Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7784 del 03/04/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 7784 Anno 2014
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Relatore: SESTINI DANILO

SENTENZA
sul ricorso 15872-2008 proposto da:
DOCERE

SRL

80055150587,

in

persona

dell’Amministratore unico, suo legale rappresentante
sig.ra ELISA VERRELLI, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 138, presso lo studio
dell’avvocato POLCHI RODOLFO, che la rappresenta e
2014

difende giusta procura a margine;
– ricorrente –

488
contro

COMUNE ROMA 02438750586, in persona del Sindaco
GIOVANNI ALEMANNO, elettivamente domiciliato in ROMA,

1

Data pubblicazione: 03/04/2014

VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio
dell’avvocato MATARAZZI CATELLO, che lo rappresenta e
difende giusta procura a margine;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1860/2007 della CORTE

8034/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/02/2014 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per l’inammissibilita’ in subordine, per il rigetto
del ricorso.

2

D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/04/2007 R.G.N.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Docere a r.l. chiedeva la condanna
del Comune di Roma al risarcimento dei danni
conseguiti alla locazione di alcuni locali -posti
all’interno di uno stabile adibito a plesso

oltre un ventennio- che erano stati restituiti
gravemente deteriorati e mancanti degli arredi.
Costituitosi in giudizio il convenuto (che
resisteva e proponeva una domanda
riconvenzionale), il Tribunale di Roma pronunciava
sentenza con cui accoglieva la domanda di
risarcimento dei danni provocati all’immobile,
mentre rigettava quella concernente i danni
relativi agli arredi, condannando altresì la
Docere s.r.l. al risarcimento dei danni per
mancata fornitura degli arredi scolastici.
Sull’appello principale del Comune e su quello
incidentale della società Docere, la Corte di
Appello di Roma provvedeva rilevando -d’ufficiola nullità, per difetto di forma scritta, del
contratto di locazione, rigettando pertanto tutte
le domande e compensando integralmente le spese di
entrambi i gradi di giudizio.
Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione
la soc. Docere s.r.1., affidandosi a due motivi
illustrati da memoria; il Comune di Roma resiste a
mezzo di controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE

scolastico e detenuti dal predetto Comune per

1.

Il primo motivo deduce “violazione e falsa

applicazione degli artt. 1350 e 1421 c.c., nonché
degli articoli 16 e 17 della legge 18 novembre
1923 n. 2440, in relazione all’art. 360 n. 3” e
censura la sentenza impugnata per aver rilevato
d’ufficio la nullità del contratto benché il

nonostante che la questione non avlse costituito
oggetto di specifici motivi di gravame.
Il secondo motivo deduce, invece, “violazione
dell’art. 112 C.P.C. e 2043 c.c. in relazione
all’art. 360 n. 3 C.P.C.”, censurando la Corte
territoriale per non avere -comunque- valutato la
domanda di risarcimento danni ex art. 2043 c.c.,
atteso che “la Docere aveva prospettato come fatto
fondante la detenzione e l’utilizzo che il Comune
aveva avuto dei beni”.
2.

Il primo motivo (che è assistito dal

seguente quesito di diritto: “se al giudice di
secondo grado sia precluso rilevare la nullità del
contratto, per difetto di forma scritta richiesta
ad substantiam, quando la validità sia stata
pronunciata dal giudice di primo grado e la
pronuncia non sia stata investita da specifico
motivo di gravame”) è fondato e merita
accoglimento.
3.

E’ noto, infatti, che -secondo il

consolidato orientamento di questa Corte, cui deve
darsi continuità- “il rilievo d’ufficio della
nullità del contratto è precluso quando sulla
4

Tribunale di Roma ne avesse ritenuto la validità e

validità del contratto si sia formato giudicato,
anche implicito, come allorché il giudice di primo
grado, accogliendo la domanda, abbia mostrato di
ritenere valido il contratto, e le parti, in sede
di appello, non abbiano mosso alcuna censura
inerente la sua validità” (Cass. n. 23235/2013;

cfr. anche Cass. n. 23674/2008; Cass. n.
18540/2009; Cass. n. 1535/2012), mentre il
principio della rilevabilità d’ufficio della
nullità anche in grado di appello (affermato, fra
le altre, da Cass. 11847/2003 citata dalla
controricorrente e, più recentemente, da Cass.,
S.U. n. 14828/2012) presuppone che non sussista
preclusione derivante da giudicato.
4. Accolto -pertanto- il primo motivo e
dichiarato assorbito il

secondo, deve disporsi il

rinvio della causa alla Corte di Appello di Roma,
in diversa composizione, che dovrà attenersi al
sopra richiamato principio di diritto e dovrà
provvedere anche in ordine alle spese del presente
giudizio.
P.Q.M.
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La Corte accoglie il primo motivo, dichiara !•
assorbito il secondo, cassa in relazione e rinvia
alla Corte di Appello di Roma, in diversa
composizione, che provvederà anche sulle spese del
presente giudizio.
Roma, 25.2.2014

ig

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