Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7789 del 20/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7789 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 2415-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente nonchè contro
VIGERZI CLAUDIO;
– intimato avverso la sentenza n. 48/5/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE del 23/04/2013,
depositata il 28/05/2013;

Data pubblicazione: 20/04/2016

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

C ARACCIOID;

Ric. 2014 n. 02415 sez. MT – ud. 18-02-2016
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
11 relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati,

La CTR di Firenze ha respinto l’appello dell’Agenzia -appello proposto contro la
sentenza n.104/01/2010 della CTP di Pistoia che aveva già accolto i ricorsi
(separatamente proposti e poi riuniti in corso di causa) di Vigerzi Claudio, in proprio
e quale associato nella “Associazione professionale Pieraccioli & Vigerzi”- ed ha così
annullato gli avvisi di accertamento per IVA-IRAP e per IRPEF per l’anno 2006
(sostanzialmente fondati sulle indagini bancarie espletate dalla GdF a carico dei
conti correnti intestati al solo Pieraccioli), con i quali avviso era stato recuperato a
carico dell’associazione (e poi per trasparenza a carico degli associati, in relazione
alle imposte sui redditi) maggior reddito e volume di affari da attività professionale
indicata come “pranoterapia e cartomanzia”.
La CTR —dopo avere evidenziato che competeva all’ufficio preliminarmente provare
(anche per presunzioni) la riferibilità dei conti correnti bancari intestati al soggetto
indagato alla attività economica che rileva ai fini del presupposto del tributo, onde
poter dare luogo all’operatività della presunzione “iuris tantum” di cui all’art.32 del
DPR n.600/1973- argomentava nel senso che a riguardo dell’unico conto corrente
indagato, intestato personalmente al Pieraccioli e recante 15 versamenti per
complessivi € 31.809,23, nulla era stato fatto per accertare i firmatari degli assegni e
per valutarne la riferibilità all’associazione, tanto che non risultava alcuna delega o
potere di firma a favore del ricorrente Vigerzi su detto conto, né altro legame era
stato individuato attraverso l’esame dei movimenti bancari, così come mancava una
qualsiasi indagine sulla destinazione dei prelevamenti delle somme entrate nella
disponibilità del Pieraccioli ovvero in ordine alla riferibilità delle stesse all’attività

Ricorso n. 2415/2014 R.G.

osserva:

dell’associazione. Perciò la CTR, constatata la mancanza di qualsiasi circostanza utile
a consentire di ritenere esistente una presunzione di riferibilità del conto del
Pieraccioli all’attività economica oggetto di accertamento, riteneva impossibile fare
uso della presunzione di cui all’art.32 menzionato.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore – può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Con il primo motivo di impugnazione (improntato alla violazione degli artt 5 del
TUIR; 32 del DPR 600/1973 nonché 5i comma 2 del DPR 633/1972 ed infine
dell’art.2697 cod civ) la parte ricorrente si duole che il giudice del merito abbia
ritenuto che spettasse all’ufficio fornire la prova che i movimenti sui conti intestati al
Pieraccioli si riferissero all’attività dell’associazione, con conseguente riflesso anche
sulle obbligazioni del Vigerzi (per l’imputazione a quest’ultimo dei risultati
economici dell’attività associativa), per quanto sia indirizzo giurisprudenziale
ribadito quello secondo cui l’utilizzazione dei dati risultanti dalle indagini finanziarie
non può ritenersi limitata ai soli conti correnti intestati al contribuente sottoposto a
controllo, ma riguarda anche quelli formalmente intestati a soci, amministratori,
procuratori e loro familiari, allorchè risulti la sostanziale riferibilità dei conti
medesimi all’ente sottoposto a controllo.
Il motivo non può essere esaminato per l’esistenza di questione assorbente rilevabile
ex officio.
Infatti, preliminarmente rispetto all’esame dei motivi di impugnazione proposti dalla
parte ricorrente, occorre porre rilievo sulla questione dell’omessa pronuncia, da parte
del giudice del merito e in controversia caratterizzata da litisconsorzio necessario tra
le parti, sulla questione dell’integrazione del contradditorio.
Risulta infatti che la Commissione Regionale, pur dando atto che il reddito accertato
in capo ai soci è diretta conseguenza di quello accertato per il medesimo anno di
imposta a carico della associazione (e per quanto nessuna espressa censura fosse
Ricorso n. 2415/2014 R.G.

La parte contribuente non ha svolto attività difensiva.

stata proposta a tale proposito), non ha affatto provveduto sulla questione relativa al
necessario contraddittorio tra soci e società.
Ed invero, l’esistenza di un litisconsorzio necessario tra i predetti soggetti, avrebbe
imposto al giudicante di sollevare d’ufficio la questione, indipendentemente
dall’espressa censura di parte.

indirizzo giurisprudenziale (Cass.Sez. U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008; Cass.
Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25300 del 28/11/2014 per ciò che concerne le associzioni),
questa Corte ha avuto modo di evidenziare che:”In materia tributaria, l’unitarietà
dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle
società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei
soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio,
proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla
percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un
solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la
società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -,
sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la
controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta
controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei
ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione
dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di
litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da
uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi
dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.
29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è
affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’
ufficio”.
Poiché è pacifico che nella specie qui in esame il contradditorio non sia stato
integrato —nei confronti dei restanti soci e della società in relazione al reddito della
Ricorso n. 2415/2014 R.G.

Infatti, con nota pronuncia che ha determinato il cambiamento di un risalente

quale dovrà essere stabilito il reddito da partecipazione imputabile ai soci- in
ossequio al principio sopra richiamato, non resta che annullare la pronuncia qui
impugnata e rimettere la controversia al giudice di primo grado (la CTP di Pistoia),
affinchè provveda al rinnovo di tutta la procedura irritualmente esperita, previa
l’integrazione del contradditorio nei confronti delle altre parti necessarie.

ricorrente (sulla scorta di una presunzione riconosciuta nel costante indirizzo della
giurisprudenza di legittimità: per tutte, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20668 del
01/10/2014) intende avvalersi delle risultanze delle indagini espletate in ordine ai
conti correnti intestati ad uno solo degli associati (nel più limitato effetto risultante
da Corte costituzionale, sentenza n. 228 del 6.10.2014) non solo a riguardo della
determinazione delle imposte dovute dalla società ma anche a riguardo della
determinazione delle imposte dovute da ciascuno degli associati, con inevitabile
limitazione dei diritti di difesa di ciascuno di essi (e specie di quello che non dispone
della titolarità del menzionato conto corrente ai fini dell’integrazione della prova
contraria alla presunzione di cui si è detto) ove la trattazione delle impugnazioni non
avvenisse nel contesto di tutte le parti necessarie del processo, anche al fine che si
acclari il presupposto dell’imputazione a ciascun associato in proporzione alle quote
di partecipazione o meno (ai sensi del comma 2 dell’art.5 del TUIR).
Di tutti questi elementi il giudice del merito terrà conto ai fini del nuovo esame della
controversia, una volta riassunta e provvedutosi alla integrazione del contraddittorio
secondo quanto si è detto.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza della rilevata questione di nullità della sentenza.
Roma, 30 luglio 2015

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
Ricorso n. 2415/2014 R.G.

Tanto più necessaria detta contestuale trattazione nella specie di causa in cui la parte

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va
accolto;
che le spese di lite posso essere compensate per tutti i gradi pregressi e per il
presente giudizio.

La Corte, provvedendo sul ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla
CTP di Pistoia che, in diversa composizione e previa integrazione del
contraddittorio tra le parti necessarie, provvederà sul ricorso introduttivo. Spese
di lite compensate.
Così deciso in Roma il 18 febbraio 2016
Il Presi

P.Q.M.

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