Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7789 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. III, 31/03/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 31/03/2010), n.7789

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ASSITALIA SPA – LE ASSICURAZIONI D’ITALIA S.P.A. (OMISSIS) in

persona del procuratore speciale Avvocato C.S.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI N. 76,

presso lo studio dell’avvocato IANNOTTA SALVATORE, che la rappresenta

e difende giusta delega in calce al ricorso unitamente all’avvocato

GARGANI BENEDETTO giusta procura speciale del Dott. Notaio FRANCESCO

MARIA SIROLLI MENDARO PULIERI in ROMA, 15/1/2010, rep. n. 26925;

– ricorrente –

contro

RAS S.P.A. RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’ (OMISSIS) in persona

dei legali rappresentanti Dr.ssa R.M. e Dr.ssa M.

R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo

studio dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

MUTUA VOLONTARIA DI ASSISTENZA MALATTIA E PREVIDENZA DELL’UNIONE

ARTIGIANA DELLA PROVINCIA DI MILANO, L.B.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2870/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

SEZIONE 2^ CIVILE, emessa il 27/10/2004, depositata il 09/11/2004,

R.G.N. 2521/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/02/2010 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato ROBERTO CATALANO per delega dell’Avvocato BENEDETTO

GARGANI;

udito l’Avvocato GIORGIO SPADAFORA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 4-11 gennaio 2001 il Tribunale di Milano determinava in complessive L. 577.585.000 il danno subito da L. B.G., titolare della Casa d’Arte omonima, in conseguenza dell’allagamento del proprio magazzino e condannava la Mutua Volontaria di Assistenza Malattia e Previdenza dell’Unione Artigiani della Provincia di Milano, che occupava i locali da cui erano provenute le infiltrazioni, a pagargli la somma già rivalutata di L. 714.992.000 e l’Assitalia (assicuratrice della Mutua per la responsabilità civile verso terzi) a rifondere alla convenuta le somme da essa corrisposte all’attore, mentre rigettava la domanda svolta dall’Assitalia nei confronti della RAS (assicuratrice del Condominio dello stabile comprendente i locali interessati).

Con sentenza in data 27 ottobre – 9 novembre 2004 la Corte d’Appello di Milano, dichiarato estinto il giudizio tra il L.B., la Mutua e l’Assitalia, rigettava l’impugnazione proposta da quest’ultima nei confronti della RAS. La Corte territoriale osservava per quanto interessa: l’Assitalia aveva dapprima chiesto la ripartizione dell’indennizzo assicurativo assumendo trattarsi di “coassicurazione indiretta” e poi sostenuto che in ogni caso si ricadeva nell’ipotesi prevista dall’art. 1891 c.c., tesi su cui aveva insistito in sede di appello; la richiesta istruttoria di ordinare ex art. 210 c.p.c., alla RAS di esibire le polizze contratte con il Condominio non meritava accoglimento per non premiare l’inerzia dell’Assitalia nel giudizio di primo grado; la RAS aveva ammesso l’esistenza delle polizze, ma aveva sempre negato l’operatività della garanzia non essendo derivato il danno da un “impianto fisso” del fabbricato da essa assicurato; il C.T.U. aveva accertato che la fuoriuscita dell’acqua, riversatasi nei locali del L.B., era stata cagionata dalla rottura e/o deformazione della guarnizione di un serbatoio per la distribuzione di acqua ad uso sanitario e di riscaldamento dell’impianto appartenente alla Mutua Artigiani; l’evento non appariva riconducibile alla garanzia generale prestata dalla RAS per l’intero fabbricato.

Avverso la suddetta sentenza l’Assitalia ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi.

La RAS ha resistito con controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Entrambe le parti hanno presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 345 c.p.c., nel testo previgente, art. 2697 c.c., comma 2 e dei principi che disciplinano l’onere della prova;

nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

La prima parte delle argomentazioni svolte a sostegno non censura la sentenza impugnata, ma riguarda la ricostruzione dei fatti all’origine della controversia e l’interpretazione dell’art. 1910 c.c..

L’asserita violazione dell’art. 345 c.p.c., prescinde dalla motivazione della sentenza impugnata, la quale ha riconosciuto che la norma, nel testo vigente all’epoca, consentiva l’ammissione in appello di nuovi mezzi di prova, ma ha rigettato l’istanza sotto un profilo diverso.

La ricorrente censura anche l’affermazione della Corte territoriale circa il comportamento da essa tenuto nel giudizio di primo grado circa l’omessa richiesta di esibizione delle polizza, incombente richiesto, invece, in appello.

Anche questa doglianza è infondata. La Corte ribadisce (Cass. Sez. 3^, n. 2262 del 2006) che l’ordine di esibizione della prova costituisce l’espressione di una facoltà discrezionale che l’art. 210 c.p.c., comma 1, rimette al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto a specificare le ragioni per le quali ritiene di avvalersene o meno. Il mancato esercizio di detta facoltà non può essere pertanto oggetto di ricorso per cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione.

D’altra parte (Cass. Sez. 3^, n. 20104 del 2009), in tema di prove, non può supplirsi all’onere di provare i fatti costitutivi della domanda con la richiesta alla controparte di esibizione di documenti, integrando, tra l’altro, l’inosservanza all’ordine di esibizione, quando concesso, un comportamento liberamente valutabile dal giudice di merito, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., comma 2.

Infine, (Cass. Sez. 3^, n. 24221 del 2009) qualora, con il ricorso per cassazione, venga censurata la mancata ammissione, da parte del giudice di merito, di un’istanza probatoria senza adeguata motivazione (nella specie, istanza di esibizione), la parte non può limitarsi ad indicare di aver fatto una tempestiva richiesta poi respinta, ma deve dimostrare – in virtù del principio di autosufficienza del ricorso – che detta istanza avrebbe potuto avere rilievo decisivo ai fini della soluzione di un punto parimenti decisivo della controversia.

Sotto il profilo della violazione dell’art. 2697 c.c. e del vizio di motivazione la ricorrente sostiene che la mancata formalizzazione in primo grado della richiesta di esibizione delle polizze era dovuta alla non contestazione da parte della RAS dell’esistenza del contratto di assicurazione della responsabilità civile del Condominio, espressamente estesa ai sensi dell’art. 1891 c.c., dal contraente ai singoli condomini.

Anche questa censura risulta manifestamente infondata in quanto la questione ha formato oggetto d’esame da parte della Corte territoriale, la quale ha spiegato (trattasi di indagine e di conseguente apprezzamento di fatto non censurabili in questa sede) che la RAS aveva ammesso l’esistenza delle polizze, ma aveva sostenuto l’inoperatività della garanzia. Proprio la linea difensiva adottata dalla RAS avrebbe dovuto indurre l’Assitalia, indubbiamente gravata dall’onere probatorio, di chiedere l’esibizione delle due polizze al fine di dimostrare il contenuto e i limiti delle garanzie con esse prestate.

Il riferimento all’art. 2697 c.c., comma 2, si rivela improprio poichè la RAS non aveva eccepito l’inefficacia dei fatti costituenti il fondamento del diritto che l’Assitalia intendeva far valere, ma aveva sostanzialmente affermato l’inesistenza di un fatto fondante il preteso diritto.

In altri termini, con la tesi in esame la ricorrente vorrebbe invertire l’onere probatorio, attribuendo alla controparte di non avere offerto la prova negativa di un fatto della cui esistenza essa, in realtà, non aveva offerto la prova positiva.

E’ ben vero che l’art. 1910 c.c., di cui peraltro non è stata lamentata la violazione, prevede la ripartizione tra i diversi assicuratori del rischio assicurato e, quindi, il diritto di regresso a favore dell’assicuratore che ha pagato, ma è anche vero che occorre, appunto, che il rischio assicurato sia il medesimo e che, quindi, ciascuno degli assicuratori sia tenuto al pagamento dell’indennità. Proprio la prova di ciò difetta nel caso di specie.

Con il secondo motivo l’Assitalia lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalla RAS. Oggetto della censura è l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui l’evento non era, comunque, oggetto dell’assicurazione prestata dalla RAS per l’intero fabbricato condominiale.

L’assunto è che la Corte territoriale ha ritenuto circoscritto l’ambito di detta assicurazione alla responsabilità civile del Condominio e non estesa a quella dei singoli condomini.

E’ opportuno premettere che la sentenza impugnata ha rilevato che la mancanza delle polizze rendeva impossibile individuare il rischio da esse garantito.

Ma anche a prescindere dall’affermazione della Corte territoriale, due rilievi risultano in ogni caso decisivi: 1) l’individuazione dell’oggetto e dei limiti di un contratto è riservata al giudice di merito; nella specie è stato affermato che l’evento è stato causato dall’impianto di proprietà individuale (della Mutua Artigiani) e non a responsabilità dell’intero fabbricato. 2) la censura in esame è stata prospettata sotto l’esclusivo profilo del vizio di motivazione e non anche con riferimento alla violazione o alla falsa applicazione degli artt. 1891 e 1411 c.c. con la conseguenza che non è qui affrontabile il tema dell’estensibilità della copertura assicurativa ai singoli condomini.

Pertanto il ricorso va rigettato con aggravio per la parte soccombente delle spese, liquidate come in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

 

 

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