Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7782 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. III, 31/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 31/03/2010), n.7782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G. (OMISSIS), B.V.

(OMISSIS), D.P.M. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FILIPPO MEDA 169, presso lo

studio dell’avvocato FIGLIUZZI CORRADO, che li rappresenta e difende

giusta in atti;

– ricorrenti –

contro

ALLIANZ SUBALPINA SOC. ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA

(OMISSIS) in persona dei legali rappresentanti Dr. O.

G. e Dr.ssa M.R., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che

lo rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

L.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 970/2004 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

emessa il 6/7/2004, depositata il 23/11/2004, R.G.N. 14/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

21/01/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato CORRADO FIGLIUZZI;

udito l’Avvocato GIORGIO SPADAFORA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 3.10.1988, B. G. e B.V. convenivano innanzi al Tribunale di Pescara L.G. e la Compagnia Allianz Pace Assicurazioni s.p.a.; con altro atto di citazione, notificato in data 3.10.1988 e 7.10.1988, B.V. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Pescara L.G. e la Compagnia Allianz Pace Assicurazioni s.p.a.; ancora, con altro atto di citazione notificato in data 3.10.1988 e 7.10.1988 D.P.M. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Pescara il L. e detta Compagnia di assicurazioni. Tutti per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito delle lesioni personali riportate nell’incidente stradale accaduto il 28.11.1987 sulla Circonvallazione di Pescara, mentre erano trasportati, a titolo contrattuale, su una autovettura condotta da L. e venuta in collisione con altra autovettura condotta da V.C..

Si costituivano in giudizio l’Allianz Pace Assicurazioni e L. G..

L’adito Tribunale, con sentenza n. 1321/2003 della sezione stralcio, riunite le cause, rigettava la domanda attrice, ritenendo che “nella causazione del sinistro alcuna responsabilità, neppure minima, può essere attribuita al L.”.

A seguito dell’appello di B.G., B.V. e D.P.M., costituitisi la Allianz Subalpina (a seguito di fusione per incorporazione in quest’ultima della Allianz Pace Assicurazioni) e il L., la Corte d’Appello di L’Aquila, con la sentenza in esame depositata in data 23.11.2004, rigettava il gravame e confermava quanto stabilito in primo grado, affermando che “dalle richiamate emergenze processuali, risulta come la responsabilità esclusiva dell’incidente sia da attribuire al V. che effettuò una manovra giuridicamente vietata, contrastante con regole minime di prudenza, tra le più pericolose e rischiose immaginabili, tra le più rare ad esser poste in essere, e ciò, per di più, nella tarda serata di un mese invernale e in presenza di un tempo “nuvoloso”: una manovra che, per le dette ragione, era prevedibile. Nè vale addurre in contrario, secondo quanto gli appellanti fanno, che il L. stesse procedendo sulla corsia di sorpasso a velocità eccessiva”.

Ricorrono per cassazione i B. e la D.P. con tre motivi, illustrati da memoria; resiste con controricorso l’intimata assicurazione, mentre non ha svolto attività difensiva il L..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce “falsa applicazione di norme di diritto per l’evidente fraintendimento dell’art. 2054 c.c., costituente un punto decisivo della controversia, nell’erroneo presupposto che detto articolo limiti l’azione del trasporto contro il trasportatore e dei terzi in via generale.

Invero il combinato disposto dell’art. 2054 c.c. e del successivo art. 2055 c.c. sono posti a tutela delle persone lese dalla circolazione dei veicoli, restando invece sottoposta a condizione il carico del risarcimento dei danni che invece che deve invece avvenire a seguito delle risultanze istruttorie, infatti nel primo comma si richiede al vettore o al conducente del mezzo coinvolto nel sinistro di “provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” ed ancora nel citato art. 2054 c.c., comma 2, nel presumere “fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso, ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli” detta due norme, una volta una generale di tutela rivolta ai danneggiati, l’altra rivolta al soggetto passivo della tutela, il quale, provata la responsabilità del conducente antagonista, può ripetere da quest’ultimo le somme eventualmente da lui sborsate per il risarcimento da lui corrisposto ai danneggiati dell’incidente stradale de quo.” Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 2055 c.c.; si afferma che la norma in esame, infatti, sancisce lo stretto vincolo di solidarietà fra i coobbligati al risarcimento dei danni rispetto al danneggiato. Ne discende che quest’ultimo può agire in giudizio contro chiunque dei coobbligati per ottenerne il risarcimento dei danni subiti. Mentre la valutazione in concreto dei nessi causali e quindi dei differenti gradi di responsabilità, ha rilevanza solo fra i coobbligati ed esclusivamente ai fini della ripartizione fra loro.

E’ infatti norma generale che ogni azione od omissione debba essere valutata nel caso specifico.

Il Codice della strada detta norme precise sulla correttezza di guida, sancendo, in via generale il criterio universale di prudenza, per cui, la scorrettezza anche estrema di un conducente non autorizza l’altro conducente a venir meno alle norme generali di prudenza.

Con il terzo motivo si deduce difetto di motivazione; si afferma che “il giudicante prescindendo da qualsiasi elemento oggettivo, ha ritenuto acquisita la prova liberatoria sulla condotta di guida del L.. Ambedue le sentenze sono prive delle considerazioni svolte dai giudicanti, su un punto decisivo della controversia, al fine di controllarne l’iter logico, attraverso il quale sono pervenuti alle decisioni adottate, necessario ai fini della correttezza giuridica e della coerenza logica nonchè della adeguatezza della relativa motivazione”.

Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte censure, da trattarsi congiuntamente in quanto aventi ad oggetto il medesimo thema decidendum dell’accertamento di responsabilità in relazione al sinistro in questione.

A fronte, infatti, della sopra riportata (anche se in parte) sufficiente e logica motivazione, sulla base di un compiuto esame delle risultanze processuali non più esaminabili nella presente sede di legittimità, i ricorrenti tendono ad un’ulteriore valutazione dei fatti di causa in ordine a detto accertamento di responsabilità.

Tra l’altro, sempre sulla base del potere discrezionale spettante al giudice del merito, la Corte di Merito ha ritenuto sussistere elementi probatori (rapporto della Polizia Stradale e interrogatorio formale di B.G.), tali da consentire il superamento della presunzione di corresponsabilità di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, affermando, in particolare, che “il L. in realtà tentò tutto il possibile per evitare l’incidente effettuando una manovra di emergenza, ma purtroppo senza successo”, con conseguente ritenuta esclusiva responsabilità del V..

In relazione alla natura della controversia, sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese della presente fase.

PTM

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FILIPPO MEDA 169, presso lo studio dell’avvocato FIGLIUZZI CORRADO, che li rappresenta e difende giusta in atti;

– ricorrenti – contro ALLIANZ SUBALPINA SOC. ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA (OMISSIS) in persona dei legali rappresentanti Dr. O. G. e Dr.ssa M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente – e contro L.G.;

– intimato – avverso la sentenza n. 970/2004 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, emessa il 6/7/2004, depositata il 23/11/2004, R.G.N. 14/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 21/01/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato CORRADO FIGLIUZZI;

udito l’Avvocato GIORGIO SPADAFORA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 3.10.1988, B. G. e B.V. convenivano innanzi al Tribunale di Pescara L.G. e la Compagnia Allianz Pace Assicurazioni s.p.a.; con altro atto di citazione, notificato in data 3.10.1988 e 7.10.1988, B.V. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Pescara L.G. e la Compagnia Allianz Pace Assicurazioni s.p.a.; ancora, con altro atto di citazione notificato in data 3.10.1988 e 7.10.1988 D.P.M. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Pescara il L. e detta Compagnia di assicurazioni. Tutti per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito delle lesioni personali riportate nell’incidente stradale accaduto il 28.11.1987 sulla Circonvallazione di Pescara, mentre erano trasportati, a titolo contrattuale, su una autovettura condotta da L. e venuta in collisione con altra autovettura condotta da V.C..

Si costituivano in giudizio l’Allianz Pace Assicurazioni e L. G..

L’adito Tribunale, con sentenza n. 1321/2003 della sezione stralcio, riunite le cause, rigettava la domanda attrice, ritenendo che “nella causazione del sinistro alcuna responsabilità, neppure minima, può essere attribuita al L.”.

A seguito dell’appello di B.G., B.V. e D.P.M., costituitisi la Allianz Subalpina (a seguito di fusione per incorporazione in quest’ultima della Allianz Pace Assicurazioni) e il L., la Corte d’Appello di L’Aquila, con la sentenza in esame depositata in data 23.11.2004, rigettava il gravame e confermava quanto stabilito in primo grado, affermando che “dalle richiamate emergenze processuali, risulta come la responsabilità esclusiva dell’incidente sia da attribuire al V. che effettuò una manovra giuridicamente vietata, contrastante con regole minime di prudenza, tra le più pericolose e rischiose immaginabili, tra le più rare ad esser poste in essere, e ciò, per di più, nella tarda serata di un mese invernale e in presenza di un tempo “nuvoloso”: una manovra che, per le dette ragione, era prevedibile. Nè vale addurre in contrario, secondo quanto gli appellanti fanno, che il L. stesse procedendo sulla corsia di sorpasso a velocità eccessiva”.

Ricorrono per cassazione i B. e la D.P. con tre motivi, illustrati da memoria; resiste con controricorso l’intimata assicurazione, mentre non ha svolto attività difensiva il L..

MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si deduce “falsa applicazione di norme di diritto per l’evidente fraintendimento dell’art. 2054 c.c., costituente un punto decisivo della controversia, nell’erroneo presupposto che detto articolo limiti l’azione del trasporto contro il trasportatore e dei terzi in via generale.

Invero il combinato disposto dell’art. 2054 c.c. e del successivo art. 2055 c.c. sono posti a tutela delle persone lese dalla circolazione dei veicoli, restando invece sottoposta a condizione il carico del risarcimento dei danni che invece che deve invece avvenire a seguito delle risultanze istruttorie, infatti nel primo comma si richiede al vettore o al conducente del mezzo coinvolto nel sinistro di “provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” ed ancora nel citato art. 2054 c.c., comma 2, nel presumere “fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso, ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli” detta due norme, una volta una generale di tutela rivolta ai danneggiati, l’altra rivolta al soggetto passivo della tutela, il quale, provata la responsabilità del conducente antagonista, può ripetere da quest’ultimo le somme eventualmente da lui sborsate per il risarcimento da lui corrisposto ai danneggiati dell’incidente stradale de quo.” Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 2055 c.c.; si afferma che la norma in esame, infatti, sancisce lo stretto vincolo di solidarietà fra i coobbligati al risarcimento dei danni rispetto al danneggiato. Ne discende che quest’ultimo può agire in giudizio contro chiunque dei coobbligati per ottenerne il risarcimento dei danni subiti. Mentre la valutazione in concreto dei nessi causali e quindi dei differenti gradi di responsabilità, ha rilevanza solo fra i coobbligati ed esclusivamente ai fini della ripartizione fra loro.

E’ infatti norma generale che ogni azione od omissione debba essere valutata nel caso specifico.

Il Codice della strada detta norme precise sulla correttezza di guida, sancendo, in via generale il criterio universale di prudenza, per cui, la scorrettezza anche estrema di un conducente non autorizza l’altro conducente a venir meno alle norme generali di prudenza.

Con il terzo motivo si deduce difetto di motivazione; si afferma che “il giudicante prescindendo da qualsiasi elemento oggettivo, ha ritenuto acquisita la prova liberatoria sulla condotta di guida del L.. Ambedue le sentenze sono prive delle considerazioni svolte dai giudicanti, su un punto decisivo della controversia, al fine di controllarne l’iter logico, attraverso il quale sono pervenuti alle decisioni adottate, necessario ai fini della correttezza giuridica e della coerenza logica nonchè della adeguatezza della relativa motivazione”.

Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte censure, da trattarsi congiuntamente in quanto aventi ad oggetto il medesimo thema decidendum dell’accertamento di responsabilità in relazione al sinistro in questione.

A fronte, infatti, della sopra riportata (anche se in parte) sufficiente e logica motivazione, sulla base di un compiuto esame delle risultanze processuali non più esaminabili nella presente sede di legittimità, i ricorrenti tendono ad un’ulteriore valutazione dei fatti di causa in ordine a detto accertamento di responsabilità.

Tra l’altro, sempre sulla base del potere discrezionale spettante al giudice del merito, la Corte di Merito ha ritenuto sussistere elementi probatori (rapporto della Polizia Stradale e interrogatorio formale di B.G.), tali da consentire il superamento della presunzione di corresponsabilità di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, affermando, in particolare, che “il L. in realtà tentò tutto il possibile per evitare l’incidente effettuando una manovra di emergenza, ma purtroppo senza successo”, con conseguente ritenuta esclusiva responsabilità del V..

In relazione alla natura della controversia, sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese della presente fase.

P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

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