Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7792 del 20/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7792 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 2514-2014 proposto da:
SANTI SERGIO SNTSRG56A23I921B, elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio
dell’avvocato ANGELO STEFANORI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GUGLIELMO CASTALDO, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– resistente –

Data pubblicazione: 20/04/2016

avverso la sentenza n. 154/04/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PERUGIA del 06/05/2013,
depositata il 19/06/2013;
udita à relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

udito l’Avvocato ANGELO STEFANORI, difensore del ricorrente,
che si riporta ai motivi.

Ric. 2014 n. 02514 sez. MT – ud. 18-02-2016
-2-

CARACCIOLO;

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
11 relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati,

La CTR di Perugia ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate -appello
proposto contro la sentenza n. 303/01/2011 della CTP di Perugia che aveva
accolto il ricorso di Santi Sergio avverso avviso di accertamento (di genere
“sintetico”), ai fini IRPEF e Addizionali per gli anni 2005-2007, a mezzo del
quale è stato rideterminato in aumento il reddito dichiarato per il periodo
indicato, alla luce degli indici sintomatici di maggiore capacità contributiva
quali il possesso di plurime auto e di plurime abitazioni principali e secondarie
nonché gli incrementi patrimoniali i cui esborsi correlati sono stati ripartiti pro
quota sugli anni antecedenti a detti incrementi.
La predetta CTR —dopo avere premesso che la pronuncia di primo grado
appariva “generica e tautologica” a riguardo delle singole contestazioni
dell’Ufficio- ha motivato la decisione nel senso che, atteso che l’accertamento
riguardava gli anni 2005-2007, “la documentazione prodotta dal contribuente
giustifica gli incrementi patrimoniali nel periodo tra il 21.2.2006, in cui è stato
acceso il libretto di deposito con le somme ricevute in donazione dal genitore
pari ad € 179.000, fino al 24.2.2007, data in cui, dopo il prelievo della somma
suddetta per l’acquisto di un bene immobile e dell’auto Polo Volkswagen, la
provvista del libretto era quasi azzerata”. Perciò, restavano non giustificate le
provviste per acquisti di altri beni, espressione di capacità contributiva,
posseduti nel periodo dell’anno 2005 fino al 21.2.2006 in cui fu acceso il libretto
di deposito di cui sopra, ed in quello successivo al 17.5.2007 in cui le
movimentazioni di somme di danaro rimangono non giustificate. Per
Ricorso n. 2514/2014 R.G.

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osserva:

conseguenza, gli accertamenti andavano confermati, sia pure nei limiti di quanto
era stato determinato in sede di tentativo di definizione “per adesione” (rimasto
poi infruttuoso).
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La parte intimata non si è difesa, se non con atto finalizzato alla conservazione

Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può
essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Con il primo motivo ed il secondo motivo di impugnazione (il primo centrato
sul vizio di omesso esame di un fatto decisivo; il secondo centrato sulla
violazione dell’art.38 del DPR n.600/1973 e dell’art.2697 cod civ) la parte
ricorrente si duole in sostanza del fatto che il giudice del merito abbia omesso un
“concreto scrutinio in ordine al contenuto” delle giustificazioni addotte da esso
contribuente ed alla decisività delle medesime ai fini della valutazione della
fondatezza dell’accertamento (in specie, la provenienza dal padre delle
disponibilità finanziarie, pervenute dal 20.2.2005 e fino al 24.2.2007, che
avevano costituito provvista per gli incrementi patrimoniali, siccome indicate
nella denuncia di successione relativa al decesso del padre, avvenuto il
30.7.2010). Detta denuncia di successione era stata ritenuta prova inidonea da
parte della CTR, siccome autodichiarazione, non corroborata da documentazione
circa la disponibilità concreta delle somme. La parte ricorrente si duole ancora
(anche nell’ottica della violazione del menzionato art.38) della stessa omessa
considerazione della provenienza della provvista, in violazione del principio per
cui la nullità della donazione non ha rilievo fiscale e non fa cadere la pretesa
impositiva, quando l’operazione è tassabile con l’imposta sulle donazioni.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, appaiono
infondati e da disattendersi.
Quanto al secondo di esso, esso appare infondato perché la regola asseritamente
violata non risulta affatto aderente alla specie di causa (nella quale non si tratta
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della facoltà di partecipazione all’udienza di discussione.

di valutare la fondatezza della persistente pretesa impositiva in presenza di una
sopravvenuta dichiarazione di nullità della vocazione ereditaria o di una
dichiarazione di rinuncia alla chiamata ereditaria), nel mentre il giudicante ha
del tutto correttamente (nell’esercizio dei poteri di valutazione della fonte di
prova che gli pertengono) ritenuto non valorizzabile come idonea prova

sospetta, perché successiva all’inizio delle attività di indagini sul suo conto e
non corredata da idonea conferma in ordine alla reale disponibilità delle somme
asseritamente percepite come liberalità (in periodo antecedente alla denuncia ed
allorquando il de cuius era ancora in vita).
Quanto al primo di esso, esso si manifesta inammissibile poiché non identifica il
fatto controverso di cui sarebbe stato omesso l’esame (sostanzialmente
risolvendosi in una doglianza di insufficiente motivazione, tale da impedire la
comprensione dell’iter logico decisionale), ovvero si manifesta infondato
allorquando lo identifica in un fatto di cui il giudicante ha invece
manifestamente tenuto conto ai fini del proprio convincimento, dichiarando
apertamente (sia pure con il richiamo alle “contestazioni dell’ufficio”) di non
poter tenere conto della menzionata denuncia di successione.
Sul punto, d’altronde, basterà rammentare l’orientamento giurisprudenziale
secondo il quale:”L’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il
vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, primo
comma, n. 5, cod. proc. civ., qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato
comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia
dato conto di tutte le risultanze probatorie, sicché il fatto storico non può
identificarsi con il difettoso esame dei parametri della liquidazione dell’indennità
ex art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183, sui quali il giudice di
merito conduce la valutazione ai fini della liquidazione della stessa” (Cass. Sez.
6- L, Ordinanza n. 2498 del 10/02/2015).

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contraria la denuncia di successione depositata dal contribuente in epoca

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta infondatezza ed inammissibilità.
Roma, 30 luglio 2014

ritenuto inoltre:

che la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa il cui contenuto non
induce la Corte a rimeditare gli argomenti sui quali è fondata la proposta del
relatore;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va
rigettato;
che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte
vittoriosa non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 11.115 del 2002, la Corte dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13.
Così deciso in Roma il 18 febbraio 2016
Il President

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

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