Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7790 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. III, 31/03/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 31/03/2010), n.7790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.S.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato LIGUORI

MICHELE, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

NUOVA TIRRENA SPA, SIDA SPA IN LCA, L.T.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3733/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

SEZIONE QUARTA CIVILE, emessa il 9/11/2004, depositata il 29/12/2004,

R.G.N. 3578/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

10/02/2010 dal Consigliere Dott. UCCELLA Fulvio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 20 settembre 2001 il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva la domanda proposta da M.I. contro L.T. M. e la SIDA Assicurazioni s.p.a. e dichiarava la esclusiva responsabilita’ del L.T. per il sinistro avvenuto in (OMISSIS), a seguito del quale riportava lesioni personali la M..

Nel giudizio era intervenuto volontariamente D.S.C. per conseguire il risarcimento dei danni riportati dalla propria autovettura, che era entrata in collisione con quella condotta dal L.T..

Il Tribunale dichiarava la improcedibilita’ della domanda del D. S. perche’ non notificato l’atto di intervento a tutte le parti in causa, in particolare alla SIDA, allora in bonis, che era rimasta contumace.

Contro siffatta decisione proponeva appello il D.S..

Nella fase di appello si costituiva solo la Nuova Tirrena Assicurazioni in nome della s.p.a. GESAP, gestione autonoma del FVGS, mentre restavano contumaci il L.T. e la SIDA in l.c.a.

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 2 dicembre 2004, rigettava l’appello e condannava il D.S. alle spese del grado in favore della societa’ costituita.

Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il D. S., affidandosi a due motivi.

Nessuno degli intimati ha svolto attivita’ difensiva. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- In punto di fatto, si legge nella sentenza impugnata e non e’ contestato dal ricorrente che D.S. propose nel giudizio di primo grado un intervento adesivo autonomo nei confronti delle parti convenute da M.I., che erano state dichiarate contumaci.

La notifica non fu effettuata nei confronti della SIDA all’epoca in bonis.

Non essendosi costituito il contraddittorio con la societa’ in bonis, il giudice dell’appello ha ritenuto che l’atto di riassunzione ritualmente notificato, successivamente, alla societa’ in l.c.a., essendosi il processo interrotto per la messa in l.c.a. della SIDA, ovvero al commissario liquidatore, all’impresa e alla Nuova Tirrena quale cessionaria in nome dell’INA Gestione autonoma FGVS, non era sufficiente a sanare il vizio di improcedibilita’ riscontrato dal primo giudice.

Ha ritenuto, inoltre, il giudice dell’appello che la domanda proposta dal D.S., “ancorche’ connessa per la causa petendi con quella della M., giacche’ si chiedeva il risarcimento di un danno scaturito dal medesimo fatto illecito gia’ dedotto in giudizio da quest’ultima, “era, comunque, distinta, cosi’ da configurare una situazione di intervento litisconsortile (anche detto intervento adesivo autonomo). E proprio tale autonomia (che non avrebbe impedito al D.S. di chiedere in un altro giudizio il risarcimento adducendo l’illiceita’ del medesimo fatto) caratterizzava la domanda in discorso come “domanda nuova”, per la quale si prospettava la necessita’ che venisse notificata sia al La Terza” che alla SIDA, i quali, sebbene citati dalla M., non si erano costituiti. Cio’ in adempimento della prescrizione dell’art. 292 c.p.c., comma 1 (si richiama Cass. n. 3040/87) (p. 6 sentenza impugnata).

Ne’ assumerebbe rilievo che l’atto di riassunzione sia stato notificato al commissario liquidatore dell’impresa e alla Nuova Tirrena nella qualita’ predetta, perche’ l’atto di riassunzione “e’ atto di impulso processuale al proseguimento del processo gia’ instaurato”, sicche’ se il contraddittorio non si e’ costituito in precedenza non potra’ proseguire nei confronti dei soggetti ulteriori.

Nel caso in esame si trattava di azione diretta, stante l’intervento volontario spiegato congiuntamente contro il L.T. e la SIDA e, comunque, le due azioni, quella ordinaria ex art. 2954 c.c. e quella c.d. diretta L. n. 990 del 1969, ex art. 18 non sono cumulabili, ma autonome, avvinte dal vincolo di solidarieta’ ancorche’ atipico (richiama Cass. n. 6128/95; Cass. n. 3634/80) tra il debito aquiliano del danneggiante e il debito indennitario ex lege della compagnia assicuratrice (p. 8 sentenza impugnata).

2.- Contro simile argomentare reagisce il D.S..

Con il primo motivo (violazione e/ o falsa applicazione delle norme ex artt. 105, 111, 112, 156, 159, 187, 267, 269, 292, 299, 300 c.p.c.; art. 1367 c.c. e art. 12 preleggi, artt. 24, 111 Cost. – mancato esame delle domande e delle conclusioni formulate; nullita’ della sentenza e del procedimento; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), il ricorrente si duole che il giudice dell’appello, confermando la decisione del Tribunale, non abbia ritenuto che la notifica dell’atto di citazione in riassunzione, che conteneva anche la notifica della domanda dell’attuale ricorrente,abbia sanato qualsiasi precedente omessa notifica nei confronti dell’impresa in bonis. (p. 22 ricorso).

Ed, inoltre, che la eventuale nullita’ per mancata notifica al contumace non era una nullita’ rilevabile di ufficio, semmai una nullita’ che solo il contumace avrebbe potuto sollevare (p. 13 ricorso, con la censura alla sentenza di primo grado, poi disattesa dal giudice dell’appello).

3.- Osserva il Collegio che, come e’ noto, la interruzione del giudizio mantiene fermi gli effetti sostanziali e processuali della domanda verificatisi prima dell’evento interruttivo.

D’altra parte, va aggiunto che, come deduce il ricorrente, la nullita’ del suo intervento era ed e’ una nullita’ relativa che non poteva essere rilevata d’ufficio dal giudice, ma andava eccepita e dedotta in giudizio dallo stesso contumace all’atto della sua eventuale costituzione ovvero con l’impugnazione della sentenza che andava a pronunciare sul merito della domanda nuova non notificata (giurisprudenza costante, di recente Cass. n. 3817/04; Cass. n. 15820/04).

Ne consegue che va accolto il primo motivo del ricorso, con assorbimento del secondo, anche tenuto conto che la domanda dispiegata con l’intervento volontario aveva come destinatari il L. T., proprietario del veicolo e l’assicuratore.

La sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio e gli atti rimessi al Tribunale di Torre Annunziata in diversa composizione, che provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

LA CORTE Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo e, per l’effetto, cassa con rinvio la sentenza impugnata e rimette gli atti al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa composizione, che provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio per cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

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