Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7789 del 27/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 27/03/2017, (ud. 14/12/2016, dep.27/03/2017),  n. 7789

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11352/2015 proposto da:

C.E., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PANAMA 68, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PUOTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA BALDINI, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA RIPETTA 70, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LOTTI,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FABRIZIO

DAVERIO, SALVATORE FLORIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1368/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 22/10/2014 R.G.N. 531/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato GIUSEPPE LOMONACO per delega verbale Avvocato ANDREA

BALDINI;

udito l’Avvocato ANTONELLA LOSINO per delega verbale Avvocato

FABRIZIO DAVERIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.E. proponeva ricorso per revocazione, ai sensi degli artt. 398 e 395 c.p.c., della sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 732/2014, che, respingendo il suo appello, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Parma n. 1/2012, di reiezione dell’impugnazione del licenziamento intimatogli per giusta causa dal Banco di Desio e della Brianza s.p.a. in data 14.11.2008, assorbite le ulteriori domande attoree di accertamento dell’illegittimità del contratto d’inserimento intercorso fra le parti e di risarcimento del danno non patrimoniale connesso al carattere ritorsivo del predetto licenziamento.

Ritualmente costituita, resisteva all’impugnazione la Banca, assumendone l’inammissibilità, e comunque l’infondatezza.

La revocazione veniva richiesta cumulativamente o alternativamente per i motivi previsti dall’art. 395 c.p.c., nn. 1 e 4 e dunque per le sentenze che “sono l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra” ovvero “di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa”, ricorrendo quest’ultimo “quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”, evidenziando analiticamente quattro errori di fatto imputati alla sentenza d’appello.

Con sentenza n. 1368/14, depositata il 22.10.14, la Corte d’appello di Bologna respingeva il ricorso per revocazione, ritenendo non sussistere alcun errore revocatorio, essendo al contrario censurati apprezzamenti e valutazioni dei fatti da parte della sentenza impugnata.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il C., col quale si censurano vari errori di fatto in tesi commessi dalla sentenza impugnata.

Resiste la Banca con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il ricorrente, senza alcuna indicazione dei vizi denunciati ex art. 360 c.p.c. e senza alcuna indicazione delle norme di diritto in tesi violate, lamenta una serie di errori di fatto contenuti nella sentenza impugnata.

2.- Il ricorso è inammissibile non consentendo a questa Corte di individuare le norme e i principi di diritto di cui si denunci la violazione, ed in sostanza la delimitazione dell’oggetto del giudizio di legittimità, giudizio a critica vincolata contraddistinto dalla limitazione dei motivi di ricorso e dalla specificità delle censure sottoposte all’esame della Corte di legittimità (Cass. n. 4233 del 16/03/2012, Cass. n. 25044 del 07/11/2013, Cass. n. 23789/2015).

3.- Ed invero, pur considerando che in tema di ricorso per cassazione, l’erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo non determina “ex se” l’inammissibilità dell’atto, ciò vale esclusivamente qualora la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura (Cass. 3.8.2012 n. 14026), nella specie assenti. Il ricorso per cassazione, in sostanza, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi (Cass. sez. un. 24.7.2013 n. 17931).

Come poi osservato da Cass. n. 16254/2012 e Cass. n. 2527/2015, il ricorso per cassazione col quale si lamenta l’erronea od omessa valutazione, da parte del giudice di merito, di atti e documenti, è inammissibile sia quando si limita a richiamarli senza trascriverne i passi salienti; sia quando, all’opposto, il ricorrente trascriva pedissequamente e per intero nel ricorso atti e documenti di causa, addossando in tal modo alla Corte il compito, ad essa non spettante, di sceverare da una pluralità di elementi quelli rilevanti ai fini del decidere, e dunque un giudizio di fatto (sul punto cfr. altresì Cass. 7 febbraio 2012 n. 1716).

4.- Il presente ricorso è ancora inammissibile in base al principio desumibile dall’art. 403 c.p.c., secondo cui “Non può essere impugnata per revocazione la sentenza pronunziata nel giudizio di revocazione. Contro di essa sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione”. Ne consegue che nel ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa nel giudizio di revocazione non sono deducibili censure diverse da quelle previste dall’art. 360 c.p.c. e, in particolare, non sono denunciabili ipotesi (o vizi) di revocazione ex art. 395 c.p.c., non rilevando in contrario la circostanza che la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione non possa essere a sua volta impugnata per revocazione (Cass. n. 15386 del 28/06/2010, Cass. n. 6441 del 19/03/2007).

Nella specie l’odierno ricorrente, senza formulare specifiche censure ai sensi dell’art. 360 c.p.c., evidenzia inammissibilmente, ai sensi dell’art. 403 c.p.c., una serie di errori di fatto a suo avviso commessi dalla sentenza impugnata.

5.- Nè è infine ammissibile – oltre che per difetto di autosufficienza, non essendo chiarita la doglianza sul punto devoluta al giudice del gravame, anche per la sua genericità (strettamente connessa alla mancata indicazione delle norme di diritto che anche in tal caso sarebbero state violate) – la censura inerente il concluso procedimento di ricusazione di uno dei giudici che fecero parte del collegio giudicante che emise la sentenza (n. 732/14) poi oggetto di revocazione, non essendo peraltro la relativa ordinanza di rigetto ricorribile per cassazione (cfr. da ultimo Cass. n. 2562 del 09/02/2016).

6.- Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017

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