Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7787 del 27/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 27/03/2017, (ud. 13/12/2016, dep.27/03/2017),  n. 7787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19027-2014 proposto da:

CREDITO EMILIANO S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VIRGILIO 8, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MUSTI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO FOSSATI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

N.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA NOMENTANA 257, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

CIANNAVEI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

PAOLO NASTASI, PIETRO BAGALA’, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1429/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 13/02/2014 R.G.N. 1642/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato FABRIZIO MANCUSO per delega Avvocato ANDREA MUSTI;

udito l’Avvocato ANDREA CIANNAVEI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza pubblicata il 13.2.14 la Corte d’appello di Milano rigettava il gravame di Credito Emiliano S.p.A. (società incorporante Abaxbank S.p.A.) contro la sentenza n. 336/11 con cui il Tribunale ambrosiano aveva dichiarato illegittimo – per violazione L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9 e art. 5 – il licenziamento intimato il 15.7.09 a N.M. e ne aveva ordinato la reintegra nel posto di lavoro, con le conseguenze economiche di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18.

Per la cassazione della sentenza ricorre Credito Emiliano S.p.A. affidandosi a due motivi.

N.M. resiste con controricorso, poi ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5 là dove la sentenza impugnata ha ritenuto incompleta la comunicazione di cui all’art. 4, comma 9 stessa legge, in base all’erroneo assunto che la società avrebbe dovuto dare conto delle esigenze tecnico-produttive od organizzative in forza delle quali era stata individuata come in esubero la posizione professionale di N.M. e degli altri quattro dipendenti indicati nell’ambito più ampio dell’unità di riferimento: obietta la ricorrente che la norma citata prescrive solo l’individuazione in concreto dei lavoratori da collocare in mobilità e non la spiegazione della scelta aziendale.

1.2. Anche il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5 nella parte in cui la Corte territoriale ha ravvisato l’illegittimità del recesso per mancata puntuale indicazione delle modalità applicative dei criteri di scelta, senza considerare che N.M. era ormai l’unica appartenente al profilo professionale (addetta a fatturazione e quadrature contabili) dichiarato in esubero fin dalla comunicazione di avvio della procedura di mobilità, atteso che le altre due lavoratrici ritenute in esubero e adibite alle stesse mansioni avevano già aderito al piano di incentivazione all’esodo di cui all’accordo sindacale 17.6.09.

2.1. Il ricorso è inammissibile perchè le censure in esso contenute non confutano con specifiche e idonee argomentazioni tutte le rationes decidendi in base alle quali la sentenza impugnata ha ritenuto l’illegittimità del licenziamento.

In proposito i giudici di merito hanno evidenziato – senza ricevere, sul punto, specifica confutazione argomentativa dal ricorso – un’artificiosa parcellizzazione delle posizioni professionali effettuata ai fini della messa in mobilità del personale addetto all’ufficio General Accouting (fra cui rientrava l’odierna controricorrente), nel senso che la divisione propriamente formale delle figure professionali all’interno di tale ufficio non era mai stata fatta prima della riduzione del personale e che, anzi, vi era una almeno parziale fungibilità delle figure professionali dei lavoratori licenziati con quelle di altre posizioni lavorative non toccate dalla procedura di mobilità.

Inoltre, la sentenza impugnata ha ritenuto – anche qui senza ricevere specifica confutazione argomentativa dal ricorso – che, poichè a sua volta il reparto General Accouting rientrava nella più ampia Unit Finance & Administration, il licenziamento era altresì illegittimo per l’omessa comparazione, ai fini dell’applicazione dei criteri di scelta, con tutti gli altri dipendenti, occupati anche in altri reparti aziendali, aventi professionalità analoghe a quelle dei loro colleghi ritenuti in esubero dalla società (fra cui l’odierna controricorrente).

Allorquando la sentenza di merito si basi su una pluralità di autonome ragioni, ciascuna di per sè sufficiente a giustificare la decisione (poco importa se esatta o meno), la parte soccombente ha l’onere di censurare e confutare ognuna di esse con apposite argomentazioni, non potendo il giudice dell’impugnazione estendere il proprio esame a punti non compresi neppure per implicito nei termini prospettati dal gravame, senza violare il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (cfr., ex aliis, Cass. nn. 18310/07, 7809/01 e 7675/95).

E’ pur possibile un’implicita censura d’una ratio decidendi, ma soltanto quando le due o più rationes decidendi siano in rapporto di pregiudizialità logica o giuridica: in siffatta evenienza la specifica impugnazione della ratio pregiudicante contiene per implicito anche la contestazione della ratio pregiudicata, non potendo quest’ultima reggersi da sola una volta che sia stata dimostrata l’infondatezza della prima.

Ma, a tutta evidenza, non è questo il caso di specie.

Va, dunque, ribadito il principio secondo cui, ove venga impugnata una sentenza – o un capo di questa – fondata su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura; diversamente, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile la censura relativa alle altre e definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, sicchè l’impugnazione non può produrre in alcun caso la rimozione della sentenza (v. Cass. 25.2.13 n. 4672; cfr. altresì, ex aliis, Cass. 3.11.11 n. 22753 e Cass. S.U. 8.8.2005 n. 16602).

3.1. In conclusione, il ricorso è da dichiararsi inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017

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