Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7790 del 03/04/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7790 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: BLASUTTO DANIELA

Data pubblicazione: 03/04/2014

ORDINANZA
sul ricorso 11065-2011 proposto da:
VILLANI EZIO VLLZEI67E29L103J, elettivamente domiciliato in ROMA, presso
la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. MICALETTI
GIUSEPPE, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
COMUNE DI TERAMO 00174750679 in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FULCIERI PAOLUCCI DE’ CALBOLI
9, presso lo studio dell’avvocato DE LEONARDIS FRANCESCO, rappresentato e
difeso dagli avvocati CAFFORIO COSIMA, ANNA MARIA MELCHIORRE,
giusta deliberazione di G.C. n. 184 del 28.4.2011 e della determinazione del Dirigente
del Settore Avvocatura n. 836 del 3.5.2011 e giusta procura a margine del
controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 1285/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del
21.10.2010, depositata il 23/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/02/2014 dal
Consigliere Relatore Dott. DANIELA BLASUTTO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Giuseppe Micaletti che si riporta agli scritti.
FATTO E DIRITTO
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione a
norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio, lette le memorie delle parti.

il gravame proposto da Ezio Villani, agente di polizia municipale turnista, contro la
pronuncia del Tribunale di Teramo che, in accoglimento dell’opposizione proposta
dal Comune di Teramo, aveva revocato il decreto ingiuntivo avente ad oggetto il
pagamento del compenso aggiuntivo previsto dall’art. 24, primo comma, c.c.n.l.
14.9.2000 regioni e autonomie locali, rivendicato dal lavoratore per l’attività prestata
nella giornata della domenica in cumulo con la maggiorazione già percepita per il
lavoro prestato in turno nei giorni festivi ai sensi dell’art. 22 dello stesso contratto.
Avverso tale decisione Ezio Villani propone ricorso per cassazione fondato su tre
motivi con cui lamenta sotto vari profili la violazione degli artt. 22 e 24 del c.c.n.l.
sopra indicato e vizio di motivazione.
Il Comune di Teramo resiste con controricorso.
Il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato. La questione delle
prestazioni lavorative svolte secondo turni nell’ambito del normale orario di lavoro
da dipendenti della polizia municipale è stata esaminata e decisa da questa Corte con
le recenti sentenze nn. 20344, 21524, 21609, 21610, 21611, 22799, 22800, 22801 e
2223349 del 6 novembre 2012, con le quali è stato respinto il ricorso proposto dal
dipendente pubblico.
Nel richiamare alcuni precedenti già intervenuti in argomento (Cass. n. 8458/2010; v.
anche Cass. n. 2888 del 2012), questa Corte ha affermato che, ove la prestazione cada
in giornata festiva infrasettimanale, come in quella domenicale, si applica l’art. 22,
quinto comma, del contratto collettivo 14 settembre 2000

Con sentenza depositata in data 23.11.2010 la Corte d’appello di L’Aquila rigettava

sulle autonomie locali – che compensa il disagio con la maggiorazione del 30% della
retribuzione -, mentre il disposto dell’art. 24 – che ha ad oggetto l’attività prestata dai
lavoratori dipendenti in giorni festivi infrasettimanali, oltre l’orario contrattuale di
lavoro – trova applicazione soltanto quando i predetti lavoratori siano chiamati a
svolgere la propria attività, in via eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo
settimanale che competono loro in base ai turni, ovvero in giornate festive
infrasettimanali al di là dell’orario di lavoro.
Questa Corte ha ritenuto che il tenore testuale dell’art. 22, quinto comma, renda
palese la volontà delle parti collettive di attribuire al dipendente che presti attività in
giorno festivo ricadente nel turno un’indennità con funzione interamente
compensativa del disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di
lavoro, mentre i primi tre commi dell’art. 24 prendono in considerazione situazioni
accomunate dal fatto che l’attività lavorativa viene prestata in giorni non lavorativi,
ossia l’ipotesi di eccedenza, in forza del lavoro prestato in giorno non lavorativo,
rispetto al normale orario di lavoro. Essi non individuano situazioni relative al lavoro
prestato entro il limite del normale orario, quale deve ritenersi quello reso – di regola
e in via ordinaria – dai lavoratori turnisti, per i quali è stata dettata la speciale
disciplina di cui all’art. 22. Ne costituisce riscontro la clausola contenuta nel quinto
comma dell’art. 24, che, riferendosi al caso del dipendente che, fuori delle ipotesi di
turnazione, ordinariamente, in base al suo orario di lavoro, è tenuto ad effettuare
prestazioni lavorative di notte o in giorno festivo settimanale, assicura al lavoratore
una maggiorazione di retribuzione compensativa del disagio.
La maggiorazione di cui all’art. 24, primo comma, rivendicata dal ricorrente,
È presuppone che, “per particolari esigenze del servizio”, ossia per esigenze che
esulano dall’articolazione ordinaria del lavoro – e in tal senso da intendere come
situazioni straordinarie o occasionali -, il lavoratore turnista sia chiamato a lavorare
nel giorno destinato al riposo settimanale. Invece, per l’attività prestata la domenica
in regime di turnazione, il lavoratore non può rivendicare la maggiorazione di cui
all’art. 24, ma solo quella di cui all’art. 22, già percepita.

È

Pertanto, in relazione al lavoro prestato in giorni festivi, il lavoratore turnista ha
diritto alla maggiorazione di cui al primo comma dell’art. 24 c.c.n.1 quando ciò,
avvenga in coincidenza con il giorno destinato al riposo settimanale (in tal caso, la
maggiorazione spetta in aggiunta al riposo compensativo); ha diritto alla
corresponsione del compenso di cui al secondo comma dell’art. 24 (in alternativa al

normale orario di lavoro; ha diritto al solo compenso di cui all’art. 22, quinto
comma per la prestazione resa in giorno festivo in regime di turnazione ed entro il
normale orario di lavoro.
Nel presente giudizio il ricorrente non ha rivendicato le maggiorazioni di cui all’art.
24 c.c.n.l. per prestazioni rese in giorno destinato al riposo settimanale (in base al
turno); non ha lamentato la mancata fruizione del riposo compensativo; non ha
dedotto il superamento del normale orario di lavoro. Ha avanzato la sua
rivendicazione per la stessa prestazione lavorativa resa in turno, nel normale orario
di lavoro, solo in quanto coincidente con una giornata festiva (ricadente nel turno),
così intendendo infondatamente cumulare due benefici previsti per finalità e
situazioni diverse.
L’ipotesi del cumulo non è sostenibile nemmeno alla luce del quarto comma
dell’art. 24, il quale, nel prevedere la possibilità che la maggiorazione di cui al primo
comma concorra con altri trattamenti accessori collegati alla prestazione,
presuppone pur sempre che si versi nell’ipotesi regolata dal primo comma, e cioè
che il lavoratore abbia lavorato in giorno destinato al riposo settimanale.
Il Collegio ha condiviso e fatto proprie le considerazioni svolte nella relazione e,
pure a seguito dell’esame della memoria difensiva di parte ricorrente, ha ritenuto
l’insussistenza dei presupposti per un mutamento giurisprudenziale di questa Corte.
Il ricorso va dunque respinto.
Le spese sono regolate secondo soccombenza e liquidate come in dispositivo.
P. Q.M.
Ric. 2011 n. 11065 sez. ML – ud. 18-02-2014
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riposo compensativo) quando la prestazione sia resa in giorno festivo oltre il

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi ed Euro 100,00 per
esborsi, oltre accessori di legge.

DEPOSITATO IN CANCELLYPIA

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2014

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