Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7786 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. III, 31/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 31/03/2010), n.7786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, LARGO MESSICO 6, presso lo studio dell’avvocato VOLANTI

ANTONIO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale del

Dott. Notaio MERCURIO PAOLO DRAGONETTI in ROMA 12/7/2007, rep. n.

4873;

– ricorrente –

contro

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARENULA 21,

presso lo studio dell’avvocato TONON DANILO, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine del controricorso;

V.S., M.N., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA ARENULA 21, presso lo studio dell’avvocato TONON DANILO,

che li rappresenta e difende giusta delega a margine del

controricorso;

AXA ASSIC.NI SPA (OMISSIS) in persona del suo legale

rappresentante pro-tempore Dott. C.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA VESPASIANO 17-A, presso lo studio

dell’avvocato INCANNO’ GIUSEPPE, che la rappresenta e difende giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

B.M.R., R.M., LLOYD ADRIATICO SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4418/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, 3^

SEZIONE CIVILE, emessa il 23/5/2005, depositata il 18/10/2005, R.G.N.

9269/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/01/2010 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato ANTONIO VOLANTI;

udito l’Avvocato GIUSEPPE INCANNO’;

udito l’Avvocato MARCO TAGLIENTE per delega dell’Avvocato DANILO

TONON;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto motivo 1^ A;

accoglimento p.q.r del resto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- B.F. riportò lesioni personali in un incidente stradale verificatosi il (OMISSIS) per colpa esclusiva del conducente di una vettura assicurata dalla Centurion s.p.a. (in seguito Axa s.p.a.). Il tribunale di Roma, decidendo con sentenza del 5.6.2002 sulla sua domanda risarcitoria, liquidò complessivamente il danno in L. 536.536.000 e condannò solidalmente il conducente ( R.M.), la proprietaria ( B.M.R.) e l’assicuratrice Axa a versargli la differenza rispetto alla somma di L. 300.000.000 già pagata.

2.- L’entità del risarcimento è stata ridotta dalla corte d’appello di Roma che, pronunciandosi con sentenza n. 4418 del 2005 sull’appello principale dell’Axa e su quello incidentale del B. (cui era residuata un’invalidità permanente del 30% da diminuzione della capacità respiratoria), ha ridotto da L. 95 a 30 milioni la somma liquidata per danno morale da sofferenza psichica e da circa L. 226 a circa L. 154 milioni quella dovuta per danno patrimoniale da lucro cessante, conclusivamente riconoscendo al B. l’importo complessivo di Euro 95.335,25 per tali voci di danno, ferma la liquidazione effettuata dal tribunale per danno biologico.

3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione B.F., affidandosi a due motivi, illustrati anche da memoria, cui resiste con controricorso la Axa Assicurazioni s.p.a..

Hanno depositato controricorsi anche V.G., V. S. e N. (o N.) M., parti nel giudizio di secondo grado quali eredi di V.R., la cui responsabilità per l’incidente era stata peraltro esclusa dal tribunale con sentenza passata in giudicato sul punto.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I due motivi di ricorso investono le statuizioni della corte d’appello in punto, rispettivamente, di liquidazione del danno morale soggettivo e di quello patrimoniale da lucro cessante, deducendosi omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi (quanto al secondo motivo, anche in ragione della pretermissione di risultanze documentali).

1.1.- Il primo motivo è infondato.

Va premesso che l’assunto del ricorrente secondo il quale la corte d’appello avrebbe dovuto ritenere inammissibile la doglianza dell’appellante sull’entità del risarcimento per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., non è suscettibile di essere esaminato in relazione al vizio dedotto (che è quello di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5), giacchè l’inosservanza o l’erronea applicazione di una norma processuale da luogo al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, e non ad un vizio della motivazione, il quale può essere correlato solo all’apprezzamento di un fatto sostanziale.

Il riferimento, tuttavia, all’art. 342 c.p.c., nel contesto dell’illustrazione del motivo consente di ritenere che, al di là del mero riferimento del ricorrente al vizio della motivazione, sia stata in realtà denunciata appunto la violazione di una norma processuale.

La censura è, nondimeno, infondata, avendo la corte d’appello correttamente ritenuto che non fosse privo del requisito di specificità il motivo d’impugnazione col quale l’appellante, assumendo che la liquidazione del danno morale era stata eccessiva (L. 95.000.000) rispetto all’entità delle lesioni ed ai criteri indennitari usualmente applicati dai giudici di merito, aveva in tal modo sotteso la errata applicazione dei criteri risarcitori del danno non patrimoniale. Si verte, infatti, in ipotesi di liquidazione equitativa del danno, sicchè la critica era effettivamente sufficiente. Il ricorrente non chiarisce, del resto, su quale base il giudice di primo grado era addivenuto alla determinazione di quell’importo, nè afferma che lo avesse fatto a seguito di un’articolata motivazione riferentesi a parametri specifici, in ipotesi pretermessi dall’appellante.

La valutazione della specificità della critica va infatti ineluttabilmente correlata alla specificità degli argomenti addotti dal giudice, non essendo possibile la contestazione, sulla base di censure specifiche, di una conclusione che non indichi le altrettanto specifiche basi sulla quale si fonda.

L’assunto ulteriore del ricorrente – che, cioè, sarebbe in contrasto con i criteri comunemente adottati dai giudici del merito (i quali liquidano il danno morale in una frazione da un quarto ad un mezzo del danno biologico, che avrebbe nella specie comportato una liquidazione da L. 45 a L. 90 milioni) l’affermazione della corte d’appello che quel(la voce di) danno è, invece, “notoriamente indennizzato con un importo variabile dalle L. 500.000 alle L. 2.000.000 per ogni punto di invalidità permanente ragguagliata alla natura ed entità delle lesioni subite e dalla intensità di turbamento e dalle sofferenze fisiche e psichiche sofferte dal danneggiato, considerata peraltro la possibilità di assorbimento del quadro lesivo da parte di una persona di giovane età com’era all’epoca il B.” – si risolve nella prospettazione di una diversa possibile quantificazione, ma non coinvolge la sufficienza e la coerenza dell’iter argomentativo della decisione in fatto del giudice del merito, che ha tra l’altro prestato ossequio all’esigenza della necessaria personalizzazione del risarcimento.

2.- Col secondo motivo il ricorrente si duole che la corte d’appello abbia ritenuto che “per nessun atto istruttorie è possibile ritenere che il B., come sostenuto in primo grado e ribadito in questa sede, fosse avviato alla professione forense (con utilizzo della voce quale utilizzo dei cardini professionali). Dai pochi dati disponibili si evidenzia invece che il B., quantunque iscritto da anni alla facoltà di giurisprudenza, ha sostenuto solo pochi esami sicchè, allo stato, non è possibile stabilire se egli abbia o meno conseguito la laurea e se pratichi l’attività forense e segnatamente quella penale, per la quale certamente la funzione respiratoria e l’utilizzo della voce rappresentano cardini professionali”.

Sostiene che dalla documentazione prodotta con il fascicolo di secondo grado (copia del certificato di compiuta pratica forense del 29.10.2002, rilasciato il 26.11.2002 dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Catanzaro in vista degli esami per avvocato, il cui integrale testo è riprodotto in ricorso) risultava, invece, che egli era iscritto all’albo dei praticanti avvocati sin dal 13.4.2000 e che aveva svolto la pratica professionale. Ed afferma – producendo in questa sede la relativa documentazione – che egli avvocato era poi effettivamente diventato il 21.4.2005, in epoca successiva all’udienza collegiale del giudizio di appello.

2.1.- Premesso che è inammissibile in sede di legittimità la produzione di documenti non riguardanti la nullità della sentenza impugnata o l’ammissibilità del ricorso e del controricorso (art. 372 c.p.c.), dall’esame degli atti risulta che effettivamente il certificato di compiuta pratica forense del 26.11.2002 (integrante un documento costituito in epoca successiva al giudizio di primo grado) era stato prodotto in appello, potendo considerarsi irrilevante che nella comparsa di risposta (alle pagine 12 e 18) ed in comparsa conclusionale (a pagina 13) fosse menzionato come documento sub 4, anzichè sub 5, secondo la numerazione di cui all’indice che apre il fascicolo di parte. Era stato altresì soddisfatto l’onere di allegazione, secondo il quale non la mera produzione di un documento in appello comporta automaticamente il dovere del giudice di esaminarlo, essendo invece necessario, in ossequio all’onere di allegazione delle ragioni di doglianza sotteso al principio di specificità dei motivi di appello, che alla produzione si accompagni la necessaria attività diretta ad evidenziare il contenuto del documento ed il suo significato, ai fini della dimostrazione della ingiustizia della sentenza impugnata (ex coeteris, Cass., nn. 8377/09, 20261/06, 9779/03, 8599/03, 8304/90).

Risultava dunque documentalmente sia che il B. aveva conseguito la laurea in giurisprudenza, costituente presupposto della pratica forense, sia che tale pratica aveva ultimato; sicchè è evidente la pretermissione di documenti inequivocamente sintomatici dell’avvio alla professione forense, che la corte d’appello ha ritenuto non provata.

2.2.- La sentenza va conseguentemente cassata per non aver tenuto conto di un documento comprovante un fatto che la stessa corte aveva implicitamente considerato rilevante. Se, poi, in concreto effettivamente ed in quale misura lo fosse, in relazione alla ulteriore e non irragionevole affermazione della corte d’appello che la funzione respiratoria e l’utilizzo della voce rappresentano cardini professionali segnatamente per l’attività forense in campo penale, è questione di merito il cui apprezzamento è demandato al giudice di rinvio, che si designa nella stessa corte d’appello in diversa composizione e che provvederà a reiterare il giudizio d’appello esclusivamente in punto di liquidazione del danno patrimoniale.

3.- Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di Cassazione nel rapporto processuale tra il B. e l’Axa.

Vanno invece interamente compensate quelle relative ai rapporti processuali con gli altri controricorrenti, stante il loro assoluto difetto di interesse all’esercizio di attività difensiva in questa sede (ed in quelle eventualmente ulteriori).

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese relative al rapporto processuale tra il B. e l’Axa Assicurazioni s.p.a., alla corte d’appello di Roma in diversa composizione;

compensa le spese del giudizio di cassazione quanto al rapporto processuale tra il ricorrente e tutti gli altri controricorrenti.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA