Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7785 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. III, 31/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 31/03/2010), n.7785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA VALADIER 43, presso lo studio dell’avvocato ROMANO GIOVANNI, che

lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO (OMISSIS) in persona del

suo Presidente On. D.S.A., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GALLIA 86, presso lo studio dell’avvocato CASSANDRA

GIANLUIGI, rappresentata e difesa dall’avvocato DI MARTINO FERDINANDO

ANTONIO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

CONSORZIO BONIFICA DELL’UFITA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 670/2004 del TRIBUNALE di ARIANO IRPINO,

emessa il 6/12/2004, depositata il 09/12/2004, R.G.N. 416/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/01/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 18.01.2001, T.L. citava, innanzi al Giudice di Pace di Ariano Irpino, l’Amministrazione Provinciale di Avellino ed il Consorzio di Bonifica dell’Ufita, per sentire l’adito Giudicante dichiarare e riconoscere la responsabilità civile del soggetto proprietario e/o giuridicamente obbligato alla gestione e manutenzione della strada, ove si era verificato il sinistro del 24.02.2001 e, per l’effetto, condannare lo stesso al risarcimento del danno subito da parte attrice pari ad Euro 9.554,45.

Nell’atto predetto veniva chiaramente precisato che, essendo dubbia l’appartenenza della strada in questione, il danneggiato aveva invano richiesto, a mezzo del suo difensore, sia all’Amministrazione Provinciale di Avellino che al Consorzio di Bonifica dell’Ufita, il ristoro ai danni subiti, con distinte dell’1.3.2001.

Tuttavia, i suddetti Enti, con proprio note, rispettivamente dell’11.4.2001 e del 22.3.2001, avevano ritenuto entrambi di declinare ogni responsabilità, asserendo reciprocamente che la strada in parola apparteneva all’altra amministrazione.

Si costituivano, quindi, in giudizio gli Enti convenuti, eccependo, tra l’altro, ciascuno il proprio difetto di legittimazione passiva.

L’adito Giudice di Pace di Ariano Irpino con sentenza n. 173/03 così provvedeva: “dichiara l’esclusiva pari corresponsabilità degli enti convenuti, e li condanna al pagamento in favore di T.L. alla somma di Euro 6.921,52 oltre interessi legali”.

Proponevano appello, in via principale, l’Amministrazione Provinciale di Avellino, nonchè, in via incidentale, il Consorzio di Bonifica dell’Ufita.

Costituitosi il T., il Tribunale di Ariano Irpino, con la sentenza in esame n. 670/04, accoglieva l’appello principale e rigettava la domanda di risarcimento proposto da T.L. nei confronti dell’Amministrazione Provinciale di Avellino; condanna T.L. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”.

Ricorre per cassazione il T. con due motivi, illustrati da memoria; resiste con controricorso l’Amministrazione provinciale di Avellino, mentre non ha svolto attività difensiva il Consorzio di Bonifica dell’Ufita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 2 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 445, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; si afferma in particolare che “vero è che la classificazione della strada in questione, alla stregua dell’art. 2 del cd. C.d.S., avvenne, con le modalità di cui al D.P.R. n. 495 del 1992, art. 2, con decreto dell’Assessorato ai LL.PP. della Regione Campania n. 2525 dell’8/10/2001, ma tale atto non è idoneo, di per se, a far ritenere che all’epoca del sinistro, nel febbraio del 2001, l’Amministrazione provinciale di Avellino non avesse alcun titolo e connesso obbligo sulla strada in questione”. Si aggiunge che “ai fini dell’accertamento dell’uso pubblico di una strada comunale non sono determinanti le risultanze catastali o l’inclusione nell’elenco delle strada pubbliche, bensì le condizioni effettive in cui il bene si trova, atte a dimostrare la sussistenza dei requisiti del passaggio esercitato” e che “l’Amministrazione Provinciale di Avellino, se anche non fosse stata a quella data proprietaria formale della strada in questione, sarebbe ugualmente responsabile del sinistro alla stregua dell’art. 2051 c.c.”.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione alla condanna del T. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

Il ricorso è infondato in relazione ad entrambe le suddette censure.

Inammissibile è il primo motivo: i giudici di secondo grado, con sufficiente e logica motivazione e sulla base di un compiuto esame delle risultanze (soprattutto documentali) di causa, non più esaminabili nella presente sede, hanno infatti statuito, in accoglimento della tesi dell’appellante principale che “dalla documentazione all’incarto emerge che solo in epoca successiva al sinistro de quo, precisamente in data 8.10.2001, la Regione Campania approvava il Decreto n. 2525, con cui veniva disposto l’inserimento nel novero delle Strade Provinciali del tratto di strada di cui si discorre; emerge, altresì, per tabulas che, solo in data 30.10.2001, dunque, sempre nel periodo successivo alla verificazione dell’incidente in oggetto, il Consorzio di Bonifica dell’Ufita, al quale era stata affidata in concessione la realizzazione del tratto in questione, ne disponeva la cessione all’Ente Provinciale …

dunque, dagli innanzi indicati elementi di fatto emerge che l’attuale parte appellante, all’epoca del sinistro in cui venne coinvolto il T., non vantava nè il titolo dominicale sulla strada in questione, nè tantomeno aveva titolo per la custodia della stessa”.

A fronte di ciò, il ricorrente con il motivo in esame tende a un non consentito riesame nella presente sede di documenti e circostanze di fatto ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione passiva della Provincia.

Altresì inammissibile è il secondo motivo in ordine alle spese, risultando il governo delle stesse rimesso al potere discrezionale del giudice di merito e comunque non violato il principio della soccombenza.

In relazione alla natura della controversia sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese della presente fase.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

 

 

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