Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7788 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. III, 31/03/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 31/03/2010), n.7788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.B.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA ANAPO 20, presso lo studio dell’avvocato RIZZO CARLA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BISCARINI ENRICO

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA SPA (OMISSIS) in persona del

Dott. B.R., Quadro Direttivo di 4^ livello, legale

rappresentante, considerata domiciliata “ex lege” in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’Avvocato CARBONETTI FRANCESCO giusta delega in atti;

M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CAETANA 13-A, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANI

UMBERTO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

SORIT SPA, T.D. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 109/2005 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

emessa il 16/12/2004, depositata il 27/04/2005, R.G.N. 640/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/02/2010 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 8 ottobre 2003 il Tribunale di Spoleto respingeva l’opposizione di terzo proposta da M.B.M. nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare promossa contro T.D. da M.A. e nella quale erano intervenuti la Banca Nazionale dell’Agricoltura, successivamente incorporata nella Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A., e la Sorit S.p.A..

L’esecuzione riguardava un immobile del T. assegnato alla M. in sede di separazione consensuale omologata.

Con sentenza in data 16 dicembre 2004 – 27 aprile 2005 la Corte d’Appello di Perugia rigettava il gravame della soccombente.

La Corte territoriale osservava per quanto interessa: non era applicabile l’art. 545 c.p.c., vertendosi in tema di esecuzione forzata intrapresa su un bene immobile e non di pignoramento di un credito; la Corte di Cassazione non aveva mai affermata l’impignorabilità di un immobile assegnato alla moglie in sede di separazione consensuale omologata; peraltro i due coniugi non avevano avuto prole.

Avverso la suddetta sentenza la M. ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico, complesso motivo.

La Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A. e il M. hanno resistito con distinti controricorsi.

Il T. e la Sorit S.p.A. non hanno espletato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso risulta tardivo e, quindi, inammissibile.

Dispone la L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, comma 1, sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, che “il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1^ agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”.

Il successivo art. 3, del citato testo normativo, precisa, ancora, per quanto rilevante in questa sede “in materia civile, l’art. 1, non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell’Ord. Giud. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92”.

Il ricordato art. 92 dell’ordinamento giudiziario, infine, dispone, al comma 1, sempre limitatamente a quanto rilevante in questa sede, che “durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali ordinari trattano le cause civili relative … ai procedimenti … di opposizione all’esecuzione”.

Premesso quanto sopra osserva il collegio che la pacifica giurisprudenza di questa Corte interpreta le disposizioni sopra trascritte nel senso che la sospensione feriale dei termini processuali è inapplicabile, tra l’altro:

nella opposizione all’esecuzione nonchè nella opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass. 3 marzo 2009, n. 5059; Cass. 31 maggio 2006, n. 12997; Cass. 20 marzo 2006, n. 6103; Cass. 15 febbraio 2006, n. 3278;

Cass. 31 gennaio 2006, n. 2140; Cass. 30 luglio 2004, n. 14601; Cass. 20 luglio 2004, n. 13478, tra le tantissime);

– nella opposizione di terzo all’esecuzione (cfr. Cass. 20 marzo 2006, n. 6103; Cass. 31 gennaio 2006, n. 2140; Cass. 16 settembre 2005, n. 18356; Cass. 30 luglio 2004, n. 14601; Cass. 20 febbraio 2003, n. 2627).

La stessa giurisprudenza, inoltre – al riguardo – è fermissima nell’interpretare la n. 742 del 1969, art. 3 (sopra trascritto) nel senso che con riguardo alle controversie nelle quali non si applica la sospensione dei termini feriali la sospensione resta inoperante anche riguardo al termine per il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in grado d’appello, in quanto non è consentito distinguere tra le varie fasi e i vari gradi del giudizio (cfr., ad esempio, Cass. 18 settembre 2009, n. 20127; Cass., sez. un., 8 febbraio 2006, n. 2636; Cass. 18 gennaio 2006, n. 820; Cass. 23 maggio 2005, n. 10874).

Non controverso quanto precede, è palese che, facendo applicazione dei riferiti principi al caso di specie, il ricorso de quo – come anticipato – deve essere dichiarato inammissibile perchè proposto in materia di opposizione di terzo dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 326 c.p.c..

Infatti: il M. ha notificato la sentenza della Corte territoriale alla M. nel domicilio eletto presso il suo procuratore in data 13 giugno 2005, per cui da tale data ha iniziato a decorrere il termine breve di sessanta giorni utile per proporre ricorso per cassazione previsto dall’art. 325 c.p.c., comma 2, scaduto il 12 agosto 2005, ben prima della notifica del ricorso. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate, a favore di ciascuno dei resistenti, in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

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