Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7794 del 05/04/2011

Cassazione civile sez. II, 05/04/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 05/04/2011), n.7794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA VIRGILIO 38, presso lo studio dell’avvocato RONCHIETTO

CLAUDIO, rappresentata e difesa dall’avvocato MAGLIONE FRANCESCO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO VIA (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 5696/2009 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 07/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2010 dal Consigliere Relatore dott. IPPOLISTO PARZIALE;

e’ presente il P.G. in persona del dott. PIERFELICE PRATIS, che nulla

osserva sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La vicenda processuale e’ cosi’ riassunta dalla sentenza impugnata. “ M.G., proprietaria dell’appartamento sito in (OMISSIS), con ricorso depositato il 3 aprile 2008, si opponeva alla delibera condominiale del 3 marzo 2008 con la quale l’assemblea, in assenza di essa ricorrente, approvava all’unanimita’ il rendiconto e spese al 31.12.2007. In particolare la ricorrente cosi’ concludeva:

“accertare e dichiarare – per le ragioni esposte in narrativa che gli oneri condominiali inerenti il ferraio lastrico di copertura c.d. D. C. e S., posto a quota m. 22,10 dal piano stradale vadano regolati ai sensi dell’art. 1126 c.c. e in particolare facendosi ricadere la quota condominiale dei due terzi a carico di tutti i condomini partecipanti al Condominio e non gia’ dei soli M., D. L., P. e Pe.; annullare per le ragioni innanzi esposte e in parte qua il capo 1 del deliberato assembleare del 3.3.08”.

Il Condominio, costituitosi in giudizio, eccepiva preliminarmente l’incompetenza per valore del giudice adito per essere competente il Giudice di Pace di Napoli. Reputa il giudicante che l’eccezione sia fondata.

Invero parte attrice non contesta tutto il deliberato assembleare ma soltanto la ripartizione della spesa di Euro 1000,40 relativa al compenso Avv. Torrone art. 700 Pe. – Condominio.

Al riguardo va osservato che “In una controversia tra un condomino e il condominio avente ad oggetto il criterio di ripartizione di una parte soltanto della complessiva spesa deliberata dall’assemblea, il valore della causa si determina in base all’importo contestato e non all’intero ammontare di esso perche’ la decisione non implica una pronuncia, con efficacia di giudicato sulla validita’ della delibera concernente la voce di spesa nella suaglobalita’”. (Cass. civ. sez. 2^, 24 gennaio 2001 n. 971).

Come si rileva dal tenore del ricorso introduttivo la domanda di parte attrice e’ tesa unicamente a far annullare il deliberato assembleare nei limiti sopra specificati. Pertanto deve essere dichiarata l’incompetenza per materia del Tribunale di Napoli per essere competente il Giudice di Pace di Napoli”.

2. – La ricorrente formula due motivi di ricorso con relativi quesiti di diritto.

Col primo denuncia: “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 – 9 – 10 e 99 c.p.c. per aver il Tribunale ritenuto la causa di competenza per valore del Giudice di Pace laddove, dei due capi di domanda proposti, il primo era senz’altro indeterminato e cio’ determina la sua competenza ratione valoris per l’intera causa”.

Non solo le due domande erano state proposte separatamente nelle conclusioni, ma nel corpo del ricorso era stata illustrata la questione relativa all’accertamento e determinazione del criterio di ripartizione delle spese.

Col secondo motivo di ricorso, si deduce: “violazione degli artt. 2907 e 2909 c.c., nonche’ artt. 34 e 99 c.p.c. per non aver il Tribunale considerato come l’accertamento pregiudiziale, di cui al primo capo della domanda attorea, anche perche’ volto ad una decisione con efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 34 c.p.c., determinasse ex se l’attrazione dell’altro nella competenza del giudice superiore, competente per il primo”.

3.- Parte intimata non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.

4. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c. il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto. La relazione e’ stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

5. Il ricorso e’ fondato. Il giudice unico del Tribunale di Napoli ha mal interpretato le domande avanzate dalla ricorrente, la quale, come risulta dal tenore complessivo del ricorso e dalle stesse conclusioni, ha chiesto anche una pronuncia con efficacia di giudicato sul criterio di ripartizione della spesa del terrazzo, domanda certamente di valore indeterminato, con conseguente competenza per valore dell’adito Tribunale.

P.T.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e dichiara la competenza del Tribunale di Napoli. Spese al merito.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

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