Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7786 del 29/03/2018


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Cassazione civile, sez. III, 29/03/2018, (ud. 17/01/2018, dep.29/03/2018),  n. 7786

Fatto

Rilevato che, con sentenza resa in data 9/5/2016, la Corte d’appello di Lecce, decidendo quale giudice del rinvio a seguito di cassazione in sede di legittimità, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato D.M. al risarcimento dei danni subiti da Z.R.F. per avere la D., quale titolare di una ricevitoria Enalotto, omesso di trasmettere all’ente gestore del concorso, la matrice della giocata effettuata dallo Z., impedendo a quest’ultimo di partecipare validamente al gioco e di conseguire la vincita che, in considerazione degli esiti del concorso, avrebbe certamente ottenuto in caso di corretta trasmissione della matrice all’ente gestore;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, richiamati i principi di diritto stabiliti nella sentenza di cassazione emessa tra le parti (Sez. 3, Sentenza n. 13434 del 29/05/2013), ha evidenziato come la D. non avesse fornito la prova della riconducibilità del relativo inadempimento a una causa alla stessa non imputabile, nè dell’eventuale ascrizione di detto inadempimento a una colpa di grado lieve, suscettibile di escludere la responsabilità del ricevitore, ai sensi del Regolamento del gioco Enalotto nella specie applicabile;

che, avverso la sentenza del giudice del rinvio, D.M. propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione, illustrati da successiva memoria;

che Z.R.F. resiste con controricorso;

che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato memoria, concludendo per la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso;

considerato che, con il primo motivo, la ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione del principio di necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, per avere il giudice a quo omesso di pronunciarsi sui motivi dell’atto d’appello richiamati in ricorso (così come riproposti nel giudizio di rinvio), con la conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 342,345 e 394 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4;

che, con il secondo motivo, la ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, in relazione agli artt. 112 e 394 c.p.c., artt. 1218 e 2697 c.c. e dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per avere il giudice del rinvio violato i principi di diritto stabiliti nella sentenza di legittimità rescindente, ignorando il diritto della D. di fornire la prova della riconducibilità del proprio inadempimento a una causa alla stessa non imputabile o a una causa non riconducibile a dolo o colpa grave, e trascurando la verifica dell’avvenuto adempimento, da parte dello Z., dell’onere di comprovare la mancata esecuzione della prestazione pretesa e il danno denunciato;

che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 24 Cost., in relazione agli artt. 167,342,345 e 394 c.p.c., nonchè agli artt. 1218 e 2697 c.c. e all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, per avere la corte territoriale violato il proprio diritto di difesa, non tenendo conto dell’avvenuta allegazione, da parte della D., delle circostanze concernenti la puntuale adozione di tutte le cautele indispensabili ai fini della corretta custodia delle matrici Enalotto ricevute, e per aver erroneamente omesso di rilevare l’illegittimità dei provvedimenti istruttori con i quali è stata alla stessa impedito di comprovare il ricorso di dette circostanze, da ritenersi decisive al fine di attestare la riconducibilità dell’inadempimento a una causa alla stessa non imputabile o, in ogni caso, non contrassegnata da dolo o colpa grave;

che, con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per la violazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di legittimità in sede rescindente, nonchè degli artt. 1218 e 1176 c.c., nonchè per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione agli artt. 132,115 e 116 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale sostanzialmente interpretato la responsabilità della D., nel caso di specie, secondo i più rigorosi parametri della responsabilità ex recepto, imponendo l’identificazione della precisa causa dell’inadempimento contestato, senza esaminare i fatti decisivi ai fini della pronuncia sulla qualificazione del tipo di colpa alla stessa ascrivibile, tenuto conto della limitazione della relativa responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave;

che tutti e quattro i motivi – congiuntamente esaminabili in ragione dell’intima connessione delle questioni dedotte – sono infondati;

che, infatti, il giudice del rinvio, lungi dal contraddire i principi di diritto sanciti nella sentenza di legittimità emessa tra le parti (Sez. 3, Sentenza n. 13434 del 29/05/2013), ha correttamente provveduto alla verifica dell’avvenuto adempimento di tutti gli oneri di allegazione e di prova imposti a ciascuna delle parti, pervenendo a un esito decisorio del tutto coerente all’esame condotto;

che, in primo luogo, ferme le circostanze di fatto incontestate tra le parti (quali la produzione, da parte dello Z., di una fotocopia della ricevuta di una giocata presso la ricevitoria della D. contenente la rappresentazione di un pronostico astrattamente vincente, e la mancata trasmissione, da parte della D., della matrice di detta ricevuta all’ente gestore del concorso, essendone emersa la scomparsa dai locali della ricevitoria), varrà evidenziare il corretto riscontro, da parte del giudice del rinvio, della totale irrilevanza delle contestazioni della D. concernenti il mancato assolvimento, ad opera dello Z., degli oneri concernenti la prova della mancata esecuzione della prestazione della D. e del danno denunciato dallo Z., non avendo mai dedotto, la D., di aver adeguatamente contrastato l’efficacia probatoria della fotocopia prodotta dallo Z. (attraverso la rituale e tempestiva contestazione di cui all’art. 2719 c.c.), nè essendo controverse le circostanze dell’inadempimento della D. (consistito nella mancata trasmissione della matrice all’ente gestore del gioco) e del danno quale conseguenza dello stesso (consistito nel mancato conseguimento della certa vincita che sarebbe seguita ove non vi fosse stato l’inadempimento della D.);

che, pertanto, del tutto correttamente il giudice a quo ha ritenuto pienamente assolti, da parte del creditore scommettitore, gli oneri concernenti la prova dell’inesecuzione della prestazione, nonchè del danno di cui ebbe a chiedere il risarcimento (cfr. la sentenza Sez. 3, n. 13434 del 29/05/2013, Rv. 626378 – 01, emessa inter partes nel presente giudizio);

che, quanto alla posizione della D., varrà evidenziare come il giudice a quo ne abbia correttamente affermato la responsabilità, ai sensi degli artt. 1218 e 1176 c.c., avendo la corte territoriale – ferma la presunzione di colpa della debitrice, derivante dall’applicazione dell’art. 1218 c.c. – del tutto omesso di fornire la prova del ricorso (non già dello specifico evento costituente un’ipotesi di caso fortuito o di una causa di forza maggiore, secondo i principi di una responsabilità di tipo oggettivo, bensì) di fatti tali da rendere inequivocabile l’insussistenza di alcuna rimproverabilità del comportamento della D. in relazione all’obbligo di trasmissione della matrice all’ente gestore del gioco (e, ai sensi dell’art. 1177 c.c., dell’obbligo di provvedere alla relativa custodia fino alla consegna), ovvero di fatti tali da rivelare gli estremi di un comportamento della debitrice solo lievemente difforme da quello dovuto secondo diligenza (c.d. colpa lieve);

che, pertanto, avendo il giudice a quo rilevato la mancata dimostrazione, da parte della debitrice, della riconducibilità del rilevato inadempimento a una causa alla stessa non imputabile, o comunque imputabile a colpa lieve, deve ritenersi pienamente rispettato il principio di diritto sancito inter partes da questa Corte con la sentenza n. 13434/2013, secondo cui, in tema di concorsi pronostici, la clausola limitativa della responsabilità dell’ente gestore e dei ricevitori autorizzati per la mancata trasmissione della matrice di giocata ai soli casi di dolo o colpa grave (nella specie, ai sensi del D.M. 29 ottobre 1957, art. 11, recante il Regolamento del concorso pronostici Enalotto) non altera i normali criteri di ripartizione dell’onere della prova di cui agli artt. 1218 e 2697 c.c., con la conseguenza che il debitore ricevitore, il quale voglia andare esente da responsabilità, ha l’onere di provare che l’inadempimento o inesatto adempimento, sia dipeso da causa estranea al suo potere di controllo, ovvero che la sua attività o inattività concreti colpa lieve (Sez. 3, Sentenza n. 13434 del 29/05/2013, Rv. 626378 – 01);

che parimenti infondate devono ritenersi le censure avanzate dalla D. con riguardo all’erroneo mancato rilievo della illegittimità dei provvedimenti istruttori con i quali è stata alla stessa impedito di comprovare il ricorso delle circostanze capitolate in sede testimoniale, dalla ricorrente giudicate decisive al fine di attestare la riconducibilità del relativo inadempimento a una causa alla stessa non imputabile o, in ogni caso, non contrassegnata da dolo o colpa grave;

che, al riguardo, è appena il caso di richiamare il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti (rifiuto che il giudice di merito non è tenuto a formalizzare in modo espresso e motivato, qualora l’inconcludenza dei mezzi istruttori invocati dalle parti possa implicitamente dedursi dal complesso della motivazione adottata: cfr. Sez. L, Sentenza n. 5742 del 25/05/1995, Rv. 492429 – 01), il ricorrente ha l’onere di dimostrare che con l’assunzione delle prove richieste la decisione sarebbe stata diversa, in base a un giudizio di certezza e non di mera probabilità, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove (cfr. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23194 del 04/10/2017, Rv. 645753 – 01);

che, nel caso di specie, varrà sottolineare la totale congruità logico-giuridica della valutazione – implicitamente fatta propria dal giudice a quo – della sostanziale irrilevanza delle circostanze di fatto indicate dalla D. come asseritamente decisive al fine di attestare la riconducibilità del relativo inadempimento a una causa alla stessa non imputabile (o, in ogni caso, non contrassegnata da dolo o colpa grave), atteso che dette circostanze di fatto (ossia, l’ininterrotta permanenza del ricevitore nell’esercizio di ricevitoria aperto l’intera giornata del 13/3/1987, e la conservazione, nell’apposito cassetto di custodia”, della matrice e dello spoglio della scheda di giocata) non sarebbero comunque valse a fornire un’attestazione (da esigere come certa e inequivocabile, ai fini della decisività della prova) dell’avvenuta adozione, da parte della stessa, di tutte le cautele funzionali a scongiurare il grave rischio dello smarrimento della documentazione delle giocate, e dunque (quale conseguenza logico-critica della prova di tale presupposto) della insussistenza di alcun profilo di rimproverabilità del relativo comportamento in termini di colpa grave;

che, al riguardo, varrà qui ribadire il principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della congruità della coerenza logica, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709).

che, nella specie, la corte territoriale ha espressamente evidenziato come, dall’esame delle evidenze processuali disponibili, fosse rimasta esclusa l’acquisizione di alcuna prova idonea a smentire la contraria presunzione di colpa (grave) incombente sulla D., o a comprovarne la mera levità del grado (al fine di valorizzare le limitazioni di responsabilità di cui al richiamato Regolamento del concorso pronostici Enalotto), avendo sottolineato il difetto di concludenza e di rilevanza dell’offerta probatoria della debitrice, tenuto conto che la stessa aveva omesso di precisare, tanto le particolari modalità della custodia delle schede giocate, quanto le specifiche cautele adottate al fine di evitare lo smarrimento o sottrazione, sì da configurare l’inevitabilità della sottrazione/smarrimento di matrice e spoglio della giocata e l’impedimento o la vanificazione dell’accesso di eventuali terzi al cassetto;

che tali omissioni si erano dunque tradotte nel sostanziale mancato assolvimento all’onere probatorio richiesto dal giudice di legittimità in sede rescindente, tenuto conto della natura dell’attività esercitata dalla D. (cfr. l’art. 1176 c.c.) e del connesso, necessario obbligo di custodia (art. 1177 c.c.) funzionale all’adempimento della prestazione oggetto di contratto (nella specie consistente nella trasmissione della scheda di gioco al gestore nel termine stabilito, anche in relazione al tempo di adempimento e all’insostituibilità della scheda per poter partecipare al concorso), alla luce dei principi stabiliti dalla stessa Corte di legittimità al fine di escludere il dolo o la colpa grave (smarrimento/sottrazione “per causa estranea alla sfera di controllo del ricevitore”; adozione delle cautele di custodia per l’adempimento degli obblighi stabiliti dal Regolamento del 1957);

che si tratta di considerazioni che il giudice del rinvio ha elaborato, nell’esercizio della discrezionalità valutativa ad esso spettante, nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica dell’interpretazione e di congruità dell’argomentazione, immuni da vizi d’indole logica o giuridica e, come tali, del tutto idonee a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dalla ricorrente;

che, pertanto, sulla base delle considerazioni sin qui illustrate, rilevata la complessiva infondatezza dei motivi d’impugnazione proposti dalla D., dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della stesso ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.900,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2018

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