elemento della decisività perchè tali fatti, se esaminati, non avrebbero determinato un esito diverso della controversia (cfr. Cass. Sez. Un. 2014 n. 8053; Cass. 18.4.2007 n. 9245; Cass. 29.9.2006 n. 21249) essendo la sentenza impugnata fondata su argomentazioni diverse da quelle riguardanti il diverbio svoltosi fuori dell’orario di lavoro ovvero la asserita mancata modifica delle diverse direttive impartite dalla ricorrente.

17. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

18. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 , comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017

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