Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7795 del 20/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7795 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CIGNA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 3374-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope

– ricorrente contro
CESENA ZUCCHERI SAS DI TERENZI ENRICO & C., in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA BORGOGNONA N.47, presso lo studio
dell’avvocato GIANLUCA BRANCADORO, rappresentata e difesa
dall’avvocato ANTONIO VINCENZI giusta mandato a margine del
controricorso;

– controricoffente –

Data pubblicazione: 20/04/2016

avverso la sentenza n. 1146/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA del 12/05/2014,
depositata il 09/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA.

Enrico & C., per la cassazione della sentenza con cui la Commissione
Tributaria Regionale Emilia Romagna, confermando la decisione di
primo grado, ha dichiarato il diritto della società, che nel 2003 aveva
cessato la propria attività, al rimborso, richiesto all’Ufficio nel 2009, del
credito IVA relativo all’anno 2003, indicato nel quadro RX4 della
dichiarazione IVA per l’anno 2003.
La ricorrente lamenta, col primo mezzo, la violazione D.P.R. n. 633 del
1972, art. 38 bis e, col secondo mezzo, la violazione del D.Lgs. n. 546
del 1992, art. 21; in sostanza la difesa erariale censura la sentenza
gravata per aver ritenuto che nel caso di cessazione dell’attività il diritto
del contribuente al rimborso del credito IVA (non richiesto attraverso
la presentazione del modello VR) soggiaccia all’ordinario termine
prescrizionale di dieci anni e non invece al termine decadenziale di cui
all’art. 21 del D.Lgs.n.546/1992.
Il ricorso è infondato.
Il persuasivo indirizzo espresso da questa Corte con la sentenza
9794/10 ( secondo cui “in tema di IVA, la richiesta di rimborso
relativa all’eccedenza d’imposta, risultata alla cessazione dell’attività,
essendo regolata dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, è
soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello
biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, applicabile in via
sussidiaria e residuale, in mancanza di disposizione specifiche; proprio
perché l’attività non prosegue, non sarebbe infatti possibile portare
Ric. 2015 n. 03374 sez. MT – ud. 02-03-2016
-2-

L’Agenzia delle Entrate ricorre contro Cesena Zuccheri sas di Terenzi

l’eccedenza in detrazione l’anno successivo”) – pur contrastato dalla
difforme sentenza n. 18920/11 (seguita dall’ordinanza 12429/12) – è
stato di recente riaffermato con numerose decisioni (tra le altre:
23580/12, 7684 e 7685/2012) alle quale si ritiene di prestare adesione,
che hanno ribadito che, in tema di IVA, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n.

effettuato operazioni imponibili nell’anno cui il credito IVA si riferiscenon possono optare per il rimborso, ma devono necessariamente
computare il credito in detrazione nell’anno successivo, riguarda
esclusivamente le imprese in piena attività ma non anche quelle fallite
o, comunque, cessate, le quali, non avendo la possibilità di recuperare
l’imposta assolta su acquisti ed importazioni nel corso delle future
operazioni imponibili, conservano il diritto a chiedere il rimborso per il
recupero dei crediti d’imposta. La relativa richiesta è regolata dal cit.
D.P.R. n. 633, art. 30, comma 2, ed è soggetta al termine di
prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale di cui al
Digs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, applicabile in via sussidiaria e
residuale, in mancanza di disposizioni specifiche; da ultimo è stato
ribadito che “in tema di IVA, la domanda di rimborso relativa
all’eccedenza di imposta risultata alla cessazione dell’attività di impresa
è regolata dall’art. 30, secondo conincia, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633, con la conseguenza che è esaustiva la manifestazione di una
volontà diretta all’ottenimento del rimborso, ancorchè non
accompagnata dalla presentazione del modello ministeriale “VR”, che
costituisce, ai sensi dell’art. 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, solo un
presupposto per l’esigibilità del credito, ed è soggetta al termine
ordinario di prescrizione decennale, e non a quello di decadenza
biennale, ex art. 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,
applicabile solo in via sussidiaria e residuale” (Cass. 9941/2015)
Ric. 2015 n. 03374 sez. MT ud. 02-03-2016
-3-

633, art. 30, laddove dispone che i contribuenti -che non hanno

Alla luce di tali principi, pertanto, il ricorso va rigettato.
Atteso il consolidarsi dei precedenti giurisprudenziali solo in epoca
recente, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra
le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

La Corte rigetta il ricorso; dichiara compensate tra le parti le spese del
presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 2-3-2016
onsigliere est.

Il Presidente

P. Q. M.

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