Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7794 del 27/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 27/03/2017, (ud. 11/01/2017, dep.27/03/2017),  n. 7794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16472/2015 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCO RAIMONDO

BOCCIA, ROBERTO ROMEI, ENZO MORRICO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

CORSO VITTORIO EMANUELE II 209, presso lo studio dell’avvocato LUCA

SILVESTRI, rappresentato e difeso dall’avvocato ERNESTO MARIA

CIRILLO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 298/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 15/01/2015 R.G.N. 1367/14;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato FRANCO RAIMONDO BOCCIA;

udito l’Avvocato ERNESTO MARIA CIRILLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Telecom Italia s.p.a. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 19681/13, esponendo quanto segue: – il sig. I.F. chiese al Tribunale di Napoli di ingiungere alla Telecom Italia s.p.a. il pagamento della somma corrispondente allo stipendio del mese di febbraio 2013. Tale richiesta era motivata dal fatto che, malgrado il disposto di precedente sentenza del Tribunale di Napoli che aveva stabilito la permanenza del rapporto di lavoro fra l’evidente e la Telecom Italia s.p.a. (a seguito della dichiarata nullità della cessione del ramo di azienda alla società TNT Logistics Italia con effetto dal 1.3.2003), quest’ultima (Telecom) non aveva provveduto alla corresponsione dell’indicato emolumento.

Il Tribunale di Napoli ingiungeva alla Telecom il pagamento della detta somma, oltre accessori e spese di procedura; avverso tale decreto ingiuntivo proponeva opposizione la società, che veniva respinta dal Tribunale di Napoli con la sentenza di cui sopra.

La Telecom Italia S.p.a. motivava il gravame osservando che la sentenza impugnata era errata nella parte in cui non aveva tenuto conto, all’atto della attribuzione delle retribuzioni in oggetto, dell’aliunde perceptum e percipiendum, trattandosi di eventuale responsabilità risarcitoria della società. Si costituiva in giudizio lo I., resistendo alle avverse deduzioni e domande, ed in particolare osservando, in relazione alla questione del c.d. aliunde perceptum, che, ove anche si potesse ritenere che, nel caso di specie, si vertesse in tema risarcimento del danno, non sussisteva alcunchè da detrarre, avendo il lavoratore percepito solo l’indennità di mobilità.

Con sentenza depositata il 15 gennaio 2015, la Corte d’appello di Napoli rigettava il gravame.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso Telecom Italia s.p.a., affidato a tre motivi.

Resiste lo I. con controricorso, poi illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con i primi due motivi la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha dichiarato il diritto del lavoratore al risarcimento del danno laddove questi aveva chiesto il pagamento della retribuzione, nonchè la violazione dell’art. 2099 c.c., poichè il diritto alla retribuzione avanzato dal ricorrente era insussistente, non avendo il ricorrente reso, nel periodo azionato, alcuna prestazione lavorativa nei confronti della Telecom Italia s.p.a..

I motivi, che per la loro connessione possono esse congiuntamente esaminati, sono infondati.

In caso di trasferimento di azienda (o di cessione di un suo ramo cui è addetto il lavoratore), dichiarato illegittimo, il cedente, che non provveda al ripristino del rapporto di lavoro, è tenuto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, a risarcire il danno secondo le ordinarie regole civilistiche (art. 1218 c.c.), con conseguente detraibilità dell’aliunde perceptum, ivi compresa la retribuzione corrisposta dal cessionario al lavoratore (Cass. 9.9.2014 n. 18955, Cass. ord. 30.5.2016 n. 11095, Cass. 26.6.2014 n. 14542, Cass. 17.7.2008 n. 19740).

Deve tuttavia considerarsi che spetta al giudice la qualificazione giuridica della domanda (e dunque l’applicazione della disciplina legale regolante la fattispecie posta al suo esame), senza essere vincolato al tenore letterale di essa o alla qualificazione giuridica datane dalla parte, con l’evidente limite di non poter introdurre una questione nuova od un diverso tema di indagine, dovendosi avere piuttosto riguardo al bene della vita in relazione al quale la tutela è richiesta, ed in sostanza all’identità dei fatti posti a suo fondamento (cfr. ex aliis, Cass. 19.6.2016 n. 11805; Cass. 9.5.2016 n. 9333; Cass. 7.3.2016 n. 4384, Cass. 7.1.2016 n. 118).

Nella sentenza n. 9333/16 questa Corte ha affermato che la questione relativa alla novità, o meno, di una domanda giudiziale è correlata all’individuazione del bene della vita in relazione al quale la tutela è richiesta, per cui non può esservi mutamento della domanda ove si sia in presenza di un ipotetico concorso di norme a presidio dell’unico diritto azionato, presupponendo il cambiamento della domanda la mutazione del corrispondente diritto, non già della sua qualificazione giuridica. Nella sentenza n. 4384/16 si è affermato che non costituisce domanda nuova, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., la prospettazione, in appello, di una qualificazione giuridica del contratto oggetto del giudizio diversa da quella effettuata dalla parte in primo grado, ove basata sui medesimi fatti, dovendosi in sostanza avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere (sul punto cfr. altresì: Cass. n. 118/16, Cass. n. 21087/15).

Non ricorre dunque alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c., laddove vi sia mera qualificazione giuridica della domanda, fermi restando i fatti dedotti a suo fondamento (Cass. n. 13405/15).

Ne consegue che non può ritenersi erronea la sentenza impugnata che, giusta la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ha qualificato le somme richieste dal lavoratore come dovute a titolo risarcitorio, trattandosi di mera qualificazione giuridica della domanda senza alcun mutamento dei fatti posti a suo fondamento e del contenuto sostanziale della pretesa fatta valere.

A ciò deve aggiungersi che la detraibilità dell’aliunde perceptum, che è sostanzialmente alla base del presente ricorso per cassazione, è stata comunque esaminata dalla Corte territoriale.

2.- Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1223, 1256, 1453 e 1463 c.c., nella parte in cui la sentenza non aveva detratto, a titolo di aliunde perceptum, l’indennità di mobilità percepita dal lavoratore nel periodo in questione.

Il motivo è infondato, non potendosi detrarre, neppure in ipotesi di licenziamento dichiarato illegittimo, le somme ricevute dal lavoratore a titolo previdenziale (Cass. n. 2447/2009; con particolare riferimento all’indennità di mobilità cfr. Cass. n. 2716/2012: “l’indennità di mobilità opera su un piano diverso da quello di possibili incrementi patrimoniali (soprattutto retributivi) che derivano al lavoratore per essere stato liberato (illegittimamente) dall’obbligo di prestare la sua attività; ossia la percezione dell’indennità di mobilità non è conseguenza del fatto che le energie lavorative del lavoratore licenziato siano state liberate dal recesso illegittimo, ma si raccorda al sistema di sicurezza sociale che appronta misure sostitutive del reddito in favore del lavoratore privato della retribuzione. Quindi comunque non è mai deducibile come aliunde perceptum anche nel caso in cui sia mancata la reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato. La sua eventuale non debenza da luogo invece a un indebito previdenziale ripetibile, nei limiti di legge, dall’Istituto previdenziale.

In proposito questa Corte (Cass., sez. lav., 14 febbraio 2011, n. 3597), in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, ha affermato che le indennità previdenziali non possono essere detratte dalle somme cui il datore di lavoro è stato condannato a titolo di risarcimento danni in favore del lavoratore, in quanto queste non sono acquisite in via definitiva dal lavoratore e sono ripetibili dagli istituti previdenziali”.

In tal senso anche Cass. 14.6.2007 n. 13871, secondo cui in caso di collocamento a riposo sulla base di clausola contrattuale dichiarata nulla, come nell’ipotesi di licenziamento illegittimo del lavoratore, le somme percepite dal lavoratore ingiustamente licenziato a titolo di trattamento previdenziale e pensionistico non sono in alcun modo ricollegabili al licenziamento illegittimamente subito, atteso che il diritto al pensionamento discende dal verificarsi di requisiti di età e di contribuzione stabiliti dalla legge e si sottraggono, pertanto, all’operatività della regola della “compensatio lucri cum damno”, con la conseguenza che le relative somme non possono configurarsi come un effettivo incremento patrimoniale del lavoratore detraibile dall’ammontare del risarcimento del danno dovuto dal datore di lavoro, in quanto la sopravvenuta declaratoria di illegittimità del licenziamento, facendo venir meno il presupposto del pensionamento, travolge “ex tunc” lo stesso diritto dell’assicurato alla prestazione previdenziale e lo espone all’azione di ripetizione dell’indebito da parte del soggetto erogatore della pensione.

4.- Nella specie è poi pacifico che il lavoratore non abbia percepito, nel medesimo periodo per cui è causa, alcuna retribuzione dalla cessionaria TNT Logistics.

5.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, debbono distrarsi in favore del difensore del controricorrente, dichiaratosi antecipante.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell’avv. Ernesto Maria Cirillo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017

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