Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7783 del 03/04/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 7783 Anno 2014
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

SENTENZA

sul ricorso 15867-2008 proposto da:
BANCA P ETRURIA LAZIO SCARL 00367210515, in persona
del legale rappresentante Direttore Generale dott.
ALFREDO BERNI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
E, Q. VISCONTI

RISTUCCIA
2014
487

20,

presso lo studio dell’avvocato

RENZO, che

la rappresenta

e difende

unitamente all’avvocato TUFARELLI LUCA giusta procura
a margine;
ricorrente
contro

PETRELLI

PAOLA

PTRPLA57P46H501M,

1

elettivamente

Data pubblicazione: 03/04/2014

domiciliata in ROMA, VIA SEBINO 11, presso lo studio
dell’avvocato CAIANIELLO SALVATORE, che la
rappresenta e difende giusto mandato in calce;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 3519/2007 del TRIBUNALE di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

25/02/2014

dal

Consigliere

Dott.

RAFFAELLA LANZILLO;
udito l’Avvocato MARIANNA RISTUCCIA per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per l’inammissibilita’ in subordine per il rigetto
del ricorso.

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ROMA, depositata il 28/06/2007 R.G.N. 80376/2005;

Svolgimento del processo

Con sentenza 14 febbraio – 20 giugno 2007 n. 3519 il Tribunale
di Roma, su ricorso di Paola Petrelli, ha dichiarato illecita
per violazione della legge a tutela dei dati personali (d.
lgs. 30 giugno 2003 n. 196) la condotta della Banca Popolare

relazione alla seguente vicenda.
Convenuta in giudizio con ricorso ai sensi dell’art. 700 cod.
proc. civ. da un suo dipendente licenziato, avv. Gianfranco
Caianiello (marito della Petrelli), che chiedeva il reintegro
nel posto di lavoro, la Banca ha prodotto in giudizio tramite
il suo difensore, avv. Mario Antonini, le buste paga della
Petrelli, delle quali era in possesso in relazione ad un mutuo
precedentemente concesso alla stessa.
La produzione aveva lo scopo di smentire quanto il ricorrente
affermava circa il periculum in mora,

adducendo che la sua

mancata reintegrazione nel posto di lavoro e la perdita della
retribuzione avrebbero arrecato grave danno alla sua famiglia,
anche a causa dell’impossibilità di rimborsare le rate di un
mutuo contratto dalla moglie nei confronti della medesima
Banca Popolare dell’Etruria.
Con ricorso notificato il 27 febbraio 2007 ai sensi dell’art.
152 d. lgs. 196/2003, la Petrelli ha chiesto la condanna della
BPEL e del suo difensore, avv. Mario Antonini, per violazione
dell’art. 23 del testo cit., per non avere essa autorizzato la

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dell’Etruria e del Lazio (BPEL), soc. coop. a r. l., in

produzione in giudizio delle sue buste paga. Ha chiesto anche
il risarcimento dei danni nell’importo di C 26.000,00.
La BPEL ha resistito, invocando in suo favore l’esimente di
cui all’art. 24, l ° comma lett.

f) d. lgs. cit., che autorizza

l’uso dei documenti riservati per esigenze di difesa in

Il Tribunale ha

accolto

la domanda

attrice quanto

all’accertamento dell’illiceità del comportamento della BPEL
ed ha respinto la richiesta di risarcimento dei danni.
BPEL propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria.
Resiste la Petrelli con controricorso.
Motivi della decisione

1.- La sentenza impugnata ha ritenuto illegittima la
produzione in giudizio delle buste paga della Petrellidk con la
motivazione che i cedolini degli emolumenti sono dati
personali protetti dall’art. 4 legge n. 196/2003 cit.; che
l’interessata non aveva dato il suo consenso alla loro
utilizzazione e che non poteva essere invocata la scriminante
dell’esercizio del diritto di difesa, trattandosi di
documenti riguardanti un soggetto terzo e non una parte del
giudizio, dei quali la Banca era in possesso per ragioni
estranee alla questione controversa. Ha ritenuto che la
produzione in giudizio possa ritenersi autorizzata solo se
direttamente riconducibile alle parti in causa e se
indispensabile per l’esercizio del diritto di difesa; non solo
per avvalorare argomentazioni difensive a titolo
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giudizio.

esemplificativo e comparativo; che i documenti avrebbero
potuto essere utilizzati solo rendendo non identificabile il
soggetto a cui si riferiscono.
2.- Con l’unico motivo la Banca ricorrente denuncia violazione
dell’art. 24 lett.

f) del d. lgs. n. 196/2003 cit., anche in

decisione impugnata verrebbe a creare un conflitto fra tutela
della privacy ed esercizio del diritto di difesa in giudizio.
Richiama il Parere 3 giugno 2004 del Garante per la protezione
dei dati personali, secondo cui il fatto che le informazioni
utilizzate a fini difensivi si riferiscano a soggetti terzi
non è decisivo al fine di richiedere il consenso del titolare,
purché siano rispettati i principi di pertinenza e di non
eccedenza, come deve dirsi del caso in esame, ove la Banca
intendeva replicare alle argomentazioni del suo dipendente,
secondo cui la famiglia sarebbe rimasta priva di mezzi,

in

mancanza del suo reintegro nel posto di lavoro.
3.-

Deve essere preliminarmente respinta l’eccezione della

resistente – peraltro immotivata –

di improcedibilità del

ricorso perché non notificato al Garante, come prescritto per
l’atto introduttivo del giudizio.
La legge non prescrive alcuna notifica al Garante, se non
quando il ricorso si rivolga contro un provvedimento dello
stesso. In tal senso deve essere interpretato il disposto
dell’art. 152, 4 ° e 7 ° comma, d. lgs. 196/2003.

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relazione agli art. 2, 24 e 111 Cost., sul rilievo che la

Qualora si tratti di materie di particolare importanza o che
presentino profili controversi e meritevoli
dell’interessamento del Garante, spetterà al giudice valutare
se disporre che sia data comunicazione allo stesso della
pendenza della controversia, se del caso anche tramite la

Nella specie non ricorre alcuno degli estremi di cui sopra.
4.- Nel merito, il ricorso è fondato.
In primo luogo,

non si può condividere l’affermazione del

Tribunale circa l’estraneità della Petrelli alla controversia
nel corso della quale la Banca ha esercitato il suo diritto.
Non solo la situazione patrimoniale della stessa ha costituito
oggetto di discussione e di accertamento giudiziale su
sollecitazione di una delle parti del processo, cioè del
Caianiello, ma soprattutto questi ha fatto indirettamente
valere, accanto al suo, gli interessi dell’intero nucleo
familiare, ivi inclusa la mogliel e l’esigenza della stessa di
rimborsare un mutuo; sicché le condizioni economiche di lei
costituivano

in

certa

misura

oggetto

(riflesso)

di

controversia, nele9 &ce stesso interessey donde anche la
legittimazione della controparte a difendersi sul punto,
adducendo i fatti a sua conoscenza / iidonei a contrastare
l’avversaria affermazione t-r-cfpr-i-t-e—141~-a• documentazione, fra
(
che anche la moglie del
cui quella diretta a dimostrare
ricorrente godeva di uno stipendio.

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notificazione a lui degli atti di parte.

In secondo luogo il c.d. “trattamento” dei dati riservati nella specie, la diffusione dei documenti relativi all’entità
della retribuzione della moglie del ricorrente per il
reintegro nel posto di lavoro – è avvenuto esclusivamente in
relazione ad un soggetto che già era conoscenza dei suddetti

stessa Petrelli, che aveva fatto della sua personale
conoscenza della situazione patrimoniale della moglie e della
famiglia, specifico argomento di difesa delle sue ragioni.
A fronte di tali deduzioni, non poteva essere negato alla
Banca il diritto di difendersi e di confutare le avversarie
ragioni, utilizzando i documenti di cui era legittimamente in
possesso a dimostrazione dei redditi della moglie.
La giurisprudenza ha più volte chiarito che l’art. 24 del
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 permette di prescindere dal
consenso dell’interessato quando il trattamento dei dati sia
necessario per far valere o difendere un diritto in giudizio,
pur se tali dati non riguardino una parte del giudizio in cui
la produzione viene eseguita (Cass. civ. Sez. l, 20 settembre
2013 n. 21612).
Unica condizione richiesta è che la produzione sia pertinente
alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalità; che sia
cioè utilizzata esclusivamente nei limiti di quanto necessario
al legittimo ed equilibrato esercizio della propria difesa
(Cass. civ. S.U. 8 febbraio 2011 n. 3033; Cass. civ. Sez. l,
11 luglio 2013 n. 17204 e 1 0 agosto 2013 n. 18443, ed altre).
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dati, unica controparte della Banca essendo il marito della

Manifestamente illogica è poi la motivazione del Tribunale,
secondo cui la produzione in giudizio dei cedolini delle
retribuzioni della Pedretti sarebbe stata lecita solo se
anonima.
Ciò equivarrebbe a dire che la produzione sarebbe stata

delle buste paga avrebbe privato la difesa della Banca di ogni
pratica utilità, essendo in discussione le condizioni
economiche del Caianiello e della sua famiglia; non quelle di
un personaggio ignoto.
In definitiva, va ribadito il principio per cui

l’interesse

alla riservatezza dei dati personali deve cedere, a fronte di
autentiche esigenze di difesa di altri interessi
giuridicamente rilevanti, fra cui quello al corretto e
coerente esercizio del diritto di difesa in giudizio /
assumendo in ogni caso e a fronte di ogni decisione come
criterio direttivo la elon-s-a.

.a.t.Lettuar.e–4.1na. comparazione tra gli interessi concretamente
coinvolti: comparazione a cui deve procedere il giudice del
merito, sulla base del suo sereno ed equilibrato apprezzamento
(cfr. sul tema, Cass. civ. Sez. Lav. 30 giugno 2009 n. 15327).
Le questioni bagatellari, i casi in cui l’asserito abuso sia
in realtà privo di ogni pratica rilevanza e inidoneo a
produrre alcuna conseguenza pregiudizievole, venendo i dati
diffusi solo fra coloro che già li conoscono, debbono essere
senza timore accantonati.
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legittima solo se inefficace, considerato che l’anonimato

Ferme restando le esigenze di fondo a cui si ispira la
normativa in tema di riservatezza, l’abuso di protezione
avrebbe il solo effetto di ingolfare il sistema e di
annacquare nell’indifferenziazione la tutela delle situazioni
e degli interessi effettivamente meritevoli.

ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa
nel merito.
La domanda di Paola Pedretti

non è fondata e deve essere

rigettata, avendo la Banca Popolare dell’Etruria
legittimamente esercitato il suo diritto di difesa, tramite
atti anche oggettivamente inidonei a ledere il diritto della
resistente alla riservatezza.
6.- Considerata la natura della controversia e le presumibili
difficoltà di interpretazione della normativa, desumibili
anche dal fatto che la tesi della ricorrente è stata condivisa
dal Tribunale, si ravvisano giusti motivi per compensare le
spese dell’intero giudizio, ivi incluso il presente grado.
P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza
impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta
da Paola Pedretti.
Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2014
L

Il Presidente

5.- La sentenza impugnata è annullata e, non essendo necessari

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