Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7782 del 27/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 27/03/2017, (ud. 06/12/2016, dep.27/03/2017),  n. 7782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19864-2011 proposto da:

N.L., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BELSIANA 71, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DELL’ERBA,

rappresentata e difesa dall’avvocato ORONZO DE DONNO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 110/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 15/02/2011 R.G.N. 341/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito l’Avvocato SCANU CESIRA TERESINA per delega orale Avvocato

MARESCA ARTURO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. Con sentenza depositata il 15.2.2011 la Corte d’Appello di Milano confermava la pronuncia di prime cure che aveva dichiarato legittimo il contratto di lavoro a termine stipulato tra N.L. e Poste Italiane spa, relativo al periodo 20.6. – 15.9.2006 e stipulato ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, per lo svolgimento di mansioni di smistamento della posta.

2. La Corte distrettuale, per quel che qui rileva, a sostegno del decisum, rimarcava – avendo riguardo alla ricostruzione teleologica nonchè al tenore lessicale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, – la natura aggiuntiva (nel senso di tipizzata e speciale) di tale tipologia di contratti a termine, in quanto contratti acausali previsti per il settore dei servizi postali, legittimi in quanto rispettosi dei determinati limiti temporali e quantitativi ivi previsti.

3. Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; prima della celebrazione dell’udienza ha depositato rinuncia al ricorso notificata a controparte. La società intimata ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

4. La ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti (sottoscritta dalla parte e dal difensore), notificato a controparte.

5. Il collegio ha autorizzato la redazione di motivazione semplificata come da decreto del Primo Presidente in data 14.09.2016.

6. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1 e 2 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), avendo la Corte, trascurato, da una parte, di verificare se ricorrevano le “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui al D.Lgs. n. 368, art. 1 requisiti oggettivi imprescindibili ai fini della legittimità del contratto e del rispetto dei criteri dettati dalla direttiva 1999/70 CE, e, dall’altra, di verificare il rispetto della clausola di contingentamento pari al 15% con riguardo ai soli dipendenti addetti, nell’ambito della società Poste Italiane, ai servizi postali.

7. Con il secondo motivo parte ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del’art. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte territoriale, soprasseduto all’ammissione della prove tesa a dimostrare sia l’utilizzo del lavoratore per sopperire ad esigenze datoriali permanenti e durevoli sia il superamento della percentuale quantitativa prevista dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis.

8. La rinuncia agli atti presentata dalla ricorrente evidenzia la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.

9. Osserva il Collegio che l’atto di rinuncia in tali termini intervenuto, indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso e di una volontà abdicativa, comporta l’estinzione del giudizio di cassazione a norma degli artt. 390 e 391 c.p.c..

10. Ricorrono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia e del comportamento processuale delle parti, per compensare tra le parti le spese di lite.

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del processo e compensa le spese del giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017

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