Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7785 del 27/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 27/03/2017, (ud. 07/12/2016, dep.27/03/2017),  n. 7785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13341-2012 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale mandatario della CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS

S.P.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, CARLA

D’ALOISIO, LELIO MARITATO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.D., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA POMPEO MAGNO 3, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO

GIANNI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIER

LUIGI CIARI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 104/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 14/02/2012 R.G.N. 275/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito l’Avvocato MARITATO LELIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza depositata il 14.2.2012, la Corte d’appello di Firenze rigettava l’appello proposto dall’INPS nei confronti della pronuncia di prime cure che aveva accolto l’opposizione proposta da G.D. avverso il ruolo esattoriale con cui le era stato intimato il pagamento di somme per contributi dovuti alla Gestione commercianti. La Corte, in particolare, riteneva che non fosse maturato il presupposto per l’iscrizione dell’appellata nella Gestione commercianti, dal momento che non era stato provato che ella partecipasse al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

Avverso tale pronuncia ricorre l’INPS con un unico motivo di censura, illustrato con memoria. G.D. resiste con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

Con l’unico motivo di ricorso, l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 202, 203 e 208, per avere la Corte di merito ritenuto l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione dell’odierna controricorrente presso la Gestione commercianti: ad avviso dell’Istituto, infatti, il fatto che ella fosse socia accomandataria di una società avente ad oggetto la gestione di immobili e che non sussistessero altri soggetti abilitati a compiere gli atti di gestione, costituirebbero indizi gravi, precisi e concordanti che deporrebbero in favore dell’obbligo di iscrizione oggetto del giudizio.

Dato atto dell’inammissibilità delle censure svolte dall’odierna controricorrente nei confronti della sentenza impugnata per non aver rilevato l’improcedibilità dell’appello siccome notificatole oltre il termine di dieci giorni di cui all’art. 435 c.p.c., trattandosi di rilievi che avrebbero dovuto mettere capo alla proposizione di un ricorso incidentale, il motivo del ricorso dell’INPS è infondato.

La disciplina relativa alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario è stata, come noto, modificata dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, il quale, nel riformulare la L. n. 160 del 1975, art. 29, comma 1, ha previsto che l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. n. 613 del 1966 sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ancorchè tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata);

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;

d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli.

Tenuto conto che la L. n. 1397 del 1960, art. 2 nel testo modificato dalla L. n. 45 del 1986, art. 3 stabilisce a sua volta che analogo obbligo di iscrizione (ricorrendo l’ulteriore requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza) grava sui soci di società in nome collettivo e sui soci accomandatari di società in accomandita semplice, risulta evidente che il presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella prestazione di un’attività lavorativa abituale all’interno dell’impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perchè – come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U n. 3240 del 2010 l’assicurazione obbligatoria non intende proteggere l’elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell’espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente, ancorchè detta prevalenza debba più congruamente riferirsi al resto delle attività proprie del soggetto, piuttosto che rispetto agli altri fattori produttivi dell’impresa (cfr. adesso in tal senso Cass. n. 278 del 2017). Nel caso di specie, la Corte ha acclarato che la pratica attività svolta dall’odierna controricorrente a beneficio della società (la quale peraltro risulta costituita per il godimento di due soli immobili, uno dei quali adibito a studio professionale del coniuge della controricorrente medesima) è “praticamente inconsistente”, riducendosi, “a tutto concedere, a qualche ora l’anno”. E tenuto conto nei confronti di codesto accertamento in fatto l’INPS non ha sollevato censure, deve escludersi che sulla sua base possano essere maturati i presupposti per l’iscrizione presso la Gestione commercianti.

Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017

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