Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7782 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. II, 18/03/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 18/03/2021), n.7782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27381-2019 proposto da:

A.R.A., rappresentato e difeso dall’avv. SABINA ZULLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE VERONA;

– intimata –

nonchè contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TRENTO, depositata il 28/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.R.A. – cittadino del (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Trento avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona, che aveva rigettato la sua istanza di protezione internazionale in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’essere dovuto fuggire dal suo Paese poichè era perseguitato da attivisti aderenti ad associazione di (OMISSIS) in quanto sospettato di rifornire di armi associazione religiosa rivale, mentre egli si limitava a trasportare cibo; il richiedente asilo poi precisava che rivoltosi alla Polizia questa non intervenne a difenderlo nonostante e che i persecutori erano riusciti a rintracciarlo anche in altre zone del (OMISSIS) anche grazie ad intercettazioni telefoniche.

Il Tribunale di Trento ebbe a rigettare il ricorso ritenendo non credibile il racconto reso dal richiedente asilo a motivazione del suo espatrio; insussistenti in concreto le condizioni previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c nella zona del (OMISSIS) – (OMISSIS) – in cui il ricorrente viveva; mentre in relazione alla domanda di protezione umanitaria riteneva non fornito elemento alcuno atto a lumeggiare la concorrenza di condizione di vulnerabilità e di apprezzabile inserimento sociale.

Il richiedente protezione ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dal Collegio trentino articolato su quattro motivi.

Il Ministero degli Interni, ritualmente evocato, ha depositato solo nota ex art. 370 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto da A.R. appare inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome la norma è stata ricostruita ex Cass. SU n 7155/17 -.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e) d) D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. d) nonchè omesso esame circa fatto decisivo con riguardo alla valutazione della credibilità del suo racconto espletata dal Collegio trentino, poichè non in linea con le disposizioni legislative al riguardo, all’uopo richiamando arresti resi da altri Uffici giudiziari.

Inoltre il Tribunale, ad opinione del ricorrente, non aveva adeguatamente considerato che egli era perseguitato, bensì da privati, ma che l’Autorità poichè estremamente corrotta non lo avrebbe protetto poichè non poteva soddisfare la pretesa di pagamento.

L’argomentazione critica svolta a supporto dell’articolato mezzo d’impugnazione si incentra sulla ricostruzione astratta di vari istituti previsti dalla normativa in tema di protezione internazionale, con richiamo ad arresti giurisprudenziali, che tuttavia non attinge in modo specifico la motivazione illustrata dal Tribunale di Trento.

Inoltre viene evocato omesso esame ma non risulta precisato il fatto storico del quale il Collegio trentino ha omessa la valutazione.

Difatti, il Collegio di prime cure ha puntualmente esposto le ragioni fattuali in forza delle quali è pervenuto alla conclusione che il racconto, reso dall’ A., non è credibile – l’inverosimile affermazione che gli sciti lo rintracciarono sulla scorta della targa del suo mezzo, asseritamente, distrutto dal fuoco e anche mediante intercettazioni telefoniche; una serie di contraddizioni presenti nel suo racconto e la notorietà degli scontri interconfessionali nel cui contesto viene collocata la sua vicenda personale – e tale partita motivazione non risulta attinta da specifica contestazione.

Il ricorrente si limita a rilevare che anche una persecuzione posta in essere da soggetti privati ha rilievo, ai fini della protezione internazionale, quando l’Autorità pubblica non assicura protezione, nonchè a ribadire che il racconto reso è credibile, così palesando a genericità della sua censura e l’irrilevanza del richiamo ad arresti relativi alle specifiche posizioni di altri cittadini (OMISSIS).

Con la seconda doglianza l’ A. lamenta violazione delle medesime norme giuridiche, citate in ordine al primo motivo di impugnazione, in relazione al mancato accoglimento della sua domanda di godere della protezione sussidiaria, poichè il Tribunale adito escluse sia il concorrere del pericolo specifico – collegato alla persecuzione da parte degli sciti – sia il pericolo generico rappresentato dalla situazione socio-politica del (OMISSIS), connotata da violenza diffusa, siccome si ricava da arresti giurisprudenziali e rapporto confezionato da Ente svizzero.

Anche detta censura pecca di genericità poichè non viene operato confronto specifico con l’approfondita motivazione al riguardo esposta dal Collegio trentino. Difatti il Tribunale ha escluso il ricorrere del pericolo specifico sulla scorta della non credibilità del narrato reso dal richiedente asilo, mentre ha escluso il ricorrere del pericolo tutelato D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) sulla scorta di puntuale ed appropriato esame della situazione socio-politica interna del (OMISSIS), con particolar riguardo alla zona – (OMISSIS) – in cui il ricorrente abitava. I primi Giudici, sulla scorta di indicate fonti d’informazione consultate – rapporti redatti da Organizzazioni internazionali all’uopo preposte – hanno concluso motivatamente che l’attuale situazione socio-politica del (OMISSIS), pur palesando criticità, tuttavia non può esser qualificata siccome connotata da violenza diffusa secondo l’accezione data a tale concetto dalla Corte Europea.

A fronte di detta puntuale motivazione, il ricorrente si limita a citare arresti giurisprudenziali datati, nonchè rapporto svizzero afferente ad epoca antecedente a quella riportata dai rapporti consultati dal Tribunale – Cass. se. 1 n 26728/19 -, sicchè la critica mossa rimane sul piano della generica contestazione.

Con la terza ragione di doglianza il ricorrente deduce violazione delle norme D.P.R. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6 ed art. 10 Cost. nonchè omesso esame di fatto decisivo con riguardo al diniego della protezione umanitaria, in quanto il Tribunale ha disatteso anche detta sua domanda, nonostante il suo inserimento nella società italiana ed il peggioramento del suo livello di vita in caso di rimpatrio.

L’argomentazione critica esposta si compendia nell’apodittica contestazione del decisum assunto motivatamente dal Tribunale trentino sulla scorta della mera asserzione d’esser ben inserito nella società italiana; di aver detrimento economico e personale in caso di rimpatrio rispetto alla sua attuale condizione e della mera denunzia di omessa esame di fatto storico nemmeno specificatamente individuato.

Al contrario, invece, il Collegio trentino ha partitamente esaminato le condizioni di vulnerabilità indicate dal ricorrente ed escluso motivatamente la loro attuale sussistenza.

Difatti il Collegio trentino ha escluso la concorrenza della condizione di vulnerabilità correlata al narrato in dipendenza della non credibilità e quella correlata alla sofferta patologia, anzitutto, perchè curata senza persistenza di ulteriori postumi – come dimostrato dal mancato deposito di documentazione clinica aggiornata ad attestazione della sua persistenza -, nonchè perchè comunque la patologia risulta curata adeguatamente anche in Patria come desunto da appositi rapporti redatti da Organismi internazionali.

Inoltre il Tribunale ha valutato l’attività imprenditoriale svolta – servizio di volantinaggio – e messo in risalto come il reddito dichiarato sia pari a zero.

Nel suo argomento critico l’ A. omette ogni cenno ai fatti su cui si fonda detta motivazione, limitandosi genericamente a postulare di esser ben inserito nella società italiana e che avrebbe un peggioramento del livello di vita in caso di rimpatrio, a ciò consegue la genericità della censura mossa.

Con il quarto mezzo d’impugnazione l’ A. rileva violazione delle norme D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3 ed omesso esame di fatto decisivo, poichè il primo Giudice ha ritenuto non credibile il suo racconto e ciò in contrasto con la disciplina legislativa e l’insegnamento di questa Suprema Corte al riguardo.

La censura svolta appare del tutto generica, posto che si compendia in mere affermazioni non sostenute da alcuna argomentazione critica nei riguardi della statuizione sul punto adottata dal Tribunale, come dianzi già evidenziato.

Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità stante che l’Amministrazione non ha svolto rituale difesa. Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza nella camera di consiglio, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

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