Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7784 del 10/04/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/04/2020, (ud. 31/10/2019, dep. 10/04/2020), n.7784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30427-2018 proposto da:

S.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI

ANIMUCCIA, 15, presso lo studio dell’avvocato DONATO NICOLA,

rappresentata e difesa dall’avvocato D.R.P.;

– ricorrente –

contro

B.G.D.;

-intimato –

avverso la sentenza n. 443/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 13/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 31/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TEDESCO

GIUSEPPE.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucera, rigettando il gravame proposto dall’attuale ricorrente contro la sentenza di primo grado che aveva a sua volta rigettato la domanda da essa proposta contro B.G..

L’attrice aveva dedotto di essere unica erede, in forza di testamento olografo di B.E., deceduto l'(OMISSIS), il quale, con atto di donazione del 22 settembre 1998, aveva disposto di un immobile in favore del convenuto. Fatto è però che l’immobile apparteneva al de cuius solo per la quota del 50%, essendo l’altra metà di proprietà del coniuge T.C., deceduta il 14 dicembre 1997. Era vero che T.C. aveva disposto del bene per testamento in favore del futuro donante, tuttavia la successione non costituiva nella specie titolo valido a consentire la disposizione del bene per intero, essendo il testamento falso e, quindi, nullo e in ogni caso annullabile in quanto effettuato da soggetto vittima di circonvenzione da parte del donatario.

Le ragioni del rigetto dell’appello risiedono essenzialmente in ciò: seppure il testamento fosse nullo, B.E., essendo unico erede legittimo della moglie, era comunque diventato proprietario della totalità, potendo quindi disporre dell’immobile per intero al momento della donazione. Secondo la corte di merito tale statuizione, che integrava una autonoma ratio decidendi, sufficiente da sola a reggere la decisione, non era stata impugnata dall’appellante, conseguendone quindi la formazione del giudicato interno su questo punto.

La corte d’appello ha poi rigettato la domanda volta a fare accertare la nullità della donazione per violazione delle prescrizioni della legge notarile.

La corte ha osservato che l’attore non aveva dedotto tempestivamente la nullità della donazione sotto questo profilo, avendolo fatto tardivamente solo con l’atto di riassunzione del processo (che era stato sospeso in attesa della definizione del processo penale nei confronti del convenuto, processo poi definito con sentenza di assoluzione, rilevante nel giudizio civile, essendosi la Scaletti costituita parte civile).

Per la cassazione della sentenza la Scaletti ha proposto ricorso, affidato a tre motivi.

Il B. è rimasto intimato.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso dovesse essere rigettato con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il primo motivo denuncia omessa pronuncia sulla domanda con la quale l’attuale ricorrente aveva chiesto l’accertamento della falsità del testamento olografo di T.C..

Si rappresenta che l’attrice aveva anche un interesse morale all’accertamento della nullità della scheda, fermo restando che l’accertamento della nullità dell’olografo avrebbe travolto la donazione posta in essere sulla base di quel titolo.

Il motivo è infondato.

Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 14155/2017n. 20311/2011).

Ora, la fattispecie del rigetto implicito ricorre nella specie in modo esemplare. Infatti, la corte d’appello ha iniziato l’analisi della vicenda ponendo in luce che la decisione di primo grado, nel prospettare la carenza di interesse ad agire, aveva proposto una ulteriore ragione del decidere: che il B., in quanto unico successibile ex lege della T., era divenuto comunque proprietario del bene, essendo quindi legittimato a disporre per intero al momento della donazione (che è di data posteriore rispetto alia morte della T.). Quindi – posto che la domanda di nullità del testamento era stata proposta in funzione strumentale rispetto all’accertamento della nullità della donazione, per carenza della titolarità del diritto per intero in capo al donante – la corte ha ritenuto che il rilievo del prima, giudice, fondato sulla inattaccabilità della donazione sotto questo profilo, esaurisse la vicenda.

Per completezza di esame si osserva ancora che non emerge nè dalla sentenza nè dal ricorso che l’attrice avesse giustificato altrimenti la domanda di nullità del testamento, se non con l’interesse a farne discendere la nullità della donazione. In particolare non risulta che il riferimento all’interesse morale, ventilato in modo del tutto generico con il motivo in esame, fosse stato già fatto valere in sede di merito con la concretezza richiesta per poter giustificare l’azione.

Secondo l’insegnamento di questa Corte, in materia testamentaria, l’attore titolare della legittimazione ad esercitare le azioni di nullità ed annullamento non è esentato dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, per cui l’azione stessa non è proponibile in mancanza della prova, da parte del medesimo attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare – attraverso la rimozione degli effetti del testamento impugnato – una lesione attuale del proprio diritto ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica (Cass. n. 2489/2019).

Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 581 e 582 e 1421 c.p.c..

La Corte, nel riconoscere comunque la titolarità del cespite per intero in capo al donante, ha dato per scontato che la T. non avesse altri successibili ex lege oltre al coniuge superstite, in assenza di un accertamento su questo punto.

Il motivo è infondato.

La torte ha riconosciuto che il coniuge fosse il solo erede della moglie, il che è fattispecie giuridicamente configurabile in linea di principio: ex art. 583 c.c., infatti, se non ci sono discendenti, ascendenti o fratelli o sorelle del defunto o loro discendenti l’intera eredità è devoluta al coniuge.

E’ ovvio quindi che la relativa valutazione intanto potrebbe rilevare un errore di diritto, in quanto fosse già emersa nel giudizio di merito la esistenza di congiunti della de cuizis in concorso con il coniuge, mentre ciò non risulta nè dalla sentenza e nemmeno dal ricorso, laddove la presenza di altri successibili in concorso con il coniuge è prospettata in via di mera ipotesi.

Il rilievo ventilato nel ricorso, secondo cui anche il convenuto aveva prospettato il problema della integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi ex lege, non modifica i termini della questione, perchè in sede di legittimità il difetto di contraddittorio deve essere un fatto certo e non una ipotesi conseguente a una omissione di indagine nei gradi di merito.

E’ stato chiarito che la non integrità del contraddittorio è rilevabile, anche d’ufficio, in qualsiasi stato e grado del procedimento e, quindi, anche in sede di giudizio di legittimità, nel quale la relativa eccezione può essere proposta, anche per la prima volta, nel solo caso in cui il presupposto e gli elementi di fatto posti a fondamento della stessa emergano ex se dagli atti del processo di merito, senza la necessità di nuove prove e dello svolgimento di ulteriori attività; in tal caso, tuttavia, la parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio ha l’onere non soltanto di indicare le persone che debbono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari e di provarne l’esistenza, ma anche quello di indicare gli atti del processo di merito dai quali dovrebbe trarsi la prova dei presupposti di fatto che giustificano la sua eccezione (Cass. n. 25305/2008; n. 18110/2011).

Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. e delle prescrizioni della legge notarile.

La corte male ha fatto a ritenere tardive le deduzioni attoree sulla violazione della legge notarile. Queste, infatti, erano state già prospettate con la citazione per il giudizio di primo grado, mentre nel seguito del giudizio furono solo individuate le norme violate e furono articolati i capitoli di prova volti a dimostrare i deficit di cui il de cuius era affetto.

Il motivo è inammissibile.

La ricorrente censura la decisione ipotizzando un contenuto della iniziale citazione diverso da quello che emerge dalla sentenza impugnata. Pertanto, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, il ricorrente avrebbe dovuto suffragare la censura riportando le parti di interesse dell’atto iniziale.

Al contrario la censura si esaurisce nella perentoria affermazione della erroneità dell’affermazione della corte di merito, che la ricorrente giustifica con un generico richiamo all’atto di citazione.

Occorre ancora aggiungere che la corte di merito ha rilevato testualmente che “quale sia questa patente violazione della legge notarile l’attrice non lo ha mai precisato, visto che sul punto tace completamente nei suoi scritti difensivi ex art. 190 c.p.c.”.

Per completezza di esame si ricorda che le formalità previste dall’art. 56 della legge notarile implicano che chi interviene all’atto sia interamente privo dell’udito. Una grave difficoltà di udito non legittima il ricorso alle cautele apprestate dalla norma, ma comporta che il notaio o la persona di fiducia diano lettura a voce tanto alta che il soggetto possa sentire.

La legge notarile, poi, non disciplina l’intervento nell’atto pubblico del comparente cieco. L’attività negoziale del cieco è invece disciplinata dalla L. 3 febbraio 1975, n. 18. Con la modifica apportata alla L. n., art. 58, ora si richiede la presenza dei testimoni “qualora anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere”, laddove, nella specie, non si mette in discussione che il donante sapesse leggere e scrivere e che abbia firmato l’atto. In ogni caso, trattandosi di donazione, la presenza dei testimoni è richiesta in via generale dell’art. 48 della legge notarile.

Analogamente inammissibile è il quarto motivo, con il quale si lamenta la mancata ammissione dei capitoli di prova volti ad accertare i deficit uditivi e visivi del donante. Non sono infatti riportati i capitoli di prova di cui si lamenta la mancata ammissione, mentre tale onere è imposto a colui che intende proporre in cassazione una simile censura (Cass. n. 19985/2017; n. 14107/2017). La censura è poi articolata in modo formale, senza alcun riferimento alla decisività dei fatti da provare in rapporto al reale significato delle prescrizioni imposte dalla legge notarile, come sopra identificato.

In conclusione il ricorso va interamente rigettato.

Nulla sulle spese.

Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 31 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA