Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7787 del 20/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7787 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 2381-2014 proposto da:
LUPO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso la CORTE DI
CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso
dall’Avvocato GIANCARLO F.AZZARI, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente -\

Data pubblicazione: 20/04/2016

avverso la sentenza n. 57/01/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di GENOVA del 15/04/2013,
depositata il 07/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCIOLO;

Ric. 2014 n. 02381 sez. MT ud. 18-02-2016
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati,

La CTR di Genova ha accolto solo parzialmente l’appello di Lupo Giuseppe,
appello proposto contro la sentenza n. 21/04/2012 della CTP di Genova che
aveva già respinto il ricorso del Lupo avverso avviso di accertamento (di genere
“sintetico”), ai fini IRPEF e Addizionali per gli anni 2005-2007, a mezzo del
quale è stato rideterminato in aumento il reddito dichiarato per i periodi indicati,
alla luce degli indici sintomatici di maggiore capacità contributiva sub specie
dell’acquisto di plurimi mezzi di trasporto e della disponibilità di una abitazione.
Riformando parzialmente la decisione di primo grado, la CTR ha ritenuto
“giustificabile una riduzione del 20% dell’accertato” in relazione a ciascun
periodo di imposta.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che “il contribuente ha
dimostrato soltanto di avere potuto fruire di una differenza di € 81.000,00
ricavata dalla vendita dell’appartamento di via Carloforte e dalla contestuale
stipula del mutuo Intesa per € 150.000,00 effettuato nel 2004”. Per il resto, i
redditi dichiarati apparivano assolutamente incompatibili con il tenore di vita
attestato dalle operazioni mobiliari ed immobiliari effettuate e perfino con la
rata di mutuo di circa € 700,00 mensili, che da sola pareggia il reddito del
contribuente nel triennio in esame. Da qui la presunzione di disponibilità di
introiti non dichiarati. D’altra parte, poteva presumersi che le vetture fossero
state utilizzate “principalmente” per le necessità degli esercizi co-gestiti con la
madre, così che non li si potesse considerare indici di redditività. I restanti indici
imponevano la riduzione del reddito accertato nella percentuale di cui si è detto.

Ricorso n.2302013 R.G

osserva:

La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La parte intimata si è difesa con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può
essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Con il primo, il secondo ed il terzo motivo di impugnazione (tutti centrati sia

insufficiente motivazione della sentenza impugnata) la parte ricorrente si duole:
a) del fatto che il giudicante non abbia ricavato le necessarie conseguenze
logiche dall’avere riconosciuto il conseguimento di un risparmio di € 81.000,
per effetto della vendita-riacquisto dell’abitazione nell’amo 2004, e cioè che
detto accumulo fosse stato impiegato negli anni successivi per sostenere il
reddito, mentre la CTR si era risolta in senso contrario con la inidonea
giustificazione che non era stato dimostrato l’utilizzo di siffatta somma a questo
fine;
b) del fatto che la disponibilità di un solo appartamento e di una moto non
avrebbe potuto sostanziare la presunzione di un reddito come quello accertato,
sicchè il giudicante non aveva fatto corretta applicazione delle tabelle contenute
nel DM menzionato;
c) che il giudicante non aveva posto mente al fatto esso ricorrente aveva formato
famiglia con la signora Camastra, sicchè non aveva tenuto conto del reddito
familiare.
I motivi appaiono inammissibilmente proposti.

sulla violazione dell’art.38 del DPR n.600/1973 e del D.M. 10.9.1992 sia sulla

Da un canto, la parte ricorrente non ha in alcun modo sostenuto con argomenti la
prospettata violazione dell’art.38 del DPR n.600/1973, che è da considerarsi
mera enunciazione di vizio; d’altro canto, la censura relativa al vizio
motivazionale concerne semplicemente il malgoverno delle fonti di prova, e
perciò un aspetto di critica alla decisione che non può più considerarsi compreso
nell’ambito dell’archetipo disciplinato dall’art.360 comma 1 n.5 cpc (siccome
non prospettato sotto l’angolazione dell’omesso esame del fatto) a decorrere da
Ricorso n.2t0/2013 R.G

4

quando è in vigore l’art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con
L. 7 agosto 2012, n. 134, il quale si applica alle sentenze pubblicate dal
trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di
conversione del predetto decreto, e perciò si applica anche nella presente
controversia, siccome la sentenza impugnata è stata depositata il 7.05.2013.

Tributarie Regionali si veda Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014.
Quanto al terzo motivo di ricorso, non guasta comunque evidenziare che per
prospettare l’esistenza di un “reddito familiare” occorre anzitutto dimostrare che
gli altri componenti della famiglia (ed a questo fine anche si impone la prova di
almeno la stabile convivenza tra i componenti) ne abbiano dichiarato uno.
Quanto al secondo motivo, non guasta evidenziare che il giudicante ha escluso
dalla base imponibile il computo dell’indice correlato al mantenimento delle
autovetture, ma non dell’indice correlato all’acquisto, che perciò continua a
partecipare all’operazione di determinazione parametrica del reddito.
Quanto al primo motivo, non guasta evidenziare il fatto che del tutto
correttamente il giudicante si è avvalso del potere del libero convincimento con
l’escludere che il “risparmio” accumulato nel 2004 fosse idonea prova di una
disponibilità utile a consentire l’abbattimento del reddito presunto negli anni
successivi. Compete infatti senz’altro al contribuente fornire la prova di essersi
avvalso “in concreto” di detto risparmio accumulato, ciò che non sarebbe stato
disagevole, dovendosi supporre che il decremento nel tempo di detto risparmio
sia documentabile con le consuete forme utili a rappresentare lo sviluppo
diacronico degli strumenti di deposito/investimento nel quale il risparmio si è
tramutato.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità.
Roma, 30 luglio 2015

Ricorso n2M/2013 R.G

Circa l’applicabilità di detta disciplina anche alle pronunce delle Commissioni

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che la parte ricorrente ha depositato memoria il cui contenuto non induce la
Corte a rimeditare gli argomenti su cui si fonda la proposta del relatore;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i

rigettato;
che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di
lite di questo giudizio, liquidate in € 4.000,00 oltre spese prenotate a debito ed
accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 11.115 del 2002, la Corte dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13.
Così deciso in Roma il 18 febbraio 2016
Il P

nte

motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va

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