Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7789 del 03/04/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7789 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: BLASUTTO DANIELA

ORDINANZA
sul ricorso 11063-2011 proposto da:
FERRANTE SABINA, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. MICALETTI GIUSEPPE, giusta
procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
COMUNE DI TERAMO 00174750679 in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FULCIERI PAOLUCCI DE’ CALBOLI
9, presso lo studio dell’avvocato DE LEONARDIS FRANCESCO, rappresentato e
difeso dagli avvocati CAFFORIO COSIMA, ANNA MARIA MELCHIORRE,
giusta deliberazione di G.C. n. 170 del 28.4.2011 e della determinazione del Dirigente
del Settore Avvocatura n. 808 del 29.4.2011 e giusta procura a margine del
controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 1279/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del
21.10.2010, depositata il 23/11/2010;

Data pubblicazione: 03/04/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/02/2014 dal
Consigliere Relatore Dott. DANIELA BLASUTTO;
udito per la ricorrente l’Avvocato Giuseppe Micaletti che si riporta agli scritti.

FATTO E DIRITTO
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione a

1. Con sentenza depositata in data 23.11.2010 la Corte d’appello di L’Aquila
rigettava il gravame proposto da Sabina Ferrante, agente di polizia municipale
turnista, contro la pronuncia del Tribunale di Teramo che, in accoglimento
dell’opposizione proposta dal Comune di Teramo, aveva revocato il decreto
ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento del compenso aggiuntivo previsto dall’art.
24, primo comma, c.c.n.l. 14.9.2000 regioni e autonomie locali, rivendicato dalla
lavoratrice per l’attività prestata nella giornata della domenica in cumulo con la
maggiorazione già percepita per il lavoro prestato in turno nei giorni festivi ai sensi
dell’art. 22 dello stesso contratto.
Avverso tale decisione Sabina Ferrante propone ricorso per cassazione fondato su tre
motivi con cui lamenta sotto vari profili la violazione degli artt. 22 e 24 del c.c.n.l.
sopra indicato e vizio di motivazione.
Il Comune di Teramo resiste con controricorso.
Il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato. La questione delle
prestazioni lavorative svolte secondo turni nell’ambito del normale orario di lavoro
da dipendenti della polizia municipale è stata esaminata e decisa da questa Corte con
le recenti sentenze nn. 20344, 21524, 21609, 21610, 21611, 22799, 22800, 22801 e
2223349 del 6 novembre 2012, con le quali è stato respinto il ricorso proposto dal
dipendente pubblico.
Nel richiamare alcuni precedenti già intervenuti in argomento (Cass. n. 8458/2010; v,
anche Cass. n. 2888 del 2012), questa Corte ha affermato che, ove la prestazione cada
in giornata festiva infrasettimanale, come in quella domenicale, si applica l’art. 22,
quinto comma, del contratto collettivo 14 settembre 2000

norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio, lette le memorie delle parti.

sulle autonomie locali – che compensa il disagio con la maggiorazione del 30% della
retribuzione -, mentre il disposto dell’art. 24 – che ha ad oggetto l’attività prestata dai
lavoratori dipendenti in giorni festivi infrasettimanali, oltre l’orario contrattuale di
lavoro – trova applicazione soltanto quando i predetti lavoratori siano chiamati a
svolgere la propria attività, in via eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo

infrasettimanali al di là dell’orario di lavoro.
Questa Corte ha ritenuto che il tenore testuale dell’art. 22, quinto comma, renda palese
la volontà delle parti collettive di attribuire al dipendente che presti attività in giorno
festivo ricadente nel turno un’indennità con funzione interamente compensativa del
disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro, mentre i primi tre
commi dell’art. 24 prendono in considerazione situazioni accomunate dal fatto che
l’attività lavorativa viene prestata in giorni non lavorativi, ossia l’ipotesi di eccedenza,
in forza del lavoro prestato in giorno non lavorativo, rispetto al normale orario di
lavoro. Essi non individuano situazioni relative al lavoro prestato entro il limite del
normale orario, quale deve ritenersi quello reso – di regola e in via ordinaria – dai
lavoratori turnisti, per i quali è stata dettata la speciale disciplina di cui all’art. 22. Ne
costituisce riscontro la clausola contenuta nel quinto comma dell’art. 24, che,
riferendosi al caso del dipendente che, fuori delle ipotesi di turnazione,
ordinariamente, in base al suo orario di lavoro, è tenuto ad effettuare prestazioni
lavorative di notte o in giorno festivo settimanale, assicura al lavoratore una
maggiorazione di retribuzione compensativa del disagio.
La maggiorazione di cui all’art. 24, primo comma, rivendicata dal ricorrente,
presuppone che, “per particolari esigenze del servizio”, ossia per esigenze che esulano
dall’articolazione ordinaria del lavoro – e in tal senso da intendere come situazioni
straordinarie o occasionali -, il lavoratore turnista sia chiamato a lavorare nel giorno
destinato al riposo settimanale. Invece, per l’attività prestata la domenica in regime di
turnazione, il lavoratore non può rivendicare la maggiorazione di cui all’art. 24, ma
solo quella di cui all’art. 22, già percepita.

settimanale che competono loro in base ai turni, ovvero in giornate festive

Pertanto, in relazione al lavoro prestato in giorni festivi, il lavoratore turnista ha diritto
alla maggiorazione di cui al primo comma dell’art. 24 c.c.n.1 quando ciò avvenga in
coincidenza con il giorno destinato al riposo settimanale (in tal caso, la maggiorazione
spetta in aggiunta al riposo compensativo); ha diritto alla corresponsione del
compenso di cui al secondo comma dell’art. 24 (in alternativa al riposo compensativo)

diritto al solo compenso di cui all’art. 22, quinto comma per la prestazione resa in
giorno festivo in regime di turnazione ed entro il normale orario di lavoro.
Nel presente giudizio la ricorrente non ha rivendicato le maggiorazioni di cui all’art. 24
c.c.n.l. per prestazioni rese in giorno destinato al riposo settimanale (in base al turno);
non ha lamentato la mancata fruizione del riposo compensativo; non ha dedotto il
superamento del normale orario di lavoro. Ha avanzato la sua rivendicazione per la
stessa prestazione lavorativa resa in turno, nel normale orario di lavoro, solo in quanto
coincidente con una giornata festiva (ricadente nel turno), così intendendo
infondatamente cumulare due benefici previsti per finalità e situazioni diverse.
L’ipotesi del cumulo non è sostenibile nemmeno alla luce del quarto comma dell’art.
24, il quale, nel prevedere la possibilità che la maggiorazione di cui al primo comma
concorra con altri trattamenti accessori collegati alla prestazione, presuppone pur
sempre che si versi nell’ipotesi regolata dal primo comma, e cioè che il lavoratore
abbia lavorato in giorno destinato al riposo settimanale.
Il Collegio ha condiviso e fatto proprie le considerazioni svolte nella relazione e, pure
a seguito dell’esame della memoria difensiva di parte ricorrente, ha ritenuto
l’insussistenza dei presupposti per un mutamento giurisprudenziale di questa Corte.
Il ricorso va dunque respinto.
Le spese sono regolate secondo soccombenza e liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del

Ric. 2011 n. 11063 sez. ML – ud. 18-02-2014

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quando la prestazione sia resa in giorno festivo oltre il normale orario di lavoro; ha

presente giudizio, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi ed Euro 100,00 per
esborsi, oltre accessori di legge
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2014

Il Pr sidente

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