Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7793 del 05/04/2011

Cassazione civile sez. II, 05/04/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 05/04/2011), n.7793

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

P.L.V.K., elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato BARBARINO DOMENICO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CATANIA, SERTI SICILIA SPA;

– intimati –

avverso l’ordinanza N. R. G. 6678/08 del GIUDICE DI PACE di CATANIA,

depositata il 10/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2010 dal Consgigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. PIEREELICE PRATIS, che nulla

osserva sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Fatto

FATTO IL DIRITTO

1. P.L.V. impugna l’ordinanza del Giudice di Pace di Catania depositata il 10 giugno 2008 con la quale veniva dichiarato inammissibile, perche’ intempestivo, il ricorso da lei presentato avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS) emessa dal locale concessionario per la riscossione esattoriale per il pagamento della complessiva somma di Euro 1483,28, relative a violazioni al Codice della Strada delle quali Euro 486,56 relative alla Polizia municipale di Catania e risalenti all’anno 2003.

2. – Il Giudice di Pace rilevava l’intempestivita’ con una motivazione articolata e complessa nella quale affermava, tra l’altro, che non era possibile effettuare il controllo sulla tempestivita’ dell’opposizione sia per omesso deposito, assieme al ricorso, dei necessari documenti proba fori, sia per la mancanza di altri elementi idonei a consentirne aliunde tale controllo, come ad esempio la semplice indicazione (con riserva di successivo riscontro probatorio) della data di ricezione dell’atto impugnato. Il Giudice di Pace riteneva poi che il ricorso era comunque tardivo, non essendo applicabile il termine di 60 giorni, previsto solo per le opposizioni avverso i verbali di accertamento e non gia’ avverso le cartelle di pagamento.

3. – L’odierna ricorrente articola 4 motivi di ricorso.

Col primo deduce: “violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Erronea valutazione circa la effettivita’ della prova della intempestivita’ del ricorso introduttivo. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo del giudizio.

Rileva al riguardo che la decisione adottata risultata viziata per aver affermato in fatto erroneamente che non era stata depositata la documentazione utile per verificare la tempestivita’ del ricorso.

Risultava invece dal ricorso in questione l’avvenuto deposito di quanto era nel possesso del ricorrente per dar prova della tempestivita’ del ricorso. Nel caso di specie la cartella di pagamento in questione era stata spedita a mezzo del servizio postale e risultava sul plico l’annotazione “avvisato il 3 maggio 2008”.

Poiche’ il deposito del ricorso in cancelleria fu effettuato 27 maggio 2008 il Giudice di Pace avrebbe potuto agevolmente rilevare la tempestivita’ del ricorso in relazione alla richiamata annotazione riportata sulla busta prodotta.

Col secondo motivo viene dedotta la “violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, posto che il Giudice di Pace, a fronte delle indicazioni in fatto su riportate avrebbe potuto acquisire la necessaria documentazione per verificare l’effettiva tardivita’ del ricorso.

Col terzo motivo di ricorso viene dedotta la “violazione e o falsa applicazione del D.Lgs. 285 del 1992, art. 204 bis (C.d.S.) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, posto che nel caso in questione l’opposizione avverso la cartella esattoriale aveva funzione recuperatoria del diritto di difesa non potuto esercitare avverso il verbale sottostante, che non risultava notificato, con la conseguenza che il termine applicabile per tale impugnazione doveva essere quello di 60 e non quello di 30 giorni.

Col quarto motivo di ricorso viene dedotta la “violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 22 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, per avere il Giudice di Pace ritenuto “applicabile in modo indistinto il rito previsto dalla L. n. 689 del 1981 a tutte le contestazioni di illegittimita’ della cartella esattoriale …

Diversamente, costui alerebbe dovuto esaminare le varie ragioni di contestazione e differenti vizi dedotti dalla ricorrente e, per conseguenza, correttamente qualificare le singole azioni … “. La ricorrente aveva infatti sollevato sia l’eccezione di intervenuta estinzione dell’obbligazione per prescrizione quinquennale, riconducibile all’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., sia l’esistenza del vizio proprio della cartella esattoriale conseguente all’azione alla L. 7 luglio 2000, n. 112, art. 7, comma 2, lett. A riconducibile all’alveo dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.”.

4. – Gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede.

5. — .Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c. il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto, perche’ manifestamente fondato. La relazione e’ stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state depositate memorie.

6. – Il ricorso e’ fondato, con riferimento ai primi tre motivi, da trattarsi congiuntamente. Il Giudice di Pace ha errato nel ritenere applicabile il termine di 30 giorni, invece che quello di 60, attesa la natura recuperatola dell’opposizione. Il Giudice di Pace ha, inoltre, affermato la tardivita’ dell’opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1 pur avendo prodotto il ricorrente quanto in suo possesso (busta della cartella notificata), non potendo al riguardo, in caso di ritenuta incertezza sulla data di notifica, il giudicante pronunciarsi in base a tale norma, ma dovendo invece procedere alle necessarie acquisizioni per verificare la data della notifica.

7. – Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui e’ anche demandato, ex art. 385 c.p.c. di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.T.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio (Giudice di Pace di Catania) che decidera’ anche sulle spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA