Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7793 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. III, 31/03/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 31/03/2010), n.7793

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7976-2006 proposto da:

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato OLIVA VINCENZO con studio in 81030 CESA (CE),

VIA G. VERDI 12 giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

LE ASSICURAZIONI D’ITALIA SPA (OMISSIS) in persona del

procuratore speciale Dott. A.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BAIAMONTI 10, presso lo studio dell’avvocato

CALDORO FRANCESCA, rappresentata e difesa dall’avvocato MAGALDI

RENATO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

P.N., CA.AN.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 324/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, 4^

SEZIONE CIVILE, emessa il 7/1/2005, depositata il 07/02/2005, R.G.N.

2894/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2010 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato VINCENZO OLIVA;

udito l’Avvocato MARCO VINCENTI per delega dell’Avvocato RENATO

MAGALDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 13093/2000 il Tribunale di Napoli rigettava la domanda proposta da C.A., che aveva chiesto la condanna di Ca.An., P.N. e Assitalia S.p.A. al risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale verificatosi mentre egli era trasportato a bordo dell’auto di proprietà della prima, condotta dal secondo e assicurata per la responsabilità civile presso la terza.

Con sentenza in data 7 gennaio – 7 febbraio 2005 la Corte d’Appello di Napoli rigettava il gravame del C..

La Corte territoriale osservava per quanto interessa: la contraddittorietà e diversità nella indicazione della data del sinistro e delle dichiarazioni rese dall’appellante al Drappello di P.S. presso l’Ospedale rispetto alle circostanze riferite nell’atto di citazione inducevano a ritenere il sinistro insussistente così come descritto e riferito dall’unico teste, che era stato denunciato alla Procura per falsa testimonianza.

Avverso la suddetta sentenza il C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

L’Assitalia ha resistito con controricorso, mentre gli altri intimati, P.N. e Ca.An., non hanno espletato attività difensiva.

L’Assitalia ha presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’evidente inammissibilità del ricorso rende superflua la richiesta integrazione del contraddittorio.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2054 e 2043 c.c.. Con la censura si limita ad affermare che egli era trasportato a bordo del veicolo appartenente alla Ca. e condotto dal P. e che, quindi, ha diritto ex lege al risarcimento dei danni causati alla sua persona.

La doglianza, intrinsecamente inammissibile perchè espressa in termini assolutamente generici, non tocca alcun capo della sentenza impugnata poichè essa non ha negato il diritto delle persone trasportate ad essere risarcite dei danni subiti a causa di un sinistro stradale, ma, ben diversamente, ha affermato che nella specie mancava la prova della ontologica sussistenza dell’asserito sinistro.

Con il secondo motivo il C. ipotizza violazione e falsa applicazione dell’art. 2755 c.c. assumendo che la sentenza impugnata ha posto a fondamento della decisione la denuncia del sinistro redatta dal conducente del veicolo e sostenendo che costui ha esposto una versione dei fatti totalmente diversa dall’accaduto.

La censura presenta i medesimi aspetti negativi della precedente. E’ intrinsecamente inammissibile poichè assolutamente generica e prescinde dalla motivazione della sentenza impugnata, la quale ha focalizzato la propria decisione sull’incongruenza delle dichiarazioni dello stesso attore – appellante e sull’inattendibilità dell’unico teste indotto.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. affermando che dagli accertamenti effettuati non risultava alcun procedimento penale a carico del teste c.l., per cui la testimonianza da lui resa alla pubblica udienza sotto il vincolo del giuramento meritava la versione che il codice gli riconosce.

Richiamato quanto già detto in ordine alla genericità delle doglianze, è agevole rilevare che rientra nel potere – dovere del giudice di merito vagliare l’attendibilità di un teste e valutare l’efficacia delle sue dichiarazioni raccordandole e confrontandole con le ulteriori emergenze processuali.

Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.000,00, di cui Euro 1.800,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

 

 

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