Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7786 del 20/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7786 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso 22772-2015 proposto da:
SPERLONGANO EMILIO, ricorrente che non ha depositato il
ricorso entro i termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– con troricorrente
avverso la sentenza n. 8215/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata L’01 /10/2014;

Data pubblicazione: 20/04/2016

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott, MARCELLO

IACOBELLIS.

Ric. 2015 n. 22772 sez. MT – ud. 17-02-2016
-2-

Fatto e diritto
Il ricorso proposto da Sperlongano Emilio , notificato il 8/4/2015
nei termini di cui all’art. 369 c.p.e.

non risulta depositato

giusta certificazione della Cancelleria Centrale del

6/10/2015. AI difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità e la condanna
del ricorrente alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
l’impugnazione.
P.Q.M.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore
dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio liquidate in C 1.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma I quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, 9/2/2015

residente
dott. arcello Iacobellis

liquidate in E 1.000,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma I quater

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