Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7790 del 20/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7790 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

sul ricorso 2427-2014 proposto da:
ZAFFANELLA NADEA ZDYNDA44R51E897G, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA TUSCOLANA 4, presso lo studio
dell’avvocato MARCO PEPE, che la rappresenta e difende giusta
procura in calcde all’atto di subentro nuovo procuratore;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente –

Data pubblicazione: 20/04/2016

avverso

la

sentenza

n.

444/14/18/06/20132013

della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del
18/06/2013, depositata il 26/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

udito l’Avvocato Marco Pepe difensore della ricorrente che si riporta
agli scritti.

Ric. 2014 n. 02427 sez. MT uci. 18-02-2016
-2-

CARACCIOLO;

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

osserva:
La CTR di Roma, accogliendo l’appello dell’Agenzia -appello proposto contro
la sentenza n.125/28/2012 della CTP di Roma che aveva parzialmente accolto
il ricorso della parte contribuente Zaffanella Nadea, relativo a cartelle di
pagamento a seguito di avviso di accertamento ritenuto definitivo, per IRPEF
anno 2003- ha confermato integralmente la cartella medesima.
La CTR —dopo avere dato atto che la parte contribuente contestava di avere
ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento prodromico alla cartella- ha
motivato la propria decisione (per ciò che qui ancora rileva) nel senso che la
notificazione in questione doveva ritenersi valida, perché effettuata entro i trenta
giorni dalla data di trasferimento della residenza, avvenuta il 16.2.2008, cioè due
giorni prima del 18.12.2008, data di notifica presso il domicilio conosciuto al
momento della data di spedizione dell’atto (10.12.2008)”.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’Agenzia si è difesa con atto tardivo volto alla sola conservazione della facoltà
di partecipare all’udienza di discussione.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può
essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Ed invero, con il primo motivo di impugnazione (improntato alla violazione di
norma di diritto che non è stata individuata) la parte ricorrente si duole del fatto
che il giudicante del merito abbia (per fare applicazione dell’art.37 del D.L.
n.223/2006,
Ricorso n. 2427/2014 R.G.

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letti gli atti depositati,

secondo il quale le variazioni di indirizzo ai fini delle notifiche hanno effetto a
partire dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione
anagrafica o di ricezione della comunicazione prescritta dal secondo comma
dell’art.36) erroneamente identificato il comune di Roma (via Livorno 82) quale
residenza antecedente a quella variata (verso il comune di Valmontone) mentre

Agnolosia 10/a).
Il motivo appare inammissibilmente proposto.
Anche a voler prescindere dalla tipologia del vizio valorizzato (che non si
correla con il contenuto della doglianza formulata), resta comunque che il
motivo appare privo del necessario dettaglio in ordine al dove ed al come la
parte ricorrente ha fatto emergere nel processo il dato di fatto storico che assume
rilevante ai fini dell’assunto che propone.
Non è perciò possibile passare all’esame del merito.
Quanto ai motivi secondo e terzo (centrati sulla nullità della decisione e
sull’omessa o insufficiente motivazione) essi appaiono caratterizzati dallo stesso
vizio di inammissibilità, siccome risultano dalla riproposizione della stessa
questione sostanziale sotto angoli visuali differenti.
Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità.
Roma, 30 luglio 2015

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va
rigettato;
che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso la modalità con cui
Ricorso n. 2427/2014 R.G.

Pagina 4

invece l’ultima residenza era stata quella in comune di Grottaferrata (via

la parte vittoriosa non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 11.115 del 2002, la Corte dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,

ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13.
Così deciso in Roma il 18 febbraio 2016
Il Pr sid nte

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il

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