Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7790 del 05/04/2011

Cassazione civile sez. II, 05/04/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 05/04/2011), n.7790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

P.L.A., quale curatore dell’eredita’ giacente di

F.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI ANDREA,

rappresentato e difeso dall’avvocato DI GIROLAMO CORRADO, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

O.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MURANA GIUSEPPE, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.P.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 662/2006 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

4/11/05, depositata il 30/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito l’Avvocato Carlo Albini, (delega avvocato Di Girolamo Corrado),

difensore del ricorrente che si riporta ai motivi;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che

concorda con la relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – P.L.A., quale curatore dell’eredita’ giacente di F.R., impugna la sentenza n. 662 del 2006 della Corte d’appello di Palermo con la quale veniva dichiarato inammissibile il suo appello alla sentenza n. 552 del 2002 del Tribunale di Trapani, che aveva accolto la domanda proposta da O.M. di riconoscimento in suo favore dell’acquisto intervenuto per usucapione dell’immobile sito in (OMISSIS).

2. – La Corte territoriale dichiarava inammissibile l’appello per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della parte necessaria M.P.F., rilevando quanto segue. Il consigliere istruttore con ordinanza del 9 – 11 dicembre 2003 onerava l’appellante di citare gli eredi del M. e rimetteva poi la causa al collegio per non essere stata la citazione eseguita nel termine assegnato. Con ordinanza 14-28 gennaio 2005 era stato concesso nuovo termine al 5 marzo 2005 per la citazione nei confronti del M.P.F.. La parte onerata aveva poi dimostrato di aver consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica l’atto di integrazione del contraddittorio in data 24 febbraio 2005 con richiesta di notifica al M.P.F. al suo indirizzo di (OMISSIS). Tale notifica, effettuata a mezzo posta dall’ufficiale giudiziario, era stata restituita con la dizione trasferito – 1 marzio 2005. All’esito, la parte onerata aveva richiesto il 14 marzo e il 9 maggio 2005 all’ufficio anagrafico del Comune di Pisa certificato di residenza del M., ottenendo risposta dal Comune il 12 maggio 2005, secondo la quale era in corso nei confronti del M. una “pratica di NKD per irreperibilita’ anagrafica e che l’ultima residenza risultava essere quella in via (OMISSIS). Rimessa nuovamente la causa al collegio, veniva dichiarata l’inammissibilita’ dell’appello per la mancata integrazione del contraddittorio posto che il termine concesso, a giudizio del collegio, doveva ritenersi congruo, anche quanto allo svolgimento delle necessarie ricerche anagrafiche. La Corte d’appello territoriale, infatti, osservava che la parte onerata aveva gia’ “precedentemente tentato infruttuosamente notificazione dei medesimi atti, spediti il 20 febbraio 2004 e restituiti al mittente perche’, come attestato dall’ufficiale postale, in data 23 febbraio 2004, il destinatario era trasferito”. Inoltre, la parte onerata era a conoscenza, per effetto della precedente corrispondenza intercorsa, di elementi utili per rintracciare il M. (luogo di lavoro, residenza del padre defunto, numeri di telefono, ecc).

3. – Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudico – violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 143, 331 c.p.c.”. Deduce il ricorrente che la Corte territoriale non aveva considerato che la notifica richiesta il 20 febbraio 2004 non era andata a buon fine non gia’ per le ragioni indicate dalla Corte (destinatario trasferito), ma per essere il “destinatario sconosciuto”, cosi’ da far ritenere un’attivita’ imperfetta da parte del postino, valutazione questa confermata dalla successiva certificazione anagrafica del Comune di Pisa del 15 aprile 2004. che attestava che il M. risiedeva ancora nella stessa via nella quale era stata chiesta notifica. Di qui la prima richiesta di rimessione in termini con nuova notifica allo stesso indirizzo. La certezza della inidoneita’ dell’indirizzo per la notifica era stata ottenuta soltanto con la seconda notifica, effettuata il primo marzo 2005, dalla quale il destinatario risultava “trasferito” e dalla certificazione 12 maggio 2005 del Comune di Pisa dalla quale risultava l’apertura di una pratica per “irreperibilita’ anagrafica”.

Di qui il difetto di motivazione lamentato. Ne’, del resto, la parte onerata avrebbe potuto effettuare notifiche in luoghi diversi, come quelli indicati dalla Corte territoriale, trattandosi non di luoghi di residenza ma di luoghi probabilisticamente individuati come sede di lavoro od altro non idonei ai fini di una notifica valida per l’adempimento dell’onere imposto. La mancata notifica nei termini assegnati quindi non poteva essere imputata a colpa del notificante.

Viene proposto il relativo quesito di diritto.

4. – Resiste con controricorso la parte intimata.

5. — Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c. il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso debba essere rigettato. La relazione e’ stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

6. Il ricorso e’ infondato.

Infatti, non sussiste la dedotta violazione di legge, posto che la Corte territoriale ha fatto corretto uso dei criteri individuati da questa Corte al riguardo, Infatti, occorre osservare che la Corte territoriale ha rimesso in termine parte ricorrente, dopo una prima disposta rinnovazione della notifica, all’esito della quale era gia’ risultata non andata a buon fine la notifica presso l’indirizzo ritenuto di residenza. Concesso il nuovo termine, la Corte territoriale ha ritenuto che il termine concesso risultava congruo, valutando integralmente il comportamento della parte onerata con riferimento anche alle informazioni in suo possesso con riguardo alla corretta individuazione del luogo di notifica, al di la’ delle risultanze anagrafiche. Si trattava della corrispondenza intercorsa proprio con il notificando, dalla quale risultava un luogo di lavoro e un indirizzo corrispondente a quello del padre defunto, nonche’ numeri telefonici. Sulla base di tali informazioni, risalenti ad epoca precedente a quella della prima notifica non andata a buon fine, la Corte territoriale ha tratto il convincimento della concreta possibilita’ di operare tempestive ricerche per individuare un corretto luogo di notifica. Su questi elementi di valutazione, che appaiono coerenti ed esenti dai vizi denunciati, la Corte territoriale e’ giunta alla conclusione indicata, sulla quale manca una specifica censura, non avendo la Corte territoriale affermato, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, che gli indirizzi che risultavano dalla corrispondenza dovevano essere utilizzati ai fini della notifica, ma solo che essi costituivano elementi da considerare ai fini dell’attivazione delle tempestive ricerche.

Va, d’altra parte, ulteriormente evidenziato che, giustificata o meno che fosse La mancata notificazione, la Corte d’Appello l’aveva disposta con ordinanza comunicata il 4.2.05 assegnando termine per provvedere sino al 5.3.05, onde l’appellante inadempiente non poteva, comunque, chiedere un nuovo termine all’udienza del 25.5.05 — eppertanto l’appello diveniva inammissibile – in quanto nessuna concessione di termine nuovo o proroga di quello precedentemente concesso poteva essere utilmente richiesta dopo la scadenza di quest’ultimo. E’, infatti, principio da considerare di carattere generale nell’ordinamento che il termine fissato dall’autorita’ competente a disporlo possa essere prorogato dalla stessa autorita’, e sempre con adeguata motivazione, solo ove esso non sia ancora scaduto, diversamente difettando il presupposto stesso per il prolungamento del periodo nel quale dev’essere svolta l’attivita’ consentita od ordinata, non potendo essere protratto cio’ che e’ gia’ esaurito e necessitando, se mai, un nuovo provvedimento, ma inteso e limitato a regolare ex nunc e per il futuro la medesima situazione, ove cio’ possa ancora essere fatto e salvi, comunque, gli effetti dell’intervenuto inutile decorso del primo termine (cfr., da ultimo, Cass. 15.1.07 n. 637).

7. — Le spese seguono la soccombenza.

P.T.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 2.500,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA