Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7792 del 05/04/2011

Cassazione civile sez. II, 05/04/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 05/04/2011), n.7792

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

D.S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA N.

CORSI 5, presso lo studio dell’avvocato SANTINELLI CINZIA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DI CAPUA GIANFRANCO,

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 18345/2007 del GIUDICE DI PACE di ROMA del

15/02/07, depositata il 16/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2010 dal Consigliere Relatore dott. IPPOLISTO PARZIALE;

e’ presente il P.G. in persona del dott. PIERFELICE PRATIS, che nulla

osserva sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – D.S.C. impugna la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 18345 depositata il 16 maggio 2007 con la quale veniva dichiarata l’inammissibilita’ del suo ricorso in opposizione avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS), non avendo il ricorrente (prodotto il provvedimento avverso il quale deduce di proporre ricorso).

2. – L’odierno ricorrente col suo ricorso afferma che la decisione e’ “erronea in quanto nel fascicolo di parte risulta depositata la sanzione amministrativa avverso la quale e’ stato proposto ricorso”.

3. – Il ricorso e’ stato notificato con richiesta avanzata all’ufficiale giudiziario il 3 luglio 2008, la sentenza risulta depositata il 16 maggio 2007.

4. — Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c. il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile. La relazione e’ stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

5. – Il ricorso e’ inammissibile perche’ tardivo, posto che tra il giorno di deposito della sentenza (16 maggio 2007) e il giorno in cui fu richiesta la notifica del ricorso in cassazione (3 luglio 2008) intercorrono un anno e 48 giorni. Il termine, tenuto conto di 46 giorni per il periodo feriale, scadeva invece martedi’ primo luglio 2008 (un anno e 46 giorni). Nel ricorso, inoltre, non vengono formulati i motivi secondo il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4 e non vengono neanche formulati i quesiti di diritto cui all’art. 366 bis c.p.c. Infine, il motivo di impugnazione dedotto appare revocatorio.

Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile sotto i diversi profili indicati.

6. — Nulla per le spese.

P.T.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

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