Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7789 del 05/04/2011

Cassazione civile sez. II, 05/04/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 05/04/2011), n.7789

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI

13, presso lo studio dell’avvocato BARTOLI STEFANO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BERGAMASCHI GIUSEPPE,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO DI VIA (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BACHELET 12, presso lo studio dell’avvocato

CIANCAGLINI LUIGI (STUDIO DALLA VEDOVA), rappresentato e difeso

dall’avvocato BIAGI LUCA, giusta mandato in calce al ricorso

notificato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 367/2007 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

19/12/06, depositata il 28/02/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PARZIALE Ippolisto;

udito l’Avvocato Bergamaschi Giuseppe, difensore della ricorrente che

si riporta ai motivi;

udito l’Avvocato Biagi Luca, difensore del controricorrente che si

riporta ai motivi;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che

concorda con la relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. A.S. impugna la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 367 del 2007, pubblicata il 28 febbraio 2007.

Resiste con controricorso l’intimato Condominio di via (OMISSIS).

2. – Secondo la sentenza impugnata, il Tribunale di Firenze, adito dall’odierna ricorrente, aveva accolto la sua domanda tendente ad ottenere la eliminazione delle cause delle infiltrazioni che avevano danneggiato il suo appartamento, fondando la sua decisione sul presupposto che il vespaio sottostante l’abitazione dell’ A., nel quale erano andate a raccogliersi nel tempo le acque fuoruscite dalla fognatura comunale, trasmettendo umidita’ al quartiere, anche a causa dell’otturazione delle griglie di areazione, fosse bene condominiale secondo l’art. 1117 c.c., la cui manutenzione spettava al condominio.

3. – La Corte d’appello, adita dal condominio ed investita dell’unica questione relativa alla natura giuridica del vespaio (se bene condominiale o meno), ne escludeva la natura condominiale con la conseguente esclusione di responsabilita’ del condominio ed accoglimento dell’appello.

4. – L’odierna ricorrente articola quattro motivi di ricorso con i quali lamenta: 1) la violazione dell’art. 342 c.p.c. per aver erroneamente la Corte ritenuto ammissibile l’appello proposto pur in assenza della chiara esposizione del fatto e dei motivi; 2) la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 per aver deciso su una questione non oggetto di causa, non essendo in questione la proprieta’ dei vespai, trattandosi invece di illecita eliminazione delle griglie di areazione di proprieta’ condominiale; 3) violazione dell’art. 132, n. 4 per aver affermato che l’aggravarsi delle infiltrazioni era riferibile alla proprietaria del vespaio mentre l’istruttoria conduceva a diversa conclusione; 4) violazione dell’art. 116 c.p.c. per erronea valutazione delle prove che avevano individuato nella eliminazione delle griglie di areazione la causa dell’aggravamento delle infiltrazioni.

5. — Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c. il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile. La relazione e’ stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

6. – Il ricorso e’ inammissibile.

Con riferimento al primo motivo, il ricorso appare carente di specificita’, posto che il giudice dell’appello ha in ordine alla medesima eccezione, gia’ formulata dall’odierna ricorrente in tale sede, ampiamente motivato, chiarendo che il requisito della sommaria esposizione dei fatti va inteso non come requisito formale ma come «elemento volto a consentire l’individuazione del contenuto delle censure mosse dall’appellante, per cui tale esposizione non esige una trattazione formalmente autonoma e unitaria, potendo risultare, come nel caso di specie, anche indirettamente dalle argomentazioni svolte in ordine ai motivi di impugnazione». In vero, la presenza d’una norma di legge che abbia un’autonoma efficacia esclusiva o modificativa del diritto vantato dalla parte o della misura di esso richiesta dalla parte stessa, nella specie l’art. 1117 c.c. e che sia idonea a svolgere tale efficacia alla stregua delle circostanze di fatto gia’ allegate ed acquisite agli atti di causa, puo’ anche essere semplicemente rilevata d’ufficio, anche in grado di appello e pur in difetto di specifica impugnazione sul punto – ed, a maggior ragione, ove, come nella specie, una specifica impugnazione abbia avuto luogo – essendo il giudice tenuto in ogni caso a decidere secondo diritto. Ne’ a cio’ osta l’eventualita’ che in primo grado le questioni controverse abbiano investito altri e diversi profili di possibile esclusione della fondatezza della pretesa in contestazione e che solo a questi stessi siasi limitata la statuizione conclusiva del detto grado, atteso che la disciplina legale inerente al fatto giuridico costitutivo del diritto e’ di per se’ sottoposta all’esame del giudice del grado superiore, senza che vi ostino i limiti posti all’effetto devolutivo dell’appello. Da un lato, infatti, la regola della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, enunciata all’art. 112 c.p.c. dev’esser letta in coordinamento con il principio jura novit curia, secondo il quale spetta al giudice il potere – dovere di conoscere e determinare le norme applicabili nella fattispecie senza vincoli o limitazioni scaturenti dalle indicazioni delle parti, fermo soltanto il rispetto dei fatti materiali posti a fondamento della domanda, onde nella decisione in esame non e’ ravvisabile alcuna alterazione dei termini della controversia, ma solo il rilievo d’una ragione di diritto assorbente in considerazione dell’esatta determinazione del fatto controverso e della norma ad esso applicabile (e pluribus, Cass. 16.7.02 n. 10316, 7.11.97 n. 10933, 18.11.95 n. 11934); dall’altro, i confini posti all’ambito del giudizio di gravame dagli specifici motivi d’impugnazione precludono al giudici; adito esclusivamente d’estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel iberna decidendum esposto nei motivi d’impugnazione, di guisa che, se il principio del tantum devolutum quantum appellatum non puo’ dirsi violato da una decisione fondata bensi’ su ragioni diverse da quelle svolte dall’appellante nei suoi motivi, ma coerente col significato sostanziale di questi (Cass. 7.11.97 n. 10933 SS.UU, 18.12.95 n. 12911; 15.11.94 n. 9626), a maggior ragione deve ritenersi legittima la decisione adottata sulla base di pertinenti argomentazioni in diritto anche solo indotte dalle ragioni prospettate nel motivo d’appello ma non adeguatamente sviluppate dalla parte (Cass. 21.5.03 n. 7960).

Per altro verso, la ricorrente deduce che la Corte territoriale avrebbe preso in considerazione il solo problema della proprieta’ del vespaio, senza considerare che «l’intero procedimento aveva avuto quale oggetto le tubazioni e, soprattutto le griglie di areazione condominiale, senza pero’ chiarire in quali punti e con riferimento a quali circostanze il motivo viene articolato.

Sta di fatto, in vero, che nella sentenza impugnata, che prende in considerazione e decide (peraltro correttamente, cfr. le sentenze di legittimita’ ivi richiamate) la sola questione della proprieta’ del vespaio sulla considerazione che tale fosse l’unico argomento di controversia portato alla sua cognizione, non e’ fatta menzione che altri e diversi fatti costitutivi della dedotta responsabilita’ del convenuto – appellante l’odierna ricorrente avesse fatti valere in sede di gravame riproponendo le questioni gia’ dedotte a sostegno dell’originaria domanda. Di conseguenza la stessa ricorrente, onde utilmente introdurre la censura sotto il profilo in esame, avrebbe dovuto previamente proporre al riguardo censura d’omessa pronunzia ex art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c., e questa formulare riportando testualmente le argomentazioni con le quali aveva riproposto, in detta sede, le questioni relative alle griglie, alle tubazioni ecc. Occorre rilevare, infatti, che, ove si deduca la violazione, nel giudizio di merito, dell’art. 112 c.p.c., cio’ che configura un’ipotesi di error in procedendo per il quale questa Corte e’ giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere – dovere del giudice di legittimita’ d’esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato all’adempimento da parte del ricorrente, per il principio d’autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito, dell’onere d’indicarli compiutamente, non essendo consentita al giudice stesso una loro autonoma ricerca ma solo una loro verifica (Cass. 23.9.02 n. 13833, 11.1.02 n. 317, 10.5.01 n. 6502). Pertanto, poiche’ la questione dedotta con il motivo in esame introduce temi di dibattito completamente nuovi rispetto a quelli trattati nella sentenza impugnata, implicando accertamenti in fatto non acquisiti agli atti e decisione su elementi di giudizio pure in fatto che non hanno formato oggetto di contraddittorio nella fase di merito, stanti la natura ed i limiti del giudizio di legittimita’, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza impugnata in rapporto alla regolarita’ formale del processo ed alle questioni di diritto nello stesso gia’ proposte, non puo’ essere presa in considerazione.

L’omessa riproduzione delle pertinenti parti degli atti del giudizio di merito relativi alla controversia sulle pretese cause dell’infiltrazione diverse dall’inidoneita’ del vespaio comporta, per altro verso, il difetto d’autosufficienza e, quindi, altra ragione d’inammissibilita’, del primo come anche degli altri tre motivi che sulla questione argomentano. I quesiti formulati ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. non appaiono, infine, rispondere ai requisiti posti dall’indicata norma quali evidenziati nella giurisprudenza di questa Corte.

Incontroverso che il quesito di diritto non possa essere desunto per implicito dalle argomentazioni a sostegno della censura, ma debba essere esplicitamente formulato, diversamente pervenendosi ad una sostanziale abrogazione della norma, nell’elaborazione dei canoni di redazione di esso la giurisprudenza di questa Suprema Corte e’, pertanto, ormai chiaramente orientata nel ritenere che ognuno dei quesiti formulati per ciascun motivo di ricorso debba consentire l’individuazione tanto del principio di diritto che e’ alla base del provvedimento impugnato, quanto, correlativamente, del principio di diritto, diverso dal precedente, la cui auspicata applicazione ad opera della Corte medesima possa condurre ad una decisione di segno inverso rispetto a quella impugnata; id est che il giudice di legittimita’ debba poter comprendere, dalla lettura del solo quesito, inteso come idonea sintesi logico-giuridica della questione, da un lato, quale sia l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice a quo, dall’altro, quale sia, per contro, secondo la prospettazione del ricorrente, la diversa regola da applicare.

Ove tale articolazione logico – giuridica manchi, il quesito si risolve in un’astratta petizione di principio che, se pure corretta in diritto (e, ripetesi, non e’ il caso di specie), risulterebbe, cio’ nonostante, inidonea sia ad evidenziare il nesso tra la fattispecie concreta, l’errore di diritto imputato al giudice a quo ed il difforme criterio giuridico di soluzione del punto controverso che si chiede venga affermato, sia ad agevolare la successiva enunciazione del principio che il ricorrente vorrebbe affermato ed alla quale la Corte deve pervenire nell’esercizio della funzione nomofilattica.

Il quesito non puo’, pertanto, consistere in una mera richiesta d’accoglimento del motivo, o nell’interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura quale illustrata nello svolgimento dello stesso, come a conclusione del ricorso in esame, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte medesima in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione d’una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile, al contempo, di risolvere il caso in esame e di ricevere applicazione generale, in casi analoghi a quello deciso.

Le spese seguono la soccombenza.

P.T.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 3.000,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

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