Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7791 del 03/04/2014
Civile Decr. Sez. 5 Num. 7791 Anno 2014
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 03/04/2014
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si co
Rom 6/5 /1_1(
Il Presidente
Dott. Mario Adamo
DEPOSITATO IN CANCEU.ENA
……
IL
APR.
Il Funzi
Marce&
1
Giudiaistis
GONA
Ct. 34860/2011 (Avv. GIORDANO)
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n. 5757/2011
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
ricorrente
contro
il signor COCCIUFA SEBASTIANO
resistente
in punto
annullamento della sentenza n. 13/7/2010 emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di FRIULI VENEZIA GIULIA
PREMESSO
Che con nota 64538/2012 la Direzione Provinciale di UDINE ha
comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della
controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama
l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al versamento di tutte le somme
dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 03/03/2014
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale