Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7795 del 03/04/2014
Civile Decr. Sez. 5 Num. 7795 Anno 2014
Presidente:
Relatore:
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si com ichi.
Roma /1/ l k
Il Presidente
Dott. Mario Adamo
DEPOSITATO IN CANCELLEAR
Data pubblicazione: 03/04/2014
1
A
CV4-0 2.31 (oR
izi ggnzia
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Direzione Provinciale di Frosinone
Ufficio Legale
ALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
e, p.c. ALLA CORTE DI CASSAZIONE
ROMA
COMUNICAZIONE DELLA REGOLARITA’ DELLA DEFINIZIONE DELLA LITE
Riferimento Avvocatura: AFFARE NON CONOSCIUTO – AGENZIA ENTRATE
CASSINO ORA FROSINONE C/ FERRARA MARMI SRL – RICORSO AVVERSO
SENT. 720/39/07 DEP 28/12/07 CTR ROMA – LATINA
Ricorso per cassazione n. 7000996 notificato in data: 12/02/2009
R.G.
Sentenza impugnata n. 720/39/07 del:
adottata da: Commissione Tributaria Regionale di ROMA
Estremi dell’atto: 1199 CRT200084 CRED. IMPOSTA
Soggetto: FERRARA MARMII SRL – 04862241009
(2001)
In riferimento alla domanda n. TKQ 001579/2012 presentata a questo Ufficio in data 21/03/2012 ai
sensi dell’art. 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, si comunica:
• che la stessa è risultata regolare;
• che il ricorrente ha effettuato il pagamento integrale di quanto dovuto per il perfezionamento della
definizione;
• che pertanto è cessata la materia del contendere.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
IL DIRETTORE PROVINCIALE
Gabriella Fantini
25 / 09 /2012-366445 A
Frosinone, 27/08/2012
Protocollo: 63244/12