Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7791 del 20/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7791 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 2466-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

GALLORO GIOSUE’;
– intimato –

avverso la sentenza n. 194/32/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 17/05/2013,
depositata 11 03/06/2013;

Data pubblicazione: 20/04/2016

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCIOID.

Ric. 2014 n. 02466 sez. MT – ud. 18-02-2016
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati,

La CTR di Napoli ha respinto l’appello dell’Agenzia -appello proposto contro
la sentenza n.568/11/2011 della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso
del contribuente Galloro Giosuè- ed ha così annullato l’avviso di accertamento
per IRPEF 2005 a mezzo del quale era stata contestata l’omessa sottoposizione a
tassazione (nel contesto dell’omessa presentazione della dichiarazione) della
plusvalenza (liquidata nell’importo di € 150.000.00) realizzata per effetto del
trasferimento di una “licenza taxi”.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che: a) il Galloro non fosse
titolare di impresa individuale artigiana, avendo dimostrato di essere sociolavoratore di cooperativa di lavoro alla quale aveva ceduto incomodato d’uso la
licenza a lui intestata; b) la licenza di esercizio taxi non è nella libera
disponibilità del soggetto autorizzato e non può definirsi “bene aziendale” o
ramo di azienda o azienda stessa, ai fini dell’istituto della plusvalenza di cui qui
trattasi; c) non era stata data prova dell’alienazione,avendo il Galloro
comprovato la semplice cessione in comodato della licenza a favore della
cooperativa di cui risultava socio; d) il prezzo di tale ipotizzata cessione era
stato calcolato sulla base di tabelle pubblicate su riviste non allegate, sicché non
ne era stata possibile la verifica di congruità.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
La parte contribuente non si è difesa con controricorso.

Ricorso n.2466/2014 R.G.

osserva:

11 ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore,
componente della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi
dell’art.375 cpc.
Con il motivo di impugnazione (centrato sulla violazione dell’art.39 co.2 e
dell’art.37 comma 3 del DPR n.600/1973 e “del principio dell’onere della

dell’attività di tassista: legge n.21 del 15.1.1992, definisce “imprenditoriale”
l’attività medesima e l’indirizzo interpretativo di legittimità la qualifica come
“attività piccolo-imprenditrice”- assume che del tutto legittimo dovevasi
considerare l’accertamento, mediante il quale l’ufficio aveva induttivamente
liquidato la plusvalenza anche alla luce di “vari elementi” e di informazioni
assunte presso il comune di Napoli. Di ciò vi era chiara illustrazione nel
provvedimento impugnato e l’omissione della dichiarazione dei redditi aveva
legittimato l’Ufficio ad operare con accertamento di genere induttivo.
Il motivo appare inammissibilmente formulato.
Come si è dianzi evidenziato, il giudicante ha ritenuto di annullare l’avviso di
accertamento in ragione di plurimi e distinti argomenti i quali assumono tutti il
carattere di autonoma ratio decidendi, idonea a reggere la parte dispositiva della
decisione anche senza il concorso degli altri.
La parte ricorrente non appare averli impugnati tutti (e parrebbe che sia il primo
di detti argomenti ad essere impugnato), sicchè non par dubbio che abbia violato
il principio secondo il quale:”Nel caso in cui la decisione impugnata sia fondata
su una pluralità di ragioni, tra di loro distinte e tutte autonomamente sufficienti a
sorreggerla sul piano logico-giuridico, è necessario, affinché si giunga alla
cassazione della pronuncia, che il ricorso si rivolga contro ciascuna di queste, in
quanto, in caso contrario, le ragioni non censurate sortirebbero l’effetto di
mantenere ferma la decisione basata su di esse” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24540
del 20/11/2009).

Ricorso n.2466/2014 R.G.

prova”) la parte ricorrente —premesso che la normativa in materia di esercizio

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità.
Roma, 30 luglio 2015

ritenuto inoltre:

che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va
rigettato;
che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte
vittoriosa non si è costituita.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 18 febbraio 2016

( Marce

cobellis )

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

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