Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7793 del 20/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7793 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 2566-2015 proposto da:
ONORI WALTER, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIBULLO 10,
presso lo studio dell’avvocato PICCIRILLO CANDEO STUDIO, rappresentato e
difeso dall’avvocato NICOLA LEONE, giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrente contro

AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

controricorrente

avverso la sentenza n. 3653/14/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 04/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/02/2016 dal
Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Ritenuto in fatto

Data pubblicazione: 20/04/2016

Walter Onori propose ricorso avverso l’avviso di liquidazione con il quale
l’Agenzia delle Entrate aveva contestato la decadenza dai benefici della “prima
casa” in quanto, al momento dell’acquisto dell’immobile sito in Roma, il
contribuente risultava essere proprietario di altra unità immobiliare acquistata con
le medesime agevolazioni.
La Commissione tributaria di prima istanza accolse il ricorso ma la

Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe.
Il Giudice di appello, riteneva che l’agevolazione accordata dal legislatore
per la prima casa richiede che, in caso di vendita dell’immobile acquistato fruendo
delle agevolazioni e successivo reinvestimento nell’acquisto di altro immobile, la
somma realizzata con la vendita debba essere reinvestita entro un anno
dall’alienazione, pena la decadenza dai benefici mentre, nella fattispecie,

il

contribuente (ritenendo l’abitazione di mq.80 non idonea a sopperire le esigenze
familiari) aveva venduto l’ immobile (per il quale aveva già goduto delle
agevolazioni fiscali) il 19.9.2008, mentre l’acquisto dell’altro immobile era avvenuto
in data precedente (ovvero il 29.7.2008), a nulla rilevando la data di stipulazione del
contratto preliminare di compravendita.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il contribuente.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c. è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Considerato in diritto
“Il ricorrente censura la Commissione Tributaria Regionale del Lazio per
avere erroneamente interpretato l’art.1 comma 4, nota II bis della tariffa, parte
prima allegata al dpr 131 del 26/4/1986 fornendone una interpretazione
“oggettiva” laddove la giurisprudenza di questa Corte sarebbe orientata a ritenere
che la norma si riferisce ad una disponibilità soggettiva, nel senso che ricorre il
requisito dell’applicazione del beneficio anche nelle ipotesi di disponibilità di un
alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche
complessive, a sopperire ai bisogni della famiglia.

Ric. 2015 n. 02566 sez. MT ud. 18-02-2016
-2-

decisione, appellata dall’Agenzia delle Entrate, è stata integralmente riformata dalla

2.La censura non è meritevole di accoglimento. Il mezzo, si rileva
inammissibile, non attingendo, in alcun modo, né l’accertamento in fatto compiuto
dal Giudice del merito né, a maggior ragione, la ratio deeidend sulla quale si fonda la
sentenza impugnata e sopra riportata (ovvero la necessità che il reinvestimento
della somma avvenga entro l’anno dalla vendita del primo immobile per il quale si
è già goduto dell’agevolazione fiscale). Né appare idoneo allo scopo il generico

fatto (contestuale avvio della vendita del vecchio appartamento con consegna
anticipata dopo la stipula del preliminare) espressamente escluso dalla C.T.R. con
accertamento non idoneamente censurato. Non può, inoltre, applicarsi la nuova
normativa indicata in memoria dal ricorrente in virtù dell’invocato principio del

favor rei.
3.Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del contribuente,
soccombente, alle spese liquidate come in dispositivo.
4.Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.p..r n.115 del 2002, si da atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, ai sensi del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle Entrate
delle spese del procedimento che liquida in complessivi curo 2.000 oltre eventuali
spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.p..r n.115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi
del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Cosi deciso in Roma, il 18 febbraio 2016.

richiamo effettuato alla sentenza n.11564 di questa Corte in quanto fondato su un

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