Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7792 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. III, 31/03/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 31/03/2010), n.7792

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24022-2005 proposto da:

N.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CIPRO 77, presso lo studio dell’avvocato RUSSILLO GERARDO,

rappresentato e difeso dagli avvocati MALLARDO GIANFRANCO,

MASTROIANNI LELIO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ITALFONDIARIO SPA (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2272/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, 3^

SEZIONE CIVILE, emessa il 30/6/2004, depositata il 06/07/2004, R.G.N.

3767/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 24 luglio 2003 la Corte di appello di Napoli dichiarava inammissibile per tardività l’appello proposto da N. R. avverso la decisione del Tribunale di Napoli del 14 maggio 2002, emessa all’esito del giudizio vertente tra l’Istituto Bancario S. Paolo di Torino e l’attuale ricorrente.

Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il N., affidandosi a due motivi.

L’intimato Istituto non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-In punto di fatto risulta dalla sentenza impugnata che la sentenza di primo grado, in calce, presenta due timbri certificativi, l’uno da cui si evince che la sentenza di primo grado sarebbe stata depositata il 14 maggio 2002, l’altro che è stata depositata il 18 giugno 2002.

Il biglietto di cancelleria, con cui il cancelliere comunicava l’avvenuto deposito con invito al pagamento del diritto di registrazione “come risulta dalla certificazione allegata al fascicolo di primo grado” porterebbe la data del 18 giugno 2002 (v.

sentenza impugnata).

2.-Assume il ricorrente, con il primo motivo (violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., comma 1), che la sua impugnazione era ed è tempestiva proprio per quanto emergeva dal biglietto di cancelleria.

In realtà, stante presso il Tribunale di Napoli la prassi, in virtù della quale il cancelliere all’atto del ricevimento della minuta appone il timbro di “depositato” (p. 8 ricorso), la data del 14 maggio dovrebbe riferirsi al deposito della minuta e non già a quello della sentenza, come, peraltro, risulterebbe da certificazione “che si allega” dei registri cronologici del Tribunale, dalla quale si evincerebbe che la sentenza risulta pubblicata il 18 giugno (p. 9 ricorso).

2.-Questa censura merita accoglimento.

Infatti, se è corretto ritenere, come ha ritenuto il giudice dell’appello, che solo il deposito dell’originale della sentenza determina la sua esistenza, come atto ineludibile e irretrattabile (giurisprudenza costante e consolidata), è, altresì, vero che nel caso in esame, la data del deposito apposta in calce alla sentenza impugnata è chiaramente quella del 18 giugno 2002, mentre il timbro, apposto in precedenza e recante la data 14 maggio 2002, contiene soltanto la dicitura “pervenuto in (cancelleria – depositato in cancelleria”.

L’ambiguità di tale timbro induce a ritenere depositata il 14 maggio 2002 la “minuta” e la sentenza di primo grado, a fronte della chiarezza del timbro concernente la data del deposito, che risulta confermata dalla certificazione dell’Ufficio del Registro cronologico del 23 settembre 2005.

A questi atti, presenti nel fascicolo di parte ricorrente, la Corte ha potuto accedere, trattandosi di error in procedendo, perchè in tal caso il compito della Corte si esplica con cognizione piena e, quindi, con diretto esame degli atti del processo (giurisprudenza costante).

Ne ammissibile, contrariamente a quanto statuito dal giudice del gravame.

L’accoglimento del motivo, nel senso di cui sopra, comporta l’assorbimento del secondo motivo e la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli in consegue che l’appello proposto dal N. era diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

 

 

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