Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7783 del 27/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 27/03/2017, (ud. 06/12/2016, dep.27/03/2017),  n. 7783

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4524-2011 proposto da:

FONDAZIONE ENASARCO ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AGENTI E RAPPRESENTANTI

DI COMMERCIO, C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

POMPEO MAGNO, 23/A, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO PROIA,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MARMI & TRAVERTINI S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DI RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato GERARDO VESCI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERO GUALTIEROTTI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8366/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/02/2010 R.G.N. 5655/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato SILVESTRI MATTEO per delega Avvocato PROIA

GIAMPIERO;

udito l’Avvocato LO SASSO GIOVANN per delega Avvocato VESCI GERARDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Si controverte dell’opposizione a decreto ingiuntivo notificato dalla Fondazione Enasarco alla società Marmi e Travertini s.r.l. per l’omesso versamento di contributi previdenziali in favore di alcuni agenti relativamente al periodo 1996 – 2000.

La Corte d’appello di Roma, nel confermare la decisione del primo giudice – che aveva accolto l’opposizione revocando il decreto opposto – ha osservato che nella fattispecie, dalla documentazione richiamata dalla Enasarco e posta a base degli accertamenti ispettivi che avevano dato luogo al procedimento monitorio, non era emersa la sussistenza di un obbligo di promozione dei contratti di agenzia da parte dei soggetti che operavano per l’appellata società, nè l’appellante aveva dedotto l’esistenza di un obbligo siffatto in capo a coloro i quali erano stati qualificati come agenti della società Marmi e Travertini s.r.l.

Per la cassazione della sentenza ricorre la Fondazione Enasarco – Ente Nazionale Assistenti Agenti e Rappresentanti di commercio con un solo motivo.

Resiste con controricorso la società Marmi e Travertini s.r.l.

Le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con un solo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 1742 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, assumendo che la Corte d’appello è incorsa in errore allorquando ha ritenuto che i rapporti di collaborazione per i quali era stata accertata l’omissione contributiva oggetto di causa non erano riconducibili allo schema legale tipico del contratto di agenzia, essendo, invece, qualificabili come rapporti di mero procacciamento d’affari, esclusi, pertanto, dall’obbligo di iscrizione e contribuzione al regime previdenziale integrativo gestito dall’Enasarco. In particolare la ricorrente contesta l’affermazione della Corte territoriale secondo la quale ciò che rileverebbe ai fini della qualificazione del rapporto di agenzia sarebbe solo l’assunzione dell’obbligo giuridico del collaboratore a svolgere l’attività di promozione e che sarebbe, invece, del tutto irrilevante la continuità del rapporto, quale elemento non incompatibile anche con la fattispecie atipica del procacciamento di affari. Invece, secondo il presente assunto difensivo, la continuità e la stabilità dei rapporti lavorativi in esame era dimostrata non solo dal dato temporale della loro durata, ma anche dal fatto, omesso dalla Corte di merito, che per quell’attività i collaboratori avevano percepito compensi ingenti e considerevoli in funzione del volume degli affari di volta in volta procurati.

Il ricorso è infondato.

Invero, la Corte territoriale, dopo aver dichiarato di condividere l’orientamento di legittimità (Cass. sez. lav. n. 13629 del 2005) secondo cui la prestazione dell’agente è stabile, avendo egli l’obbligo di svolgere l’attività di promozione dei contratti, mentre quella del procacciatore è occasionale, nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa, ha specificato che nel caso di specie non era emersa dalla documentazione richiamata dall’Enasarco, ai fini della pretesa contributiva oggetto di causa, la sussistenza, in capo ai soggetti ritenuti essere agenti dell’appellata società, dell’obbligo di promozione dei contratti, aggiungendo che nemmeno l’appellante aveva dedotto l’esistenza di un siffatto obbligo per i soggetti da essa qualificati come agenti della controparte.

In pratica, con motivazione adeguata ed esente da rilievi di legittimità, la Corte d’appello ha spiegato che dalla documentazione acquisita, essenzialmente di natura contabile, non erano emersi elementi univoci atti a far ravvisare la sussistenza di un obbligo contrattuale – per i soggetti in questione – di svolgere per la società appellata un’attività di promozione di contratti; nè tali elementi potevano trarsi dalla circostanza che alcuni dei soggetti per i quali erano richiesti i contributi fossero divenuti agenti solo in un periodo successivo a quello oggetto di causa.

Ne consegue che non sono ravvisabili i lamentati vizio di cui in premessa, non potendosi trascurare di ricordare che in tema di giudizio di cassazione, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Conseguentemente, per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza. Pertanto, il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di base (v. in tal senso Cass. Sez. 3 n. 9368 del 21/4/2006, nonchè Cass. sez. lav. n. 15355 del 9/8/2004).

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 4100,00, di cui Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017

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